Cassazione Penale, Sentenza n. 5729/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Il motivo unico dedotto era violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, lett. c) ed e), c.p.p.) in relazione agli artt. 125, 309 e 274, comma 1, lett. c), c.p.p., con riferimento all'assenza di attualità e concretezza dell'esigenza cautelare (pericolo di reiterazione): la difesa aveva rappresentato che il ricorrente era stato licenziato per giusta causa dalla AXA (dove svolgeva attività di liquidatore) e che il principale coindagato/contatto illecito (avv. Dini) era deceduto, elementi che avrebbero, secondo la difesa, fatto venir meno il pericolo di reiterazione; inoltre si sosteneva che l'informativa ANIA impedirebbe la riassunzione e che l'ordinanza si era concentrata impropriamente sulla gravità indiziaria anziché sulla specifica concretezza del rischio di reiterazione; contestata anche la valutazione secondo cui il Pellegrino "ben potrebbe riprendere a lavorare nel settore anche 'in maniera occulta'".
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: la ricostruzione del modus operandi e la capacità delinquenziale costituiscono elementi rilevanti anche ai fini dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. Il Tribunale aveva inoltre accertato che il ricorrente non aveva rapporti solo con il defunto Dini ma anche con altri soggetti (Rotondo e Maramao) ancora attivi nel settore, che il ricorrente non aveva preso distanze né mostrato intenti risarcitori e che possiede conoscenze e relazioni che rendono realistico il rischio di ripresa delle condotte delittuose, anche con ruoli diversi o tramite altri studi legali non ancora identificati. La Corte ha ricordato il limite del sindacato di legittimità (non può rivedere gli elementi di fatto né lo spessore degli indizi) e ha ritenuto che l'atto impugnato soddisfacesse i requisiti di esposizione giuridicamente significativa e di assenza di illogicità manifeste. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di associazione per delinquere: è l'articolo che descrive il reato associativo addebitato al ricorrente (capo 1).
art. 476, comma 2; art. 482; art. 642, comma 2 cod. pen.
Norme riferite ai reati di falsità materiale e ideologica, truffa/frode e ricettazione o reati connessi alla frode assicurativa: costituivano i reati-fine contestati nei vari capi.
art. 274, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Disciplina delle esigenze cautelari: la lett. c) riguarda il pericolo di reiterazione dei reati (elemento centrale nel ricorso); la lett. e) era il profilo inizialmente ritenuto dal GIP e richiamato nel giudizio di riesame.
Norma procedurale evocata nel motivo di cassazione in relazione ai limiti e criteri di pronuncia delle misure cautelari (richiamata nel complesso con artt. 309 e 274).
Norma sul contenuto e motivazione del provvedimento cautelare: richiamata nel vizio dedotto in cassazione riguardo alla motivazione dell'esigenza cautelare.
art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.
Fondamenti di impugnazione in cassazione invocati dal ricorrente: vizio di violazione di legge (lett. c) e vizi di motivazione (lett. e). La Corte ha ritenuto tali censure infondate e/o inammissibili.
d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)
Riferimento normativo richiamato dalla difesa per sostenere la mancanza di una banca dati dei liquidatori che impedirebbe la riassunzione: la Corte ha ritenuto che tale considerazione non escluda il rischio di reiterazione.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare l'impugnante al pagamento di una somma a titolo di sanzione per le impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate: applicata per il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza citata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e all'irrogazione della sanzione pecuniaria per impugnazioni infondate.
Massime di principio
- La sola perdita dell'impiego o la morte di un coindagato non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice valuta complessivamente la capacità, le relazioni e il modus operandi dell'indagato.
- La mancanza di prova di pentimento, di presa di distanza o di atti risarcitori può rafforzare la prognosi di pericolo di reiterazione.
- La valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari rientra principalmente nel sindacato del giudice del merito (GIP e Tribunale del riesame); la Cassazione è limitata a verificare la legittimità e la logicità della motivazione, non a rivedere i fatti.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare basata sul pericolo di reiterazione è necessario dimostrare circostanze concrete e attuali che neutralizzino il rischio (es. irreversibile impossibilità di accedere a canali relazionali o professionali usati per i reati).
- Il giudice può considerare il 'modus operandi' e la perizia nel settore come indicatori della capacità di riprendere reati analoghi anche con modalità diverse o tramite terzi.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanna alle spese e ulteriori sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre pertanto valutare realisticamente le prospettive dell'impugnazione prima di proporla.
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