Cassazione Penale, Sentenza n. 5686/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva respinto il reclamo del D.A.P. e aveva confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza che consentiva al detenuto l'uso del lettore CD anche in orario notturno. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. e dell'art. 14 della Circolare D.A.P. 02/10/2017, sostenendo che l'ampliamento all'orario notturno comporta rischi organizzativi e di sicurezza (minore presenza di personale notturno, possibilità di uso improprio dei supporti) e che il Tribunale si era limitato a una valutazione astratta, omettendo di considerare l'incidenza effettiva sull'organizzazione e l'impiego di risorse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza, rilevando che la questione attiene alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto (materia organizzativa) rientrante nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria. La Corte ha censurato il giudice a quo per non aver valutato compiutamente gli effetti organizzativi e le esigenze di sicurezza indicate dall'Amministrazione e per aver sostanzialmente sostituito la propria valutazione a quella amministrativa senza riscontrare una motivazione manifestamente irragionevole. Per le medesime ragioni è stata altresì annullata l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato l'uso notturno.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Consente misure differenziate per detenuti sottoposti a regime speciale e giustifica limitazioni organizzative sulle modalita' di esercizio di diritti dei detenuti per esigenze di sicurezza; le scelte amministrative in materia rientrano nella discrezionalita' dell'Amministrazione penitenziaria salvo motivazione manifestamente irragionevole.
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) dell'Ord. pen.
art. 35-bis; art. 69, comma 6, lett. b
Regolano il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza: il rimedio tutela diritti soggettivi effettivamente lesi e non le mere modalita' di esercizio che appartengono alla discrezionalita' amministrativa, salvo che non emergano attuale e grave pregiudizi o motivazioni amministrative del tutto irragionevoli.
Circolare del D.A.P. 02/10/2017, art. 14
art. 14 della Circolare D.A.P. 02/10/2017
Prevede indirizzi e limiti relativi all'utilizzo di supporti magnetici/dispositivi; e' utilizzata come riferimento a supporto della possibilita' per l'Amministrazione di regolamentare orari e condizioni d'uso per ragioni di sicurezza.
Massime di principio
- Distinguere tra il diritto sostanziale del detenuto e le modalita' di esercizio di tale diritto: le modalita' rientrano nella discrezionalita' amministrativa e sono sindacabili in sede giudiziaria solo se manifestamente irragionevoli o se determinano una lesione del diritto stesso.
- In regime 41-bis le limitazioni organizzative e di sicurezza sulle modalita' di fruizione di dispositivi e supporti sono ammesse e richiedono una valutazione concreta dell'incidenza sull'organizzazione penitenziaria.
- L'Amministrazione penitenziaria deve motivare specificamente le scelte organizzative indicandone l'impatto su risorse umane e materiali e i rischi per la sicurezza; motivazioni non illogiche o non contraddittorie sono di norma deferite dal giudice.
- Il reclamo giurisdizionale richiede la dimostrazione di un attuale e grave pregiudizio del diritto; affermazioni generiche (es. sollievo dall'insonnia) necessitano di prove adeguate, anche di natura medico-scientifica.
- L'assenza di abusi pregressi non esclude la possibilita' che un ampliamento d'uso comporti rischi futuri: il giudice deve valutare il rischio astratto se adeguatamente motivato dall'Amministrazione.
- Se l'Amministrazione fornisce una valutazione motivata e coerente delle difficolta' organizzative, il giudice non puo' sostituirsi alla gestione amministrativa se non per manifesta irragionevolezza.
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