Cassazione Civile, Ordinanza n. 19332/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un automobilista chiedeva il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura a seguito dell'impatto con un cinghiale sulla strada statale. In primo grado aveva ottenuto condanna dell'ente regionale, mentre la sentenza di appello aveva riformato la decisione rigettando la domanda. Nel ricorso per cassazione il danneggiato deduceva violazione degli artt. 2052 e 2043 c.c. e della legge n. 157/1992, sostenendo che la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica dovesse essere ricondotta all'art. 2052 c.c., con conseguente diverso regime dell'onere probatorio; contestava inoltre, con un secondo motivo assorbito, la violazione dell'art. 342 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'applicazione del criterio di imputazione dell'art. 2043 c.c. da parte del giudice di merito. Ha ribadito che i danni cagionati dalla fauna selvatica protetta sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c., con legittimazione passiva esclusiva della Regione e onere del danneggiato limitato alla prova del nesso eziologico tra animale ed evento, mentre spetta alla Regione provare il caso fortuito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
La responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica protetta va ricondotta a questa norma, che si fonda non sulla custodia ma sulla proprietà o utilizzazione dell'animale; il danneggiato deve provare il nesso causale, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito.
Non è il criterio di imputazione applicabile alla fattispecie dei danni da fauna selvatica protetta, secondo l'orientamento accolto dalla Corte.
Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Il secondo motivo di ricorso ne denunciava la violazione, ma è rimasto assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- I danni causati dalla fauna selvatica protetta a persone o cose sono imputabili alla pubblica amministrazione secondo l'art. 2052 c.c., non secondo l'art. 2043 c.c., poiché il criterio di responsabilità si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell'animale e non sulla custodia.
- Nell'azione risarcitoria per danni da fauna selvatica, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale titolare delle funzioni normative e amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della tutela faunistica, salva la possibilità di rivalersi sugli enti cui sia stata demandata in concreto l'adozione delle misure preventive.
- Il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo; incombe invece sulla Regione la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o inevitabile nonostante l'adozione delle misure diligenti esigibili.
- È erronea la decisione di merito che, in presenza di danno da fauna selvatica, pretenda dal danneggiato la specifica allegazione di una condotta omissiva colposa dell'ente pubblico come se si trattasse di responsabilità ex art. 2043 c.c.
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