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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30513/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia per bonifico domiciliato: Genertel contestava a Poste Italiane di avere eseguito, l'8 maggio 2014, il pagamento a una persona diversa dal beneficiario indicato (presumibilmente identificata tramite documento falso), nonostante Genertel avesse inviato la password per la riscossione; Genertel sostenne di aver dovuto ripagare il reale creditore e chiedeva il risarcimento per il duplicato pagamento. In primo grado il Giudice di pace accolse la domanda; il Tribunale di Trieste riformò la sentenza ritenendo che Poste avesse adempiuto diligentemente controllando il documento esibito, il codice fiscale e la password, e quindi fosse esente da responsabilità. Genertel ha impugnato in Cassazione denunciando, tra l'altro, la violazione dell'art. 43 R.D. n.1736/1933 (legge assegni) per analogia, violazioni degli artt. 1175, 1176, 1218 c.c. e altre norme, e l'omessa valutazione della mancata prova documentale dell'identificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo (analogia con l'art. 43 legge assegni) perché la fattispecie rientra nel regime del mandato/delegazione di pagamento soggetto alla responsabilità contrattuale e alla diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2); ha confermato che la responsabilità non è oggettiva e che la banca/delegata può liberarsi dimostrando di aver dato prova di aver adempiuto o di aver usato la dovuta diligenza. Sui motivi relativi alla diligenza, all'interpretazione contrattuale e all'onere della prova la Corte ha ritenuto i rilievi in parte inammissibili (contestazione di fatti e di valutazioni di merito) e in parte infondati: il Tribunale ha plausibilmente interpretato il regolamento contrattuale come non imponente la presentazione di due documenti, ha ritenuto sufficiente il controllo del documento esibito unitamente alla verifica del codice fiscale e della password, e ha ritenuto legittima la prova liberatoria di Poste anche in assenza della copia fotostatica del documento (desumendola da annotazioni, quietanza e flusso procedurale). Ha inoltre escluso che sussista un obbligo generale, fuori dal contratto, di estrarre e conservare copia dei documenti identificativi; ha compensato le spese di Cassazione e disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (legge sugli assegni)

    La Corte ha ritenuto che la norma, anche se evocata per analogia dalla ricorrente, non imponeva una responsabilità oggettiva automatica; la giurisprudenza ha interpretato tale norma nel senso che la responsabilità della banca negoziatrice resta contrattuale e ammette prova liberatoria di aver usato la dovuta diligenza.

  • Art. 12 preleggi (analogia)

    La ricorrente invocava l'analogia con la disciplina degli assegni; la Corte ha ritenuto inutile l'uso dell'analogia poiché il bonifico domiciliato ricade nel regime della delegazione/mandato disciplinato dalle norme ordinarie.

  • Art. 1176 c.c., comma 2

    Il criterio della diligenza professionale per il debitore qualificato: la Corte ha applicato questo parametro per valutare la condotta della Poste e ha ritenuto che il dovere di diligenza del delegato di pagamento si apprezza secondo gli standard sociali e contrattuali, non imponendo automaticamente pratiche aggiuntive (es. richiesta di due documenti) salvo diverso accordo.

  • Art. 1218 c.c.

    Regola sull'inadempimento e sulla possibilità per il debitore di liberarsi dimostrando di non essere imputabile dell'inadempimento: la Corte ha confermato che Poste poteva essere esente se provava di aver agito con la dovuta diligenza.

  • Artt. 1175, 1362, 1366, 1370, 2967 c.c. (richiamati dalla ricorrente)

    Norme indicate dalla ricorrente per sostenere violazioni contrattuali e probatorie; la Corte ha ritenuto le censure in gran parte inammissibili o non fondate rispetto agli accertamenti di merito.

  • D.P.R. 445/2000, art. 35

    Norme sui documenti di identità: la ricorrente invocava l'art. 35 per sostenere l'esigenza di più documenti; la Corte ha osservato che la legge non impone di regola l'esibizione di due documenti e che l'identificazione avviene normalmente tramite un solo documento d'identità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quinquies (contributo unificato)

    Norma richiamata dalla sentenza in relazione all'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte della ricorrente.

  • Circolare ABI 7 maggio 2001 (raccomandazione)

    Raccomandazione che suggerisce l'identificazione del prenditore tramite due documenti; la Corte ha confermato che si tratta di una raccomandazione non vincolante e non impone uno standard obbligatorio oltre il parametro della diligenza professionale.

  • Delibera Garante per la protezione dei dati personali 27 ottobre 2005

    Richiamata rispetto alla conservazione delle copie dei documenti di identità: la Corte ha ricordato i limiti alla facoltà di conservazione per bilanciare esigenze di identificazione e tutela della riservatezza, rilevando che non esiste obbligo generalizzato di trattenere copia dei documenti.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato si inquadra nel rapporto di delegazione/mandato: la responsabilità del soggetto che esegue il pagamento è di natura contrattuale e soggetta al principio della diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2), non a una responsabilità oggettiva automatica.
  • La parte delegata al pagamento può liberarsi dimostrando di avere adempiuto correttamente o di aver operato con la dovuta diligenza; il controllo del documento esibito unitamente alla verifica di elementi di sicurezza (es. password, codice fiscale) può essere sufficiente a dimostrare la diligenza, salvo diverso contenuto contrattuale.
  • Le clausole contrattuali vanno interpretate secondo la comune volontà delle parti: se il regolamento non prescrive espressamente la presentazione di due documenti, non è obbligatorio richiederne due come prassi vincolante.
  • La mancata produzione in giudizio della copia del documento d'identità non rende automaticamente inescusabile la prova liberatoria del delegato; il giudice del merito può fondare la sua decisione su presunzioni e sulle annotazioni di procedura se motivate. Tuttavia, maggiore documentazione facilita la prova dell'adempimento.
  • La circolare ABI che raccomanda l'uso di due documenti è orientativa e non ha carattere precettivo: non può di per sé imporre uno standard obbligatorio di diligenza oltre quanto richiesto dal diritto vivente.
  • Per chi agisce (ordinante) la strategia probatoria utile è dimostrare specificamente la carenza di verifiche o l'inesistenza dei presidi tecnici/operativi che avrebbero potuto impedire l'errore, mentre per il delegato la strategia difensiva è documentare la procedura seguita e gli elementi verificati al momento del pagamento.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (interpretazione contrattuale, apprezzamento delle prove, giudizio sulla diligenza) sono difficilmente rivedibili in Cassazione salvo vizio giuridico o omessa considerazione di fatto decisivo.

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