Cassazione Civile, Ordinanza n. 24731/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona conveniva in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti per una caduta avvenuta su un marciapiede comunale, che assumeva dissestato, non visibile e non segnalato. Il Comune chiamava in causa la società affidataria del servizio di manutenzione della rete stradale, chiedendo manleva. In primo grado veniva accolta la domanda risarcitoria con condanna del Comune e della società a tenere indenne l’ente. In appello, promosso dalla società e dal Comune in via incidentale, il Tribunale rigettava sia la manleva sia la domanda risarcitoria, ritenendo: insussistente il diritto di manleva perché il contratto di servizio operava solo per interventi specificamente affidati e non risultava un cantiere o un intervento programmato nel luogo del sinistro; inattendibili e generiche le prove dedotte dall’attrice; decisiva, infine, la condotta negligente della danneggiata, che avrebbe costituito causa esclusiva dell’evento. In Cassazione la danneggiata denunciava, con quattro motivi, principalmente: il presunto giudicato formatosi sulla condanna del Comune, la violazione dell’art. 320, comma 4, c.p.c. per l’ammissione di ulteriori prove, l’erronea valutazione della testimonianza e delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., e la violazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c. sostenendo che si trattasse di insidia/trabocchetto e che gravasse sul custode l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee. Il Comune proponeva ricorso incidentale contro la decisione che aveva negato la manleva, deducendo violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell’art. 1372 c.c., sostenendo che il contratto di servizio imponeva la custodia della rete viaria senza le limitazioni ritenute dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo della danneggiata, affermando che l’appello incidentale tardivo del Comune era rituale ai sensi dell’art. 334 c.p.c. e impediva la formazione del giudicato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché non indicava le concrete attività svolte in prima udienza che avrebbero giustificato la nuova udienza ex art. 320, comma 4, c.p.c. Ha respinto il terzo motivo, osservando che la critica alla valutazione di attendibilità del teste e della prova è riservata al merito e non è sindacabile sotto il profilo dell’art. 116 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché sotto la veste della violazione di legge mirava in realtà a contestare il giudizio di fatto e, comunque, l’onere della prova non era pertinente poiché i fatti erano stati positivamente accertati dal giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale del Comune, la Corte ne ha affermato l’ammissibilità in linea di principio, ma ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per inosservanza dell’onere di specifica trascrizione del contenuto delle clausole contrattuali rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; il terzo motivo è stato parimenti inammissibile perché costituiva una sostanziale contestazione del risultato interpretativo e motivazionale del giudice di merito. Conseguentemente sono state poste le spese a carico della parte soccombente nei rispettivi rapporti, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’appello incidentale tardivo del garante o del garantito è rituale e impedisce la formazione del giudicato sulla parte di decisione investita dall’impugnazione.
quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova
La censura sulla violazione della norma è inammissibile se non indica specificamente quali attività della prima udienza rendessero necessaria la nuova udienza.
Non consente di sindacare in cassazione la mera valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice.
La violazione dell’art. 116 non può essere usata per contestare l’apprezzamento di attendibilità o la congruità della prova, che appartengono al giudice di merito.
Richiamato tra le norme denunciate, ma la censura è stata respinta perché volta a contestare valutazioni di fatto.
Richiamato tra le norme denunciate, ma la censura è stata respinta perché volta a contestare valutazioni di fatto.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato; la Corte ha invece ritenuto rituale l’impugnazione incidentale tardiva che lo impedisce.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha escluso che il contraddittorio fosse precluso dal giudicato asseritamente formatosi.
Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel primo motivo, ma esclusa la formazione del giudicato per effetto dell’appello incidentale tardivo.
Richiamato nel quarto motivo, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché diretta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha escluso che la censura imponesse un diverso esame del fatto già accertato dal merito.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto assorbita o comunque non decisiva la prospettazione, perché i fatti erano già stati accertati.
Il ricorso per cassazione deve riportare in modo completo il contenuto delle clausole contrattuali su cui si fonda la censura; in difetto il motivo è inammissibile.
La doglianza sui criteri ermeneutici contrattuali è inammissibile se non specifica e se non riproduce compiutamente le clausole rilevanti.
La violazione delle regole di interpretazione del contratto va dedotta con specifica indicazione delle clausole e del loro contenuto.
Il richiamo alla forza di legge del contratto è rimasto assorbito/inammissibile per difetto di autosufficienza del motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per veicolare doglianze di mero fatto sotto forma di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame non può coprire una mera richiesta di rivalutazione delle prove o del risultato interpretativo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché i ricorsi sono stati respinti/inammissibili, la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva del garantito o del coobbligato può essere rituale e impedire la formazione del giudicato sulla decisione impugnata dal solo garante, anche quando l’appello principale investa solo il rapporto di garanzia.
- La deduzione di violazione dell’art. 320, comma 4, c.p.c. è inammissibile se non indica in modo specifico quali attività compiute in prima udienza abbiano reso necessaria la concessione di una nuova udienza istruttoria.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non è configurabile quando, in realtà, si contesta la valutazione di attendibilità del teste o il prudente apprezzamento delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- La censura fondata sugli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c. è inammissibile se mira soltanto a sollecitare una nuova ricostruzione del fatto storico già accertato dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione che investe l’interpretazione di una clausola contrattuale è necessario riportare integralmente, o comunque in modo completo, il contenuto delle clausole rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare il risultato interpretativo del contratto o per ottenere una rivalutazione delle prove.
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