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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5684/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630 lett. c) c.p.p. fondata su una prova nuova: una lettera manoscritta inviata dal coimputato Mario Palmonella nel marzo 2024, che affermava circostanze contraddittorie rispetto al giudicato (in particolare l'esclusione che Calabrò avesse percepito 1,5 milioni di euro dalla fallita Algol Products s.p.a. e indicazioni su ruoli di terzi quali Molino, Saeed e Tarkary). Il ricorrente denunciava vizio assoluto di motivazione e travisamento del dato probatorio da parte della Corte di appello di Brescia, sostenendo che la lettera fosse nuova, corroborata da riscontri documentali (esiti di rogatorie internazionali, intercettazioni e sentenza ex art. 444 per Molino) e idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile, in sede di delibazione de plano, la richiesta di revisione perché la dichiarazione contenuta nella lettera del coimputato non supera il vaglio di astrazione richiesto: si tratta di deduzioni di parte coincidenti con la difesa, non sufficientemente nuove o corroborate, e provenienti da soggetto già ritenuto inaffidabile nel giudizio di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni di coimputati o di persone da esaminare ai sensi dell'art. 197-bis devono avere riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., e che la delibazione preliminare può negare l'ammissibilità quando la prova nuova, anche considerata in astratto, non appaia idonea a determinare, unitamente al compendio probatorio originario, il proscioglimento dell'istante. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 630, lett. c) cod. proc. pen.

    Definisce i casi di revisione per sopravvenienza di nuova prova; la Corte ricorda che la prova nuova deve essere sopravvenuta, scoperta o non valutata e deve essere idonea, da sola o congiuntamente ad altre, a ribaltare il giudizio di colpevolezza.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiede che le dichiarazioni del dichiarante soggetto a interesse siano valutate unitamente agli elementi che ne confermano l'attendibilità; la Corte richiede riscontri esterni per considerare probatorie le dichiarazioni di coimputati/non neutri.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'esame delle persone convocate; la Cassazione sottolinea che le dichiarazioni rese da soggetti esaminati ai sensi del 197-bis devono essere valutate con prudenza e con riscontri.

  • art. 634, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente la pronuncia di inammissibilità de plano dell'istanza di revisione; la Corte conferma che tale delibazione preliminare mira a verificare l'astratta idoneità della prova nuova.

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Regola la fase di giudizio sulla revisione con assunzione delle prove in contraddittorio; la Cassazione distingue tra il vaglio preliminare di ammissibilità e il successivo giudizio di merito.

  • art. 640 cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza di accoglimento o rigetto della revisione; la Corte segnala che l'inammissibilità può essere dichiarata anche con sentenza dopo l'instaurazione del giudizio.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Precisa che il decreto di citazione a giudizio non esclude la successiva pronuncia di inammissibilità; la Cassazione lo cita per spiegare che l'accesso al giudizio non impedisce la valutazione di ammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo; la Corte ricorda che il giudizio di revisione, nella fase di merito, deve rispettare le garanzie del contraddittorio e delle forme dibattimentali.

Massime di principio

  • Perché una prova nuova sia ammessa in revisione deve essere effettivamente sopravvenuta, non già mera rielaborazione di tesi difensive precedenti.
  • Le dichiarazioni di coimputati o di soggetti esaminati ai sensi dell'art. 197-bis non costituiscono di regola, da sole, prova nuova idonea alla revisione: sono richiesti riscontri esterni (art. 192, comma 3 c.p.p.).
  • Il giudice può dichiarare l'inammissibilità della revisione de plano dopo una valutazione astratta della capacità della nuova prova di ribaltare il compendio probatorio originario, purché non si mascheri un rigetto motivato come mera inammissibilità.
  • Se la fonte della prova nuova era già stata ritenuta inaffidabile nel giudizio di merito, il nuovo elemento avrà un peso molto ridotto salvo riscontri molto solidi e specifici.
  • La soglia per ottenere la revisione è elevata: la prova nuova deve essere tale da far ritenere, in termini di ragionevole sicurezza, che il giudicato non reggerebbe più e che l'imputato debba essere prosciolto.

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