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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6610/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo sostenendo vizi di motivazione: la Corte avrebbe illegittimamente riformato le condanne di primo grado, sottovalutando la attendibilità delle dichiarazioni dell'Ingrassia e qualificando come lecite le dazioni di denaro che, secondo l'accusa, costituivano profitto di induzione indebita/concussione. Contestava inoltre la ricostruzione della consegna della busta da 10.000 euro e la valutazione delle intercettazioni e delle prove testimoniali. La parte civile Ingrassia impugnava la decisione di secondo grado nella parte in cui era stato rigettato il risarcimento civile, denunciando vizio di motivazione e travisamento della prova, oltre a contestare la qualificazione di "società di fatto" tra lui e gli imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale perché i reati si erano estinti per prescrizione dopo la sentenza di secondo grado, dunque mancava un interesse concreto del pubblico ministero all'impugnazione. Ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso della parte civile: i giudici hanno ritenuto congrua la valutazione di merito che aveva escluso l'abuso induttivo nei confronti dell'Ingrassia, valorizzando elementi documentali e perizie che avrebbero corroborato la versione difensiva (esistenza di partecipazioni/suddivisione utili, documenti, perizia grafica, memorandum). La parte civile è stata condannata alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 81, 110, 117, 317, 319-quater

    Gli articoli richiamati riguardano concorso di reati e specifiche fattispecie corruttive/induttive; la Corte osserva che la norma introdotta (art. 319-quater) non ha efficacia retroattiva rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, per cui non può modificare la posizione di persona offesa originariamente contestata come concussione.

  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 (convertito)

    art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

    La sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 è stata considerata nel computo della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, anche computando le sospensioni (rinvio di udienza e periodo COVID), la prescrizione fosse maturata.

  • Legge 6 novembre 2012, n. 190

    introduzione art. 319-quater c.p.

    La Corte rammenta il principio di irretroattività della norma penale più grave: l'art. 319-quater non può essere applicato retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Se, prima della decisione della Cassazione, il reato è estinto per prescrizione, il pubblico ministero può essere dichiarato privo di interesse concreto a proporre ricorso per cassazione, salvo che non dimostri un interesse esterno e attuale.
  • La Corte di merito può assolvere gli imputati se ritiene inattendibile la versione del denunciante e se emergono documenti o perizie che corroborano la versione difensiva (email, memorandum, perizia grafica, documentazione bancaria), anche quando vi siano ripetuti passaggi di denaro.
  • L'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici non può operare retroattivamente; se la qualificazione del fatto cambia per sopravvenuta normativa, ciò non incide sulla posizione di una persona offesa relativamente a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.
  • Per qualificare come concussione o induzione indebita la corresponsione di denaro occorre provare il nesso causale tra la veste pubblica dell'agente, la costrizione o induzione e l'effetto (dazio/pagamento); semplici rapporti economici o dichiarazioni non suffragate da elementi oggettivi possono portare a una diversa qualificazione dei fatti.
  • Nel giudizio di responsabilità civile in sede penale, la domanda può essere respinta se emerge che la parte civile è stata essa stessa coinvolta in vicende illecite o ha perseguito vantaggi indebiti, ovvero quando la ricostruzione probatoria la ritiene partecipe o autore di condotte illecite.

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