Cassazione Penale, Sentenza n. 5687/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato il titolo cautelare (ordinanza GIP 13/06/2024) per il duplice tentato omicidio del 18/09/2018 nell'ambito di contrapposizioni tra gruppi mafiosi. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) insufficienza e ambiguità degli indizi (vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria), 2) omissione di valutazione sulla diversa qualificazione giuridica proposta dalla difesa (da tentato omicidio a lesioni personali), 3) carenza motivazionale sulle esigenze cautelari alla luce del lungo intervallo temporale tra il fatto (2018) e la misura (2024), 4) violazione del principio del ne bis in idem rispetto a una condanna definitiva per detenzione/porto d'arma del 17/09/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al secondo motivo: il Tribunale ha omesso di considerare e motivare le argomentazioni difensive relative alla diversa qualificazione giuridica del fatto, configurando una lacuna motivazionale e un travisamento processuale. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Bari per nuovo esame. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per i limiti del sindacato di legittimità (vietato re-ponderare le prove); il terzo e quarto motivo sono stati assorbiti dalla decisione di annullamento e rinvio.
Norme richiamate
Richiamata per la costituzione del Tribunale in composizione monocratica per il riesame; utilizzo formale per la competenza del Collegio che ha deciso sull'ordinanza cautelare
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Il fatto è stato inquadrato come reato aggravato dalla normativa antimafia; ciò ha fatto ritenere operative presunzioni relative di pericolosità sociale e ha inciso sulla valutazione dell'adeguatezza della custodia cautelare
principio del ne bis in idem
Sollevato dalla difesa in relazione a precedente condanna per detenzione/porto d'arma; il Tribunale aveva escluso la corrispondenza tra le condotte, decisione che la Cassazione non ha ritenuto decisiva anziché omessa (la questione è stata assorbita dal rinvio)
Massime di principio
- La Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di merito sugli elementi di fatto (inammissibilità di motivi che chiedono rivalutazione degli indizi), salvo vizi di diritto o di motivazione formale.
- Il giudice di rinvio deve affrontare e motivare espressamente ogni punto rilevante dedotto dalla difesa, in particolare richieste di riqualificazione giuridica del fatto: l'omissione di valutazione costituisce motivo idoneo all'annullamento.
- Le intercettazioni ambientali e le prove di collegamento (es. video-sorveglianza, dichiarazioni di collaboratori) sono elementi forti di gravità indiziaria, ma la difesa può ottenere il controllo della loro utilizzazione nella motivazione; tuttavia la Cassazione non riesamina la loro valutazione probatoria nel merito.
- Il tempo intercorso tra il fatto e l'adozione della misura cautelare non esclude automaticamente le esigenze cautelari: il giudice deve valutare e motivare specificamente l'esistenza di occasioni prossime di reiterazione o di altri pericoli.
- La eccezione di ne bis in idem richiede un'analisi comparativa accurata tra i fatti e gli oggetti della precedente condanna; il giudice deve motivare la mancata sovrapponibilità ovvero la corrispondenza tra le condotte per respingere l'eccezione.
- In procedimenti cautelari collegati a reati associativi o aggravati dall'art. 416-bis, le presunzioni relative di pericolosità sociale possono influenzare la valutazione delle esigenze cautelari, ma devono comunque essere esplicitamente confrontate con le specifiche censure difensive.
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