Cassazione Penale, Sentenza n. 5682/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di La Spezia del 12/09/2024 che non convalidava l'arresto facoltativo in flagranza eseguito l'11/09/2024 per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il Procuratore censurava la violazione dell'art. 386 cod. proc. pen.: il giudice di primo grado avrebbe valutato, nella fase di convalida, la destinazione degli stupefacenti al consumo personale e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato, valutazioni che secondo il PM attengono a fasi successive (cautelare o di merito). Il contesto fattuale indicava, a sostegno della destinazione alla cessione, la presenza in casa di tre tipi di stupefacenti (25 g marijuana, 21 g hashish, bustina di cocaina), una pianta di cannabis con inflorescenze alta 110 cm, una serra funzionante, materiale per una seconda serra, un bilancino di precisione e consistente somma di denaro
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ricordato l'orientamento costante secondo cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice deve verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria con un controllo di ragionevolezza limitato allo stato di flagranza e all'astratta configurabilità del reato e della sua attribuibilità alla persona arrestata, escludendo valutazioni su gravità indiziaria, esigenze cautelari o responsabilità. Alla luce degli elementi rinvenuti (più tipi di droga, pianta con inflorescenze, serra e attrezzi, bilancino, denaro), la configurabilità astratta della detenzione a fini di spaccio risultava ragionevole; la valutazione del giudice di merito sulla destinazione al consumo personale è stata quindi censurata come non pertinente alla convalida. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della convalida, la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni auto-indizianti e ha richiamato il principio male captum bene retentum e la giurisprudenza che limita l'effetto invalidante di eventuali irregolarità procedurali sul sequestro del corpo del reato. L'annullamento è stato disposto senza rinvio in quanto la fase di convalida è perimata e il rinvio sarebbe stato privo di effetti concreti
Norme richiamate
Stabilisce il controllo giudiziale sulla legittimità dell'arresto; la Corte interpreta che in sede di convalida il giudice deve verificare la legittimità dell'operato della P.G. con un controllo di ragionevolezza limitato allo stato di flagranza e all'astratta configurabilità del reato, escludendo valutazioni su gravità indiziaria, esigenze cautelari o responsabilità
Norma sostanziale che tutela il divieto di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ossia il reato per cui è stato arrestato l'indagato
Riguarda l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria; la Corte osserva che eventuali profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni auto-indizianti non travolgono automaticamente le risultanze successive quali il sequestro del corpo del reato
Norma sulla inutilizzabilità delle prove; la Corte costituzionale e la giurisprudenza hanno escluso l'applicabilità di un principio di 'inutilizzabilità derivata' estendibile ai frutti delle prove, distinguendo inutilizzabilità e nullità
articolo 253, comma 1 cod. proc. pen.
Regola il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti; giurisprudenza ha ritenuto che, in taluni casi, il sequestro sia atto dovuto e renda irrilevante il modo con cui ivi si sia pervenuti rispetto alla loro utilizzabilità
Principio 'male captum bene retentum' (giurisprudenziale)
Principio applicato dalla Corte per affermare che l'irregolarità di un atto formale non travolge automaticamente la validità delle prove sostanziali rinvenute, con richiamo a precedenti di legittimità
Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023 (Bezzari) e giurisprudenza correlata
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i limiti della valutazione consentita in sede di convalida dell'arresto: controllo di ragionevolezza e verifica dell'astratta configurabilità del reato alla data dell'arresto
Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021 (La Spina)
Conferma che la verifica in convalida deve essere ex ante e riferita alla situazione conoscibile al momento dell'arresto, senza considerare elementi successivi
Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996 (Sala)
Pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato la prevalenza del sequestro del corpo del reato come atto dovuto, anche quando la perquisizione sia viziata, configurando limiti all'effetto invalidante delle irregolarità
Corte costituzionale, sent. n. 219 del 2019 e sent. n. 247 del 2023
Hanno escluso la possibilità di estendere al regime dell'inutilizzabilità un principio di 'inutilizzabilità derivata' concepito per le nullità, limitando l'area in cui l'illegittimità di un atto travolge i frutti probatori
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a un controllo di ragionevolezza sulla legittimità dell'arresto e sull'astratta configurabilità del reato alla data dell'arresto, senza entrare nella valutazione della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari o della responsabilità dell'indagato
- Elementi come pluralità di tipi di stupefacente, quantitativi apprezzabili, presenza di bilancino, strutture o materiali per coltivazione e somme di denaro costituiscono indizi 'ragionevoli' che possono giustificare l'astratta configurabilità della detenzione a fini di spaccio già in fase di convalida
- La valutazione della destinazione al consumo personale invece è propria della fase cautelare o di merito e non può giustificare, di per sé, la mancata convalida dell'arresto
- Eventuali profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle prove materiali successivamente acquisite; il principio del male captum bene retentum e la giurisprudenza limitano l'effetto invalidante di irregolarità procedurali sul sequestro del corpo del reato
- L'annullamento dell'atto di convalida può essere disposto senza rinvio quando si tratta della revisione di una fase perimata e il rinvio sarebbe puramente formale e privo di effetti concreti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5683/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5684/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5685/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5686/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5687/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5690/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →