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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30515/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il provvedimento del 29.01.2021 con cui la Commissione territoriale aveva dichiarato inammissibile, per reiterazione, la sua domanda di protezione internazionale. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di sospensiva ritenendo il ricorso tardivo in quanto proposto oltre il termine ridotto di quindici giorni previsto per le procedure "accelerate" (art. 28-bis e art. 35-bis d.lgs. n.25/2008). Il ricorrente contestava l'applicazione del termine breve perché non sarebbe stata dimostrata l'effettiva instaurazione della procedura accelerata (mancata decisione del Presidente della Commissione e mancato rispetto dei termini procedurali compressi e del termine di cinque giorni per la valutazione della documentazione da parte di Questura/Commissione). Ha quindi impugnato in Cassazione per violazione e falsa interpretazione delle norme citate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la qualificazione della procedura come "accelerata" (con conseguente dimezzamento del termine per impugnare) può valere solo se, antecedentemente, il Presidente della Commissione abbia deciso di procedere in base all'art. 28-bis e l'iter abbia rispettato i termini compressi previsti dalla norma. Non può derivare dalla semplice formula di "manifesta infondatezza" inserita nel provvedimento. In mancanza della dichiarazione del Presidente e del rispetto dei termini dell'art. 28-bis, deve applicarsi il termine ordinario di trenta giorni; pertanto il ricorso non era tardivo. La Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato il procedimento al Tribunale di Roma anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 25/2008

    Quadro normativo generale sul diritto d'asilo e sulle procedure; utilizzato come riferimento per gli articoli specifici richiamati (art.2, art.28-bis, art.29, art.35-bis). La Corte interpreta tale decreto nel senso che la procedura accelerata deve essere previamente e formalmente attivata dal Presidente della Commissione e seguita nei termini previsti.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n.25/2008

    art. 29, comma 1, lett. b)

    Definisce l'inammissibilità per reiterazione quando una nuova domanda non sia corredata da elementi nuovi. La Corte distingue la valutazione del merito (presenza di nuovi elementi) dall'effetto processuale sul termine per impugnare: la Commissione può dichiarare l'inammissibilità per reiterazione, ma ciò non autorizza automaticamente l'applicazione del termine ridotto se non è stata rispettata la procedura accelerata.

  • art. 28-bis, d.lgs. n.25/2008

    art. 28-bis, comma 1 e comma 3

    Stabilisce la procedura accelerata (audizione e decisione in termini compressi) e il relativo dimezzamento del termine di impugnazione. La Corte interpreta che l'applicazione di tale regime richiede una manifestazione antecedente e formale del Presidente della Commissione e l'effettivo rispetto dei termini procedurali; la mera formula di "manifesta infondatezza" nel provvedimento non è sufficiente.

  • art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n.25/2008

    Riguarda i termini per il ricorso avanti al Tribunale in presenza di procedure accelerate; la Corte conferma che l'applicazione del termine dimezzato presuppone l'esistenza e il corretto svolgimento della procedura accelerata.

  • d.l. n.130/2020, convertito in l. n.173/2020

    d.l. n.130/2020, conv. l. n.173/2020

    Norme modificative del d.lgs. n.25/2008 richiamate nel ricorso; la Corte valuta l'interpretazione delle disposizioni alla luce della riforma, confermando il principio che l'attivazione della procedura accelerata richiede una precedente e formale scelta procedimentale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come motivo di cassazione per violazione o falsa interpretazione di norme di diritto; la Corte accoglie il motivo ritenendo errata l'applicazione del termine dimezzato senza che fosse dimostrata la procedura accelerata.

  • Ordinanza Sez.1 n. 6745/2021 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata e seguita dalla Corte: afferma che la procedura accelerata può essere ritenuta applicata solo se il Presidente della Commissione l'ha espressamente decisa e se sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 28-bis; in tutti gli altri casi si applica il termine ordinario.

  • Ordinanza n. 7880/2020 (giurisprudenza)

    Pronuncia contraria, secondo la quale il termine dimezzato opera quando la Commissione ritiene la domanda reiterata senza nuovi elementi; la Corte nella presente sentenza la ritiene isolata e non conforme al principio che richiede l'attivazione formale della procedura accelerata.

Massime di principio

  • La procedura "accelerata" ex art. 28-bis d.lgs. n.25/2008 richiede una decisione formale del Presidente della Commissione e il rispetto effettivo dei termini compressi previsti: in assenza di tali condizioni non può operare il termine dimezzato per impugnare.
  • La mera espressione di "manifesta infondatezza" o la dichiarazione di inammissibilità per reiterazione nel provvedimento non sono sufficienti a giustificare automaticamente il termine ridotto di quindici giorni; il chiedente ha diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale applicato.
  • Se la Commissione dichiara la domanda inammissibile per reiterazione, la questione se sussistano "nuovi elementi" è di merito e va valutata dalla Commissione; però la rilevanza di tale valutazione ai fini del termine di impugnazione non esonera l'amministrazione dall'onere di dimostrare di aver proceduto secondo la disciplina dell'art. 28-bis.
  • Il ricorrente può impugnare la dichiarazione di tardività del ricorso davanti al giudice superiore sostenendo l'erronea applicazione del termine breve e allegando la mancata attivazione formale o il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata.
  • In casi analoghi il giudice di legittimità tende a tutelare il diritto di difesa garantendo l'applicazione del termine ordinario quando mancano elementi probatori sulla procedura accelerata, con possibile cassazione e rinvio per ulteriore valutazione di merito.

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