Cassazione Penale, Sentenza n. 5683/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di inefficacia dell'ordine di carcerazione per la pena di 2 anni e 10 mesi, denunciando l'irregolarità delle notifiche e del decreto di irreperibilità. Sosteneva che la notifica dell'ordine di esecuzione (14/06/2023; nuovo ordine non sospeso dell'8/11/2023) non era stata eseguita secondo gli artt. 157 e segg. cod. proc. pen., che il verbale di vane ricerche del 28/08/2023 non documentava le ricerche effettive (in particolare presso la residenza anagrafica in via Frabosa 16 Torino) e che non erano state eseguite le ricerche cumulative previste dall'art. 159 cod. proc. pen., con conseguente nullità del decreto di irreperibilità e delle notificazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che dagli atti risultassero ripetute e documentate ricerche (anche precedenti al procedimento esecutivo) che avevano accertato l'irreperibilità dell'imputato (verbali di vane ricerche del 14/02/2017, 05/08/2019 e 28/08/2023, assenza di permesso di soggiorno, assenza di tracce presso il DAP). La Corte ha applicato il principio secondo cui l'obbligo di eseguire ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 è condizionato alla loro oggettiva praticabilità: se non emergono indicazioni utili su nuova residenza o dimora e le ricerche ordinarie non consentono il rintraccio, è legittimo emettere il decreto di irreperibilità sulla base delle informazioni di polizia. Ha altresì ritenuto che la nozione di "dimora" nel verbale fosse da intendersi in senso operativo quale luogo in cui il soggetto può essere di fatto reperito. Per questi motivi la notificazione e il decreto non sono stati dichiarati nulli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 148 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso, collegato alle norme sulla notificazione; la Corte non individua una violazione specifica di tale articolo ma valuta la correttezza complessiva delle operazioni di notifica alla luce delle norme successive.
art. 157 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità ordinarie di notificazione (personale, presso casa di abitazione, luogo di lavoro, consegna a persona diversa con relazione). La Corte ha valutato che le formalità previste sono obbligatorie quando praticabili e che, nel caso concreto, molte di tali formalità non erano esperibili alla luce dell'oggettiva impossibilità di reperire il destinatario.
art. 157, comma 8 cod. proc. pen.
Prevede il deposito dell'atto nella casa comunale e le comunicazioni tramite raccomandata se la notifica non è possibile nei modi ordinari. La Corte ha ritenuto che tale adempimento non fosse praticabile nel caso concreto perché non risultava un luogo di dimora o residenza diverso da quello già accertato come inesistente.
art. 159 cod. proc. pen.
Prevede le ricerche successive e cumulative nei luoghi di nascita, ultima residenza anagrafica e ultima dimora per accertare l'irreperibilità. La Corte ha ribadito che l'obbligo di tali ricerche è condizionato alla oggettiva praticabilità: se le ricerche risultano impossibili o infruttuose e non emergono piste alternative, il decreto di irreperibilità può essere legittimamente emesso sulla base degli accertamenti di polizia.
art. 160 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella discussione circa la cessazione dell'efficacia del decreto di irreperibilità con la pronuncia della sentenza. La Corte ha osservato che, in ogni caso, nell'esecuzione deve avviarsi una nuova fase di ricerche applicando le norme dell'esecuzione, ma l'obbligo di ricerche complementari resta condizionato alla praticabilità.
art. 171 lett. d) e lett. f) cod. proc. pen.
Riguardano le cause di nullità delle notificazioni (per esempio mancanza dei requisiti formali della relazione di notifica). Il ricorrente invocava nullità; la Corte ha ritenuto che, dati i verbali e le risultanze, non fosse dimostrata una nullità assoluta per omissione degli adempimenti quando questi non erano praticabili.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma connessa al decreto di irreperibilità e alle sue conseguenze; la Corte ha valutato la regolarità dell'iter conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma processuale speciale cui la difesa aveva fatto ricorso per chiedere la dichiarazione di inefficacia dell'atto esecutivo; la Corte ha esaminato il rimedio ma ha rigettato la domanda per insussistenza dell'irregolarità denunciata.
art. 61 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel motivo relativo alle ricerche e alla competenza delle procedure di esecuzione; la Corte ha considerato la disciplina di attuazione nella valutazione della praticabilità delle ricerche.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Le ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen. devono essere eseguite cumulativamente, ma l'obbligo è condizionato alla oggettiva praticabilità: non sono richieste ricerche impossibili o puramente speculative.
- Se dalle ricerche e dai dati di polizia non emergono indicazioni di nuova residenza o dimora, il giudice può legittimamente emettere il decreto di irreperibilità e procedere alle notifiche previste per l'esecuzione.
- La documentazione dell'attività di ricerca (verbali di vane ricerche, consultazione banche dati, accertamenti presso DAP, uffici anagrafe, ecc.) è fondamentale: l'assenza di adeguata documentazione può compromettere la validità delle notifiche.
- Le formalità alternative di notifica (deposito nella casa comunale, avviso affisso, invio raccomandata) devono essere eseguite quando praticabili; se non praticabili, occorre motivare l'impossibilità e documentare le ricerche svolte.
- La distinzione fra "residenza" formale e "dimora" di fatto è rilevante, ma in sede esecutiva la nozione di "dimora" può essere considerata in senso operativo come luogo in cui il soggetto è effettivamente reperibile; comunque le ricerche devono spiegare le attività svolte per verificarlo.
- In casi che riguardano stranieri privi di permesso di soggiorno o soggetti senza attività lavorativa rintracciabile, è consolidato l'indirizzo secondo cui il decreto di irreperibilità può essere emesso sulla base delle informazioni di polizia quando le ricerche risultano infruttuose.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5682/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5684/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5685/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5686/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5687/2025 del 12/02/2025
- Sentenza penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5690/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →