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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30685/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla legittimità di avvisi di accertamento comunali concernenti il cosiddetto C.I.M.P. (canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità) e la sua comparazione con l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità). Questioni principali: se si sia verificato un aumento tariffario del C.I.M.P. superiore al 25% rispetto alle tariffe ICP; la validità dell'ordinanza sindacale del 31.12.2001 (poi annullata dal TAR) e la sua efficacia nel determinare nuove tariffe CIMP; la distinzione tra componente tributaria (ICP) e componente non tributaria (canone per la locazione dei luoghi pubblici) e la loro corretta indicazione negli atti impositivi; la presunta violazione dei limiti di aumento tariffario ex art. 62 D.lgs. 446/1997 e della riserva di legge in materia tributaria, nonché la pretesa illegittimità della determinazione delle tariffe comunali per gli impianti pubblicitari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente: Clear Channel Italia S.p.A. non ha depositato nei termini e come parte integrante del ricorso gli atti documentali (atti di fusione/variazione sociale) che avrebbero dimostrato il subentro processuale da Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. o da altre entità partecipanti al giudizio di merito. Per tale ragione la Corte non ha esaminato i motivi di merito e ha confermato l'impossibilità di decidere sulle questioni tributarie sottese. La Corte ha condannato Clear Channel Italia S.p.A. al pagamento delle spese del grado di giudizio e liquidato l'importo di 5.000,00 euro in favore di ciascuno dei resistenti (Elpis S.R.L. in liquidazione e Comune di Napoli). Inoltre è stata rilevata l'applicabilità delle disposizioni sul versamento di eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (imposta comunale sulla pubblicità)

    L'art. 9, comma 7 è stato richiamato in relazione alla disciplina dell'ICP; la Corte di merito aveva distinto la componente tributaria (ICP) da quella non tributaria del canone e ritenuto che la componente tributaria non avesse subito aumenti illegittimi rispetto alle tariffe originarie.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (disciplina delle entrate tributarie degli enti locali)

    art. 62, comma 2, lett. d) e f)

    Le disposizioni su limiti e criteri di determinazione del CIMP sono state richiamate dalla ricorrente per sostenere violazioni circa i limiti tariffari; la Corte di merito aveva ritenuto l'assenza di illegittimi aumenti del CIMP ai sensi dell'art. 62, individuando invece incrementi nella componente non tributaria.

  • Costituzione

    Invocata dalla ricorrente in relazione alla riserva di legge in materia tributaria; contestazione sulla applicabilità retroattiva o su efficacia dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore delle disposizioni.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 (motivi di cassazione), art. 378 (memoria ex art. 378), art. 372 (produzione documentale in cassazione)

    La Corte ha valutato i motivi ex art. 360 ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di prova della legittimazione processuale; ha richiamato l'onere di depositare nei documenti di impugnazione le prove di successione societaria ai sensi di art. 372.

  • Codice civile

    Richiamato il principio della prova a carico di chi deduce una situazione di fatto (onere della prova della titolarità soggettiva della posizione processuale).

  • D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012 e Legge 28.12.2015, n. 208

    art. 23 del D.L. 83/2012; art. 1, comma 739 L. 208/2015

    Richiamate dalla ricorrente in motivi subordinati attinenti all'interpretazione di disposizioni tributarie e interpretazione autentica, ma non esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione chi non è stato parte nel giudizio di merito e propone ricorso deve allegare ed esibire fin dall'atto d'impugnazione la prova del proprio subentro o della propria legittimazione (es. atti di fusione, incorporazione, cessione); l'omissione di tali documenti rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
  • L'onere della prova della legittimazione attiva grava sul ricorrente: l'allegazione isolata nella memoria non sostituisce il deposito formale e tempestivo richiesto dall'art. 372 c.p.c.
  • Se il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità per vizi procedurali, le questioni di merito (es. corretto calcolo di tributi comunali, applicazione di limiti tariffari, distinzione tra componente tributaria e non tributaria) non vengono esaminate e la decisione di merito resta in piedi.
  • Sotto il profilo sostanziale, nei casi di imposta comunale sulla pubblicità e sue forme sostitutive (CIMP vs ICP) è fondamentale distinguere esplicitamente la componente tributaria (ICP) dalla componente non tributaria (canone per la locazione dei luoghi pubblici); aumenti della sola componente non tributaria non implicano automaticamente violazioni delle norme sui limiti tariffari tributari.
  • Per contestare aumenti tariffari o la legittimità di atti comunali il contribuente deve fornire prove documentali specifiche dell'illegittimità (es. regolamenti che avrebbero dovuto sostituire tributi, decisioni precedenti divenute giudicate, provvedimenti amministrativi formali).

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