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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5685/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'unificazione in continuazione di due decisioni penali: A) sentenza GIP Tribunale di Verbania del 22/04/2016, passata in giudicato il 14/12/2017, relativa agli artt. 416 e 624-625 n.7 c.p. (reati commessi il 04/10/2013), con condanna a 2 anni e 4 mesi e multa; B) sentenza Corte d'appello di Bologna (conferma GIP Trib. Bologna 19/03/2021) relativa agli artt. 489 e 648 c.p. (reati commessi il 27/11/2013), con condanna a 9 mesi e multa. Di Bitonto, mediante il proprio difensore, denunciava errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché carente, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione: sosteneva che le condotte erano espressive di un unico progetto criminoso (serie di furti nel Nord Italia), con omogeneità delle condotte, analogia del bene giuridico tutelato, similitudini nelle modalità operative e ristretto arco temporale di poco più di un mese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato una marcata contraddittorietà nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia, che da un lato riconosceva elementi indicativi di unità (ambito associativo, ruolo dell'imputato, "unica deliberazione di massima a delinquere"), e dall'altro escludeva la sussistenza del medesimo disegno criminoso senza fornire nessi logici coerenti. Per vizio di motivazione e contraddittorietà argomentativa la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla questione della continuazione/unificazione dei reati: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione non abbia fornito elementi logici coerenti per escludere la sussistenza di un unico disegno criminoso e quindi abbia errato nella valutazione applicativa della norma.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come norma di riferimento sulla corretta formazione del provvedimento impugnato; la Corte ha censurato l'ordinanza per vizi motivazionali procedurali richiamabili anche sotto il profilo dell'art. 671 c.p.p.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma contestata nella sentenza A (associazione a delinquere). La Corte ha considerato l'esistenza di un ambito associativo quale premessa fattuale che poteva sostenere la valutazione della continuità tra le condotte.

  • art. 624 e 625 cod. pen. (n. 7)

    Riferimento ai reati di furto contestati nella sentenza A; la decisione ha ritenuto che la somiglianza delle condotte e la prossimità temporale fossero elementi fattuali rilevanti ai fini della valutazione della continuazione, ma che il giudice di merito non abbia motivato coerentemente la loro non unificazione.

  • art. 489 e 648 cod. pen.

    Riferimento ai reati giudicati nella sentenza B (uso di atto falso e ricettazione). La Corte ha valutato tali condotte nel quadro probatorio complessivo e censurato il difetto di coerenza argomentativa nel negare il collegamento con le altre condotte.

Massime di principio

  • La continuazione richiede una valutazione complessiva e coerente: elementi utili sono l'esistenza di un disegno criminoso unitario, l'omogeneità delle condotte, l'identità o analogia del bene giuridico protetto e la prossimità temporale.
  • La motivazione del giudice deve essere logicamente coerente: non è ammissibile riconoscere premesse che favoriscono la continuazione e poi escluderla senza fornire un ragionamento congruente; la contraddittorietà formale è motivo di annullamento in Cassazione.
  • Se il giudice sostiene la carenza di prova su un punto centrale (es. deliberazione unitaria), deve indicare espressamente quali elementi manchino o perchè gli elementi esistenti non sono idonei a provare la continuità; le affermazioni apodittiche espongono a vizio di motivazione.
  • In presenza di valutazioni contrastanti sul ruolo del soggetto in un'associazione (es. funzioni operative come autista) occorre una disamina puntuale degli elementi probatori e della loro rilevanza ai fini della continuazione.
  • La Cassazione interviene prevalentemente per vizi di motivazione e incoerenza logico-giuridica; in tali casi il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
  • Per resistere efficacemente a una richiesta di continuazione, il giudice di merito deve articolare le ragioni fattuali e giuridiche che giustificano la separazione delle vicende, collegandole chiaramente alle norme applicabili.

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