Sentenza del 05/02/2018 n. 535 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato quattro cartelle di pagamento, sostenendo di non averle mai ricevute e di averne avuto conoscenza soltanto tramite un preavviso di fermo notificato il 6 maggio 2013. Ha inoltre eccepito la mancata sottoscrizione del ruolo, il difetto di notifica, la decadenza del potere impositivo, l'insufficiente motivazione sugli interessi e, in appello, la tardività della produzione documentale dell'agente della riscossione, la violazione del principio di non contestazione e il difetto di motivazione della sentenza di primo grado. La controversia riguardava cartelle relative alla TARSU per gli anni 2002-2004 e una pretesa relativa all'INVIM.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo tardiva la produzione delle relate di notifica da parte dell'agente della riscossione e quindi non provata la rituale notificazione delle cartelle. In ogni caso, ha dichiarato prescritte le pretese relative alla TARSU, soggette al termine quinquennale di prescrizione, poiché il preavviso di fermo del 6 maggio 2013 era intervenuto oltre cinque anni rispetto alle annualità 2002-2004. L'appello è stato invece rigettato quanto all'INVIM, soggetta al termine decennale decorrente dalla definitività dell'imposta. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 34 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
deposito dei documenti oltre i venti giorni liberi prima dell'udienza
La produzione tardiva delle relate di notifica non consente di utilizzare quei documenti come prova della regolare notificazione delle cartelle.
Art. 2948, n. 4, codice civile
prescrizione quinquennale delle obbligazioni periodiche
TARSU, TOSAP e contributi di bonifica, qualificati come prestazioni periodiche o di durata, si prescrivono in cinque anni.
Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato invocato dal contribuente per contestare il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
Art. 115 del codice di procedura civile
principio di non contestazione
È stato richiamato dal contribuente tra i motivi di appello, ma la decisione è stata fondata principalmente sulla tardività della produzione documentale e sulla prescrizione.
Art. 41, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, richiamato dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
termine decennale di prescrizione dell'INVIM
Per l'INVIM definitivamente accertata si applica la prescrizione decennale, decorrente dalla definitività dell'imposta, e non il termine decadenziale previsto per la messa in esecuzione dell'atto impositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari la prova della notifica delle cartelle deve essere prodotta tempestivamente; una produzione oltre il termine processuale può essere inutilizzabile e lasciare non dimostrata la notificazione.
- I tributi locali periodici, come la TARSU, sono normalmente soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., salvo atti interruttivi validamente notificati.
- Il termine di prescrizione deve essere verificato considerando la data di ciascuna annualità, gli eventuali atti interruttivi e la loro regolare notificazione.
- Per l'INVIM definitivamente accertata opera invece, secondo la decisione, il termine decennale di prescrizione decorrente dalla definitività dell'imposta.
- La mancata prova della notifica può essere decisiva e assorbire l'esame degli ulteriori motivi relativi al ruolo, alla motivazione e alla decadenza.
- Un esito parzialmente favorevole al contribuente può comportare la compensazione delle spese, anziché la loro integrale liquidazione a suo favore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 5 feb 2018Sentenza del 05/02/2018 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Foggia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →