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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35443/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava le cartelle emesse per imposte doganali e tributi vari relativi alle annualità 2000-2006, sostenendo di non essere cessionaria dell'intera azienda ma solo di un ramo e di non essere quindi tenuta alla responsabilità solidale per i debiti della precedente società. Deduceva inoltre di aver agito in buona fede, anche perché aveva ottenuto attestazioni dall'Agenzia delle entrate, e contestava l'omessa preventiva escussione del debitore principale. In cassazione articolava tre motivi: il primo censurava la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo del concessionario, sostenendo che, essendo esso totalmente soccombente in primo grado, avrebbe dovuto impugnare nei termini ordinari e non avvalersi dell'art. 334 c.p.c.; il secondo contestava nel merito la sussistenza della responsabilità solidale ex art. 14 d.lgs. 472/1997, invocando la congruità del prezzo, l'attività proseguita dalla società originaria e l'assenza di prova di una frode o di elusione della riscossione; il terzo denunciava omesso esame di fatti decisivi sulla vicenda societaria e sulla estraneità di un soggetto indicato agli assetti sociali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo inammissibile l'appello incidentale tardivo del concessionario perché questi era rimasto totalmente soccombente in primo grado e il suo interesse a impugnare era sorto già con la sentenza, non per effetto dell'appello altrui. Ha ritenuto assorbiti gli altri due motivi. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR limitatamente alla parte in cui aveva accolto il gravame del concessionario. Ha compensato le spese del merito e ha condannato il solo concessionario alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei vizi dedotti: error in procedendo, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa solo per l'impugnazione incidentale in senso stretto; non può essere utilizzata da chi era già soccombente integralmente e aveva un autonomo onere di impugnare nei termini ordinari.

  • artt. 325 c.p.c.

    qualsiasi ricorso successivo al primo che investa capi non impugnati o per motivi diversi segue il termine ordinario di impugnazione.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    richiamati nel chiarire che la disciplina dell'impugnazione tardiva si applica solo nei limiti dell'impugnazione incidentale in senso stretto.

  • artt. 38, comma 3, 51, 53 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    sono evocati dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello incidentale nel processo tributario.

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per sostenere il passaggio in giudicato della decisione di primo grado sui capi non validamente impugnati.

  • art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dal ricorrente per escludere la propria responsabilità solidale quale cessionaria di azienda o di ramo d'azienda.

  • art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato quale certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate a tutela dell'acquirente, indicato dalla ricorrente a sostegno della propria buona fede.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova a carico dell'Ufficio in ordine alla pretesa responsabilità solidale e alla frode.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prospettata elusione della riscossione e alla necessità di prova degli estremi della frode.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo per la parte che subisce un pregiudizio sopravvenuto dall'impugnazione principale; se l'impugnante era già totalmente soccombente, l'interesse a impugnare nasce dalla sentenza stessa e il gravame va proposto nei termini ordinari.
  • Non può essere recuperato, tramite l'art. 334 c.p.c., un potere di impugnazione ormai spirato quando il soggetto propone questioni che avrebbe potuto e dovuto sollevare autonomamente nei termini di legge.
  • Nel processo tributario la parte che invochi la responsabilità solidale del cessionario deve confrontarsi con il riparto dell'onere probatorio sui presupposti della pretesa e sulle eventuali condizioni di esonero o limitazione della responsabilità.
  • Quando il motivo di ricorso che investe la statuizione processuale è fondato, i motivi di merito restano assorbiti e la cassazione può avvenire senza rinvio se non residuano questioni da riesaminare.
  • La regolazione delle spese può essere differenziata in relazione alla peculiarità della vicenda e alla sostanziale estraneità di una parte rispetto alla questione decisiva.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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