Cassazione Civile, Ordinanza n. 27519/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale e riscossore)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento dell’INAIL e dalla conseguente iscrizione a ruolo e cartella di pagamento. La società aveva promosso un’azione di accertamento negativo della pretesa contributiva dopo l’iscrizione a ruolo e, successivamente, aveva proposto opposizione alla cartella. Il Tribunale di Monza, riuniti i giudizi, aveva accolto l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, ritenendo tardiva l’opposizione e ormai irretrattabili i crediti; aveva quindi escluso l’accertamento negativo dei relativi fatti costitutivi. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 535/2020 depositata il 23 ottobre 2020, aveva confermato la decisione. Con il primo motivo, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999: sosteneva che, ai fini dell’art. 24, comma 3, dovesse rilevare la data di notifica della cartella, non quella di iscrizione a ruolo, poiché l’accertamento era stato impugnato in giudizio e l’iscrizione a ruolo, in tale situazione, non poteva essere eseguita senza un provvedimento esecutivo del giudice; invocava inoltre la tutela del legittimo affidamento. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ha denunciato la nullità della sentenza per difetto di potestas iudicandi, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare d’ufficio la tempestività dell’opposizione esercitando i poteri istruttori previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c. La cartella risultava notificata il 24 agosto 2017 e l’opposizione era stata depositata il 4 ottobre 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo, affermando che, una volta emessa e notificata la cartella, le doglianze relative a vizi antecedenti e alla fondatezza sostanziale della pretesa devono essere proposte con opposizione entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999. Ha inoltre richiamato il principio per cui la mancata tempestiva opposizione determina l’irretrattabilità della pretesa contributiva e la sopravvenuta carenza di interesse nell’autonoma azione di accertamento negativo che contesti la medesima pretesa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la tardività discendeva dall’accertamento del Tribunale, non contestato in appello, che la cartella era stata notificata il 24 agosto 2017; la Corte d’appello aveva quindi rilevato che il ricorso, depositato il 4 ottobre 2017, era oltre il termine. La società è stata condannata alle spese di legittimità: in favore dell’INAIL, euro 3.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; in favore di ADER, euro 3.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
Anche a prescindere dal dato letterale della norma invocata che la tesi attorea tende a superare, resta il fatto che, nel momento in cui una cartella è stata emessa ed è stata notificata, ogni doglianza che si riferisca a vizi antecedenti deve essere fatta valere nel termine di 40 gg dalla notifica, secondo quand[o] disposto dall’art. 24, comma 5, del medesimo d.lgs., per il quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, poiché i vizi sostanziali inerenti alla pretesa vanno comunque proposti con la tempestiva opposizione di merito.
Le contestazioni relative alla fondatezza della pretesa contributiva e ai vizi anteriori alla cartella devono essere dedotte con opposizione entro quaranta giorni dalla notificazione della cartella. Il termine è perentorio e, se l’opposizione non è tempestiva, la pretesa contributiva diviene irretrattabile.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
Ciò vale anche per la censura proposta in ricorso, nella quale si contesta la legittimità della pretesa di cui a cartella di pagamento emessa in pendenza di giudizio di accertamento negativo, instaurato dopo l’iscrizione a ruolo del debito.
La disposizione non consente di sottrarre alla regola dell’opposizione tempestiva le contestazioni sulla pretesa contributiva quando l’azione di accertamento negativo sia stata instaurata dopo l’iscrizione a ruolo: una volta notificata la cartella, tali contestazioni devono essere fatte valere nel termine previsto dall’art. 24, comma 5.
Il motivo non si confronta con tale ratio, poiché non aggredisce il fulcro decisorio consistente nella definitività dell’accertamento concernente la data di notificazione della cartella, che cerca di rimettere in discussione in questa sede.
La deduzione secondo cui il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi non supera una decisione fondata sulla definitività dell’accertamento in fatto relativo alla data di notifica, quando tale accertamento non sia stato contestato in appello. Il motivo di ricorso che non censura la ratio decidendi è inammissibile.
Il motivo non si confronta con tale ratio, poiché non aggredisce il fulcro decisorio consistente nella definitività dell’accertamento concernente la data di notificazione della cartella, che cerca di rimettere in discussione in questa sede.
La censura basata sui poteri istruttori del giudice d’appello non è idonea a rimettere in discussione in cassazione l’accertamento sulla data di notifica divenuto definitivo perché non contestato con l’atto di appello; il motivo che non attacca tale ragione decisoria è inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e ove dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- L’opposizione alla pretesa contributiva iscritta a ruolo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione della cartella, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999. Il termine è perentorio e la sua inosservanza rende irretrattabile il credito contributivo.
- Dopo la notificazione della cartella, i vizi anteriori e le contestazioni sostanziali sulla pretesa contributiva devono essere dedotti con la tempestiva opposizione prevista dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999; non è sufficiente un’autonoma azione di accertamento negativo promossa dopo l’iscrizione a ruolo.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, non è sufficiente invocare poteri istruttori officiosi per rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla data di notifica che non sia stato contestato in appello.
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