Cassazione Civile, Sentenza n. 30513/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia per bonifico domiciliato: Genertel contestava a Poste Italiane di avere eseguito, l'8 maggio 2014, il pagamento a una persona diversa dal beneficiario indicato (presumibilmente identificata tramite documento falso), nonostante Genertel avesse inviato la password per la riscossione; Genertel sostenne di aver dovuto ripagare il reale creditore e chiedeva il risarcimento per il duplicato pagamento. In primo grado il Giudice di pace accolse la domanda; il Tribunale di Trieste riformò la sentenza ritenendo che Poste avesse adempiuto diligentemente controllando il documento esibito, il codice fiscale e la password, e quindi fosse esente da responsabilità. Genertel ha impugnato in Cassazione denunciando, tra l'altro, la violazione dell'art. 43 R.D. n.1736/1933 (legge assegni) per analogia, violazioni degli artt. 1175, 1176, 1218 c.c. e altre norme, e l'omessa valutazione della mancata prova documentale dell'identificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo (analogia con l'art. 43 legge assegni) perché la fattispecie rientra nel regime del mandato/delegazione di pagamento soggetto alla responsabilità contrattuale e alla diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2); ha confermato che la responsabilità non è oggettiva e che la banca/delegata può liberarsi dimostrando di aver dato prova di aver adempiuto o di aver usato la dovuta diligenza. Sui motivi relativi alla diligenza, all'interpretazione contrattuale e all'onere della prova la Corte ha ritenuto i rilievi in parte inammissibili (contestazione di fatti e di valutazioni di merito) e in parte infondati: il Tribunale ha plausibilmente interpretato il regolamento contrattuale come non imponente la presentazione di due documenti, ha ritenuto sufficiente il controllo del documento esibito unitamente alla verifica del codice fiscale e della password, e ha ritenuto legittima la prova liberatoria di Poste anche in assenza della copia fotostatica del documento (desumendola da annotazioni, quietanza e flusso procedurale). Ha inoltre escluso che sussista un obbligo generale, fuori dal contratto, di estrarre e conservare copia dei documenti identificativi; ha compensato le spese di Cassazione e disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (legge sugli assegni)
La Corte ha ritenuto che la norma, anche se evocata per analogia dalla ricorrente, non imponeva una responsabilità oggettiva automatica; la giurisprudenza ha interpretato tale norma nel senso che la responsabilità della banca negoziatrice resta contrattuale e ammette prova liberatoria di aver usato la dovuta diligenza.
Art. 12 preleggi (analogia)
La ricorrente invocava l'analogia con la disciplina degli assegni; la Corte ha ritenuto inutile l'uso dell'analogia poiché il bonifico domiciliato ricade nel regime della delegazione/mandato disciplinato dalle norme ordinarie.
Il criterio della diligenza professionale per il debitore qualificato: la Corte ha applicato questo parametro per valutare la condotta della Poste e ha ritenuto che il dovere di diligenza del delegato di pagamento si apprezza secondo gli standard sociali e contrattuali, non imponendo automaticamente pratiche aggiuntive (es. richiesta di due documenti) salvo diverso accordo.
Regola sull'inadempimento e sulla possibilità per il debitore di liberarsi dimostrando di non essere imputabile dell'inadempimento: la Corte ha confermato che Poste poteva essere esente se provava di aver agito con la dovuta diligenza.
Artt. 1175, 1362, 1366, 1370, 2967 c.c. (richiamati dalla ricorrente)
Norme indicate dalla ricorrente per sostenere violazioni contrattuali e probatorie; la Corte ha ritenuto le censure in gran parte inammissibili o non fondate rispetto agli accertamenti di merito.
Norme sui documenti di identità: la ricorrente invocava l'art. 35 per sostenere l'esigenza di più documenti; la Corte ha osservato che la legge non impone di regola l'esibizione di due documenti e che l'identificazione avviene normalmente tramite un solo documento d'identità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quinquies (contributo unificato)
Norma richiamata dalla sentenza in relazione all'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte della ricorrente.
Circolare ABI 7 maggio 2001 (raccomandazione)
Raccomandazione che suggerisce l'identificazione del prenditore tramite due documenti; la Corte ha confermato che si tratta di una raccomandazione non vincolante e non impone uno standard obbligatorio oltre il parametro della diligenza professionale.
Delibera Garante per la protezione dei dati personali 27 ottobre 2005
Richiamata rispetto alla conservazione delle copie dei documenti di identità: la Corte ha ricordato i limiti alla facoltà di conservazione per bilanciare esigenze di identificazione e tutela della riservatezza, rilevando che non esiste obbligo generalizzato di trattenere copia dei documenti.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato si inquadra nel rapporto di delegazione/mandato: la responsabilità del soggetto che esegue il pagamento è di natura contrattuale e soggetta al principio della diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2), non a una responsabilità oggettiva automatica.
- La parte delegata al pagamento può liberarsi dimostrando di avere adempiuto correttamente o di aver operato con la dovuta diligenza; il controllo del documento esibito unitamente alla verifica di elementi di sicurezza (es. password, codice fiscale) può essere sufficiente a dimostrare la diligenza, salvo diverso contenuto contrattuale.
- Le clausole contrattuali vanno interpretate secondo la comune volontà delle parti: se il regolamento non prescrive espressamente la presentazione di due documenti, non è obbligatorio richiederne due come prassi vincolante.
- La mancata produzione in giudizio della copia del documento d'identità non rende automaticamente inescusabile la prova liberatoria del delegato; il giudice del merito può fondare la sua decisione su presunzioni e sulle annotazioni di procedura se motivate. Tuttavia, maggiore documentazione facilita la prova dell'adempimento.
- La circolare ABI che raccomanda l'uso di due documenti è orientativa e non ha carattere precettivo: non può di per sé imporre uno standard obbligatorio di diligenza oltre quanto richiesto dal diritto vivente.
- Per chi agisce (ordinante) la strategia probatoria utile è dimostrare specificamente la carenza di verifiche o l'inesistenza dei presidi tecnici/operativi che avrebbero potuto impedire l'errore, mentre per il delegato la strategia difensiva è documentare la procedura seguita e gli elementi verificati al momento del pagamento.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (interpretazione contrattuale, apprezzamento delle prove, giudizio sulla diligenza) sono difficilmente rivedibili in Cassazione salvo vizio giuridico o omessa considerazione di fatto decisivo.
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