Cassazione Civile, Ordinanza n. 22385/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice part-time aveva convenuto la società datrice di lavoro chiedendo l'accertamento dell'erronea applicazione della percentuale retributiva del suo part-time: sosteneva che, anziché essere calcolata sul 62,5% e poi sul 60,88%, la retribuzione dovesse essere parametrata su una percentuale maggiore, pari al 66,67% o al 64,94%, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, nei limiti della prescrizione, e la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del CCNL 13 marzo 1988, dell'art. G7 del CCNL 8 luglio 2010, dell'art. H4 del CCNL 11 dicembre 2015, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che tali fonti dovessero essere lette in modo coordinato con l'accordo sindacale aziendale del 2 novembre 1988. Secondo la ricorrente, tale accordo avrebbe cristallizzato, ai soli fini del calcolo della retribuzione, l'orario di riferimento in 40 ore settimanali per i lavoratori part-time beneficiari di una condizione di miglior favore (30 minuti di pausa giornaliera), neutralizzando ogni riduzione oraria o riposo aggiuntivo previsto dalla disciplina collettiva, salvo i permessi retribuiti. La società contestava dunque l'interpretazione della Corte territoriale, specie quanto all'accordo aziendale del 2 novembre 1988.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza investisse principalmente l'interpretazione di un accordo sindacale aziendale, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per motivazione al di sotto del minimo costituzionale. Ha osservato che la ricorrente non aveva indicato un concreto errore nell'applicazione dei canoni interpretativi, ma si era limitata a proporre una lettura alternativa e più favorevole del testo negoziale. Ha inoltre rilevato che l'interpretazione sostenuta dalla società sarebbe stata incompatibile con il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo parziale, il quale deve ricevere una retribuzione oraria conforme alle stesse regole applicabili al lavoratore a tempo pieno comparabile, con mera riproporzione in ragione dell'orario ridotto. La decisione impugnata, quindi, è stata confermata e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado da parte della lavoratrice.
Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei canoni ermeneutici contrattuali.
Richiamato come canone di interpretazione del contratto; la Corte afferma che l'interpretazione accolta dal giudice di merito non lo viola.
Richiamato quale criterio di interpretazione sistematica; la Corte esclude la sua violazione.
Richiamato quale criterio di buona fede nell'interpretazione; la Corte esclude la sua violazione.
La Corte osserva che l'interpretazione condivisa dal giudice di merito è compatibile con il principio di conservazione del contratto, evitando la nullità delle clausole.
Citato nel testo della decisione come canone di interpretazione non violato dall'interpretazione accolta.
art. 13 del CCNL 13 marzo 1988
Clausola collettiva invocata dalla società per sostenere il criterio di calcolo della retribuzione part-time.
art. G7 del CCNL 8 luglio 2010
Clausola collettiva richiamata dalla ricorrente nel quadro dell'interpretazione coordinata della disciplina applicabile.
art. H4 del CCNL 11 dicembre 2015
Clausola collettiva richiamata dalla ricorrente nel quadro dell'interpretazione coordinata della disciplina applicabile.
Accordo sindacale aziendale del 2 novembre 1988
Fonti negoziale aziendale che, secondo la ricorrente, avrebbe mantenuto fermo l'orario di 40 ore ai soli fini del calcolo della retribuzione; la Corte di merito ne ha dato una lettura diversa, confermata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma modificativa del d.P.R. n. 115/2002 che introduce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo sindacale aziendale, così come l'accertamento della volontà negoziale, appartiene al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente o apparente.
- La denuncia di violazione delle regole di interpretazione del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa e più favorevole: occorre indicare specificamente in che cosa il giudice di merito abbia violato i canoni interpretativi o utilizzato dati inesistenti o incongrui.
- Quando un testo negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione solo perché la parte soccombente ne prospetta una diversa, purché l'interpretazione adottata sia ragionevole e coerente con i criteri legali.
- Nell'interpretazione delle clausole che incidono sul trattamento economico del lavoratore part-time deve essere rispettato il principio di non discriminazione rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, con riproporzionamento della retribuzione in base all'orario ridotto ma secondo le medesime regole di calcolo applicabili al full time.
- L'interpretazione del contratto che eviti effetti di nullità della clausola e consenta una lettura conforme ai principi dell'ordinamento è preferibile, secondo il criterio di conservazione del negozio.
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