Cassazione Civile, Ordinanza n. 05776/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato ai debitori per il pagamento di rate di un mutuo fondiario. I debitori avevano proposto opposizione deducendo inizialmente la nullità del precetto per mancanza dell'avviso previsto dall'art. 480, secondo comma, c.p.c., come modificato dal D.L. 83/2015. Successivamente, nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., avevano chiesto anche la risoluzione del rapporto di mutuo per inadempimento della banca, sostenendo che l'istituto non avesse fornito le informazioni sull'ISC e avesse così impedito di determinare il costo effettivo del finanziamento. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione: quanto al precetto, ritenendolo valido; quanto alla domanda di risoluzione, qualificandola come opposizione all'esecuzione e dichiarandola inammissibile perché introdotta tardivamente, osservando inoltre che l'erronea quantificazione dell'ISC non rientrava nelle ipotesi dell'art. 117, comma 6, TUB. La Corte d'appello aveva confermato, negando la cessazione della materia del contendere nonostante la rinuncia della banca alla procedura esecutiva, dichiarando inammissibile il motivo sul precetto per effetto dell'art. 618, terzo comma, c.p.c. e confermando l'inammissibilità della domanda nuova proposta in corso di causa. In cassazione i debitori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. per avere la Corte escluso la cessazione della materia del contendere e per avere ritenuto che la rinuncia all'esecuzione non si estendesse all'opposizione a precetto; 2) violazione degli artt. 183, 615, 617, 618 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per aver la Corte trattato la questione come opposizione agli atti esecutivi e non aver valutato correttamente l'onere probatorio sulla banca; 3) violazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. per avere la Corte ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda di nullità del precetto e la domanda subordinata di risoluzione del mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che i motivi fossero per lo più generici e non specifici, perché non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolvevano in una critica di merito. Ha anche osservato che il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di denunciare una mera insufficienza della motivazione, essendo oggi censurabili solo anomalie estreme della motivazione, non ravvisabili nel caso di specie. Quanto alla cessazione della materia del contendere, la Corte ha richiamato i principi generali e quelli in materia esecutiva, rilevando che la presenza di una contestazione sull'an della pretesa creditoria impediva comunque di affermare l'integrale cessazione. Quanto al secondo e al terzo motivo, ha sottolineato che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su una duplice preclusione processuale: da un lato, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per mancata impugnazione della qualificazione operata dal primo giudice; dall'altro, l'inammissibilità della domanda nuova proposta nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il precetto deve contenere l'avviso previsto dalla norma; la sua assenza era stata dedotta come causa di nullità, ma la censura non è stata accolta in cassazione per ragioni processuali.
Le domande nuove formulate nelle memorie istruttorie sono soggette a preclusione; la domanda di risoluzione del mutuo è stata ritenuta tardiva e inammissibile.
Richiamato per la disciplina dell'opposizione all'esecuzione; la Corte ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la qualificazione processuale della domanda.
Richiamato per l'opposizione agli atti esecutivi; la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ha determinato la preclusione ex art. 618 c.p.c.
La mancata impugnazione della qualificazione della domanda da parte del primo giudice ha comportato l'inammissibilità dell'appello e, in cassazione, la conferma della preclusione.
Richiamato dai ricorrenti sul tema dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alle rationes decidendi effettive della sentenza impugnata.
Il motivo ex n. 5 è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui denunciava una mera insufficienza motivazionale; il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale della motivazione.
I motivi sono stati dichiarati inammissibili anche per difetto di specificità, per mancata riproduzione e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati.
Richiamato per rilevare l'inammissibilità del motivo che non si confronta con principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare una semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione; sono censurabili soltanto anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si sviluppi su questioni non decisive o su profili non affrontati dalla decisione gravata.
- L'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione all'esecuzione seguono regole processuali diverse; se il giudice di merito qualifica la domanda in un certo modo e tale qualificazione non viene censurata, operano le relative preclusioni processuali.
- La rinuncia del creditore alla procedura esecutiva non comporta automaticamente cessazione della materia del contendere se permane una contestazione sull'an della pretesa creditoria o comunque sull'esistenza del rapporto dedotto in giudizio.
- Le domande formulate per la prima volta nelle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. sono inammissibili quando introducono un tema nuovo rispetto alle allegazioni originarie e comportano una mutatio libelli.
- In cassazione il difetto di specificità del ricorso è causa autonoma di inammissibilità quando il ricorrente richiama atti o documenti senza riprodurli adeguatamente e senza indicarne con precisione la collocazione processuale.
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