Cassazione Civile, Sentenza n. 30518/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genertel contestava l'esecuzione, da parte di Poste Italiane, di un bonifico domiciliato pagato a persona diversa dal beneficiario designato (Pasquale Bozzetti). Genertel aveva inviato la password per il ritiro al beneficiario ed affermava che Poste aveva pagato a un soggetto che esibiva un documento presumibilmente falso; per questo motivo Genertel aveva dovuto corrispondere nuovamente la somma al reale creditore e chiedeva il risarcimento della duplicazione del pagamento. La ricorrente invocava anche analogie con l'art. 43 della legge assegni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel e ha confermato la sentenza di appello che aveva accolto il gravame di Poste. La Corte ha ritenuto che il bonifico domiciliato rientri nello schema della delegazione/mandato e sia regolato dalle norme contrattuali e dalla diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2). Ha escluso la necessità di estendere analiticamente la disciplina dell'art. 43 R.D. 1736/1933 agli ordini di bonifico domiciliato e ha affermato che la responsabilità di Poste è contrattuale e non oggettiva. Poste ha assolto l'onere probatorio dimostrando di aver verificato il documento esibito, il codice fiscale e la password fornita dall'ordinante; la mancata produzione della copia del documento non ha impedito al giudice di ritenere provata la diligenza sulla base di presunzioni fondate (annotazioni sulla quietanza, procedura eseguita). Le spese di Cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
R.D. n. 1736/1933, art. 43 (legge assegni)
La Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 43 non imponga una responsabilità oggettiva applicabile automaticamente al caso del bonifico domiciliato; anche ove evocata, la regola non muterebbe il regime di responsabilità risultante dall'applicazione dei principi generali contrattuali e della diligenza professionale.
art. 12 preleggi
La Corte ha escluso la necessità di ricorrere al procedimento analogico invocato dalla ricorrente per applicare norme disciplinanti istituti diversi (assegno non trasferibile) al bonifico domiciliato.
È il criterio di diligenza professionale cui deve attenersi il delegato al pagamento: la diligenza qualificata del soggetto che presta il servizio (Poste) definisce lo standard di comportamento e consente alla mandataria di liberarsi dalla responsabilità mostrando di aver osservato tale diligenza.
Regola l'onere del debitore di provare l'adempimento o la causa non imputabile dell'inadempimento; applicata in senso che il delegato può esonerarsi dimostrando di aver eseguito correttamente le verifiche contrattuali.
Principio sul riparto dell'onere della prova: il giudice ha valutato che spettava a Poste provare la diligenza, che è stata ritenuta dimostrata anche per presunzioni fondate nelle annotazioni di pagamento.
Citato in relazione al tipo di documenti di riconoscimento; la Corte ha ritenuto che il contratto e la prassi non impongano necessariamente la verifica di due documenti per l'identificazione.
art. 360 c.p.c. (motivazione e sindacato di legittimità)
Richiamato per delimitare il sindacato della Corte di legittimità sull'interpretazione del contratto e sugli accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito (sindacabili solo nei limiti e casi previsti).
D.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'eventualità del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha rilevato i presupposti per il possibile versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione di pagamento (mandato): si applicano le regole contrattuali e di responsabilità del mandatario, non un regime di responsabilità oggettiva a prescindere dalla diligenza.
- La responsabilità del pagatore (delegato) è contrattuale e può essere esclusa se questi dimostra di aver osservato la diligenza professionale richiesta (art. 1176 c.c., comma 2); l'onere probatorio grava sul delegato quando allega l'adempimento o la diligenza.
- La verifica dell'identità del beneficiario può essere adeguata se basata sul confronto tra i dati comunicati dall'ordinante (flusso telematico) e il documento esibito, unitamente ad elementi di autenticazione (es. password, codice fiscale); non sussiste in astratto l'obbligo di richiedere sempre due documenti di identità.
- La raccomandazione ABI o best practice non hanno carattere vincolante: utili come parametro interpretativo ma non impongono automaticamente standard diversi da quelli contrattuali o normativi.
- La mancata conservazione o produzione della copia del documento non preclude che il giudice ritenga dimostrata la diligenza, purché vi siano elementi e annotazioni procedurali che permettano una presunzione fondata dell'avvenuta verifica.
- Per limitare il rischio, il disponente (ordinante) e il delegato dovrebbero disciplinare contrattualmente procedure di autenticazione più rigorose (es. multi-factor, conservazione tracciati/consensi), e il delegato dovrebbe documentare e conservare adeguati riscontri delle verifiche effettuate, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- In contenziosi analoghi, l'esito dipenderà molto dal contenuto contrattuale, dalle concrete modalità di identificazione effettivamente eseguite e documentate e dalla valutazione di diligenza del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo i vizi di diritto o i casi previsti di fatto.
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