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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04538/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell’ente camerale, delle somme corrisposte a un segretario generale a titolo di retribuzione di posizione nel periodo compreso tra la delibera con cui l’ente aveva riclassificato la propria struttura da complessa a semplice e la cessazione del servizio. In primo grado e in appello era stato accertato il diritto dell’ente alla ripetizione dell’indebito, sul presupposto che la riclassificazione avesse fatto venir meno il titolo che giustificava l’aumento retributivo previsto dall’art. 27, comma 5, del c.c.n.l. 1999. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) difetto di legittimazione processuale dell’ente e mancanza di preventiva autorizzazione della Giunta camerale ad agire per la restituzione, oltre alla dedotta inammissibilità della domanda perché le somme non sarebbero state ancora pagate; 2) violazione dell’art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. n. 241/1990, rivendicando un indennizzo per il mutamento organizzativo dell’ente; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la restituzione sarebbe stata erroneamente disposta al lordo e che l’ente avrebbe rinunciato all’azione di recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva già escluso la necessità di una preventiva autorizzazione della Giunta e, comunque, aveva interpretato la delibera camerale come sufficiente autorizzazione anche al recupero delle somme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la norma invocata, relativa all’indennizzo per il ritiro di provvedimenti amministrativi, non era pertinente alla fattispecie e, nel giudizio di lavoro, eventuali violazioni della disciplina amministrativa rilevano solo come possibile violazione di buona fede e correttezza, profilo non dedotto in modo coerente. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello aveva statuito sulla restituzione al netto e non al lordo, mentre la pretesa rinuncia dell’ente all’azione costituiva un fatto nuovo non risultante dalla sentenza impugnata e quindi non proponibile in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 5, c.c.n.l. Comparto Regioni ed Autonomie locali 1999

    La retribuzione di posizione maggiorata spettava in presenza di una struttura organizzativa qualificata come complessa; venuto meno tale presupposto per effetto della riclassificazione dell’ente, il titolo per l’incremento retributivo non era più applicabile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se la norma invocata non è decisiva per la fattispecie.

  • artt. 75 e 182 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimazione processuale dell’ente e la spendita del potere di agire, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva le ragioni effettivamente poste a base della decisione di merito.

  • art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. n. 241/1990

    L’indennizzo per il ritiro di provvedimenti amministrativi tutela l’affidamento del privato nei casi tipizzati dalla norma, ma nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato la sua invocazione, in questa sede, non era pertinente; eventuali profili rilevanti possono semmai venire in rilievo come violazione di buona fede e correttezza, se allegati e provati.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile quando mira a ottenere una rivalutazione del merito o introduce fatti nuovi non risultanti dalla sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se la censura non si misura con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando il motivo prospetta formalmente un error in iudicando.
  • La legittimazione ad agire dell’ente non può essere contestata in astratto se il giudice di merito ha ritenuto sufficiente, come autorizzazione all’azione, una delibera che comprenda sia l’accertamento dell’indebito sia il recupero delle somme.
  • La violazione di norme amministrative in un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato rileva, ai fini civilistici, solo se si traduce in una dedotta e provata violazione dei canoni di buona fede e correttezza o in un vizio dell’atto amministrativo effettivamente dedotto.
  • La deduzione di una norma non pertinente al caso concreto non integra un motivo di ricorso decisivo, perché difetta l’interesse a censurare una regula iuris che, anche se violata, non potrebbe condurre a una decisione diversa.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano una nuova valutazione del materiale istruttorio o che introducano fatti nuovi non emersi dalla sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di merito dispone la restituzione di somme al netto delle ritenute fiscali, la censura sul punto è infondata se mira a sovvertire tale accertamento fattuale senza specificamente confrontarsi con esso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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