Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19224/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello di condanne per bancarotta (capo A, D, E e relative sottoarticolazioni). I motivi principali: (1) nullità per omesso esame della memoria difensiva depositata il 20/03/2015; (2) doglianze sulla mancata acquisizione o sull'estromissione di documenti contabili e sulla conseguente menomazione del diritto di difesa; (3) censura sul calcolo della prescrizione, sostenendo che i reati si erano estinti prima della sentenza d'appello (contestazione della determinazione del termine ordinario in ragione delle aggravanti ritenute); (4) errore nel computo delle sospensioni della prescrizione per rinvii disposti in occasione di astensioni delle Camere penali, con grave pregiudizio per l'imputato; (5) rilievi ulteriori sull'attendibilità del teste Antonio Daniele e sulla insufficiente valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) necessario per i reati societari contestati (art. 2621 c.c. e affini).

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente prescrizione e sospensioni: ha ritenuto che non risulti applicata l'aggravante speciale di cui all'art. 219, primo comma, della legge fallimentare, e quindi il termine ordinario da applicare è quello decennale aumentato a 12 anni e mezzo ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. Calcolate le sospensioni documentate, la Corte ha concluso che i reati contestati ai capi D ed E e, con effetto penale, quelli al capo A, si sono estinti per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tali effetti. Ha poi dichiarato ammissibili e fondati, con riferimento al solo capo A nella parte civile, i rilievi sull'insufficiente approfondimento dell'attendibilità del teste Daniele e sull'elemento soggettivo; di conseguenza la sentenza impugnata è annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per nuovo giudizio. I motivi relativi alla mancata acquisizione di documenti sono stati ritenuti inammissibili per genericità. La Corte ha inoltre stabilito che i rinvii per adesione all'astensione delle Camere penali possono determinare sospensioni della prescrizione anche superiori a 60 giorni se giustificati da esigenze organizzative dell'ufficio procedente.

Norme richiamate

  • art. 2621 cod. civ.

    Norma richiamata in relazione alla bancarotta derivante da reati societari; la Corte ricorda che il dolo richiesto implica la volontà protesa al dissesto intesa come consapevolezza della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e dello squilibrio economico, e rileva che la motivazione non ha esplorato adeguatamente questo elemento soggettivo.

  • art. 2622 cod. civ.

    Richiamata fra le norme relative ai reati societari e ai comportamenti che hanno concorso a cagionare il dissesto. La sentenza valuta la rilevanza degli elementi di fatto alla luce di tali disposizioni.

  • art. 219 legge fallimentare

    La Corte distingue fra la circostanza aggravante di cui al primo comma (effetto speciale sulla prescrizione) e la pluralità dei fatti di cui al secondo comma (effetto comune); ha ritenuto che l'aggravante speciale non fosse stata richiamata dalle sentenze di merito, per cui non opera l'allungamento speciale della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina il termine ordinario di prescrizione: la Corte ha ritenuto applicabile il termine decennale (poi aumentato a 12 anni e mezzo dall'art. 161, secondo comma) e non il termine di 15 anni assunto dalla Corte territoriale, alla luce dell'assenza dell'aggravante speciale.

  • art. 161 cod. pen., secondo comma

    Norma che consente l'aumento del termine di prescrizione; la Corte l'ha applicata per portare il termine ordinario da 10 a 12 anni e mezzo nel caso concreto.

  • art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

    Prevede limiti alla sospensione della prescrizione per rinvii determinati da cause esterne; la Corte ha chiarito che il limite di 60 giorni non si applica quando il rinvio sia determinato dall'adesione dei difensori all'astensione delle Camere penali e che, in tal caso, la sospensione può protrarsi oltre se giustificata da esigenze organizzative dell'ufficio.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla tardività nella richiesta di acquisizione documentale: la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto inammissibili per genericità le censure sulla mancata acquisizione, per mancata indicazione della rilevanza specifica degli atti non acquisiti.

  • art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle cause di non punibilità; la Corte ha osservato l'assenza di cause evidenti di non punibilità riconducibili a questa norma nel caso di rinvii per astensione.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Cassazione di decidere su motivi residui quando la pronuncia di merito è annullata per altri motivi; la Corte ha delibato ulteriori motivi limitatamente al capo A per la parte civile.

Massime di principio

  • In reati di bancarotta derivanti da reati societari (art. 2621 c.c.) il dolo richiesto non è la mera volontà di insolvibilità ma la consapevolezza della probabile diminuzione della garanzia dei creditori; la motivazione deve esplicitare questo accertamento.
  • Per il calcolo della prescrizione è determinante stabilire se sia stata applicata una aggravante ad effetto speciale; le circostanze ad effetto comune (es. pluralità dei fatti) non allungano il termine ordinario.
  • Gli aumenti e le sospensioni della prescrizione devono essere computati con precisione: quando le sospensioni derivano da astensioni dei difensori, il limite di 60 giorni di cui all'art. 159 non è assoluto se il differimento è giustificato da esigenze organizzative dell'ufficio procedente.
  • Le censure sulla mancata acquisizione o sull'estromissione di documenti sono inammissibili in Cassazione se non indicano specificamente quali atti sono affetti dal vizio e come quegli atti avrebbero inciso in modo decisivo sul giudizio di merito.
  • La Corte di Cassazione può annullare una sentenza per prescrizione anche dopo che il giudice di merito abbia confermato le condanne: in tal caso l'annullamento avviene senza rinvio per la parte penale, mentre possono restare questioni civili da rimandare.
  • Quando il ricorrente contesta l'attendibilità di un teste che costituisce pilastro dell'impianto indiziario, è necessario che il giudice di merito affronti esplicitamente tali rilievi e spieghi perché li ritiene infondati.
  • In presenza di costituzione di parte civile il giudizio di Cassazione può limitare l'annullamento agli effetti civili e rinviare al giudice civile per la nuova valutazione del danno o della responsabilità civile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.