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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione privilegiata allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa per complessivi euro 49.287,31, di cui euro 18.664,00 a titolo di trattamento di fine rapporto. Dopo una prima opposizione dichiarata tardiva ai sensi dell’art. 208 l.fall., la Cassazione, con ordinanza n. 25658/2023, aveva accolto il precedente ricorso rilevando che il mancato invio dell’avviso previsto dall’art. 207 l.fall. poteva costituire causa non imputabile del ritardo e che spettava al Commissario liquidatore provare la concreta conoscenza della procedura; nel giudizio di rinvio il Commissario era rimasto contumace. Il Tribunale di L’Aquila, con decreto depositato il 16 aprile 2024 nel procedimento R.G. n. 2313/2023, ha tuttavia respinto nuovamente l’opposizione per mancata prova dell’esistenza del rapporto di lavoro e dei crediti, ritenendo inidonee le buste paga e la certificazione unica del 2016. In Cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., sostenendo che le buste paga erano munite del timbro del datore e quindi idonee a provare i dati indicati; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., denunciando un travisamento del contenuto dei prospetti paga, in particolare di quello di ottobre 2015, che avrebbe riportato timbro e codice fiscale datoriale, dati del lavoratore, assunzione il 21 dicembre 2004, cessazione il 16 ottobre 2015, qualifica e livello, nonché crediti retributivi e ratei di tredicesima e quattordicesima; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. quanto al TFR, assumendo che la certificazione unica fosse prova scritta opponibile alla procedura e che spettasse a questa provare l’avvenuto pagamento; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., denunciando il travisamento della certificazione unica del 2016, che avrebbe attestato il rapporto e quantificato il credito. La procedura non ha svolto difese in Cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, richiamando la motivazione dell’ordinanza n. 14893 del 2025 relativa alla stessa procedura. Ha ribadito che il travisamento della prova denunciabile ai sensi degli artt. 115 e 360, primo comma, n. 4, c.p.c. riguarda la ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non la sua valutazione, e richiede una difformità informativa assoluta, la discussione sul punto e la decisività dell’errore, con certezza che una corretta lettura avrebbe imposto una decisione diversa. Quanto alle buste paga, la Corte ha precisato che esse possono avere piena efficacia probatoria del credito insinuato se munite alternativamente di firma, sigla o timbro del datore, ferma la possibilità di contestarne le risultanze; nel caso concreto, però, la busta paga riprodotta nel ricorso era priva di firma e timbro, sicché la valutazione di inidoneità del Tribunale non costituiva travisamento. Anche per la certificazione unica del 2016 il Tribunale aveva negato efficacia probatoria perché non era possibile ricondurre il documento alla cooperativa e perché la certificazione era parziale; quella riprodotta nel ricorso e quella allegata risultavano prive di sottoscrizione, e l’allegato era composto da sole sette pagine su nove. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’opposizione e respinto il ricorso. Non ha disposto sulle spese, poiché la procedura era rimasta intimata. Ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento è configurabile quando il giudice attribuisce alla prova un contenuto oggettivo che essa non ha, non quando la parte contesta il modo in cui il giudice ne ha valutato la portata. L’errore deve essere discusso, decisivo e tale da rendere certa una diversa decisione in caso di corretta ricognizione.

  • art. 2697 c.c.

    Ne consegue che trova applicazione il principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

    L’onere della prova grava sulla parte che fa valere il diritto anche quando il fatto costitutivo dedotto sia negativo; la prova può essere fornita dimostrando uno specifico fatto positivo contrario o ricorrendo a presunzioni.

  • art. 2702 c.c.

    In tema di accertamento del passivo fallimentare, questa Corte ha affermato che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e sanzionato (un tempo penalmente e ora in via amministrativa), ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

    Nel procedimento di accertamento del passivo, le copie delle buste paga munite della firma, della sigla o del timbro del datore hanno piena efficacia probatoria del credito secondo il loro contenuto, ma la procedura può contestarle con prove o deduzioni specifiche. Nel caso deciso, la busta esaminata era priva di firma e timbro e non beneficiava quindi di tale efficacia.

  • art. 115 c.p.c.

    Analogamente per la certificazione dell’anno 2016, il Tribunale, che pure ha richiamato i precedenti di legittimità sulla idoneità della certificazione unica quale prova scritta di un credito opponibile nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell'articolo 2704 c.c. (v. Cass. n.10123 del 2017; n. 10041 del 2017; n. 17930 del 2016), ha in concreto negato l’idoneità probatoria di detta documentazione per le stesse ragioni espresse a proposito dei prospetti paga, cioè per l’impossibilità di ricondurre il documento alla società cooperativa, oltre che per il carattere parziale della certificazione.

    Il giudizio sull’idoneità probatoria della certificazione unica, quando dipende dalla sua riferibilità al datore e dalla sua completezza, è una valutazione del materiale probatorio; non integra di per sé travisamento censurabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 2704 c.c.

    Analogamente per la certificazione dell’anno 2016, il Tribunale, che pure ha richiamato i precedenti di legittimità sulla idoneità della certificazione unica quale prova scritta di un credito opponibile nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell'articolo 2704 c.c. (v. Cass. n.10123 del 2017; n. 10041 del 2017; n. 17930 del 2016), ha in concreto negato l’idoneità probatoria di detta documentazione per le stesse ragioni espresse a proposito dei prospetti paga, cioè per l’impossibilità di ricondurre il documento alla società cooperativa, oltre che per il carattere parziale della certificazione.

    La certificazione unica può costituire prova scritta opponibile alla procedura concorsuale anche ai sensi dell’art. 2704 c.c.; la sua efficacia concreta dipende però dalla possibilità di riferirla al datore di lavoro e dalla completezza del documento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza.

    Il vizio denunciabile in cassazione come travisamento della prova richiede un errore percettivo sul contenuto oggettivo del documento o della prova, e non una mera contestazione della valutazione di merito; l’errore deve inoltre essere decisivo secondo un giudizio di certezza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

    La norma è richiamata per la riserva di deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni; la sentenza non ne sviluppa ulteriori profili interpretativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

    Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto processuale per dare atto dell’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice incorra in un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, non quando sia contestata la valutazione della sua capacità dimostrativa. L’errore deve avere formato oggetto di discussione, essere decisivo e rendere certa una decisione diversa in caso di corretta ricognizione.
  • Nel procedimento di accertamento del passivo, l’onere della prova del credito grava su chi ne chiede l’ammissione e non viene invertito per il solo fatto che la prova riguardi un fatto negativo; quest’ultimo può essere dimostrato mediante un fatto positivo contrario o per presunzioni.
  • Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, secondo il loro contenuto, se recano alternativamente la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro. La procedura concorsuale può contestarne le risultanze con altri mezzi di prova o con deduzioni specifiche, valutate dal giudice.
  • La certificazione unica può costituire prova scritta del credito opponibile alla procedura concorsuale, ma la sua efficacia concreta può essere esclusa quando il documento non sia riconducibile al datore di lavoro o risulti incompleto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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