Sentenza del 05/02/2018 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Foggia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata il 30 marzo 2017, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle e l'avviso di accertamento presupposti. Ha dedotto, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e prescrizione dei crediti. Ha anche contestato la tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'uso della modalità telematica di costituzione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle e gli avvisi relativi a crediti INPS e INAIL, rinviando implicitamente la tutela al giudice ordinario competente. Ha dichiarato l'incompetenza territoriale della CTP di Foggia, in favore della CTP di Bari, per le cartelle relative alle tasse automobilistiche. Ha rigettato il ricorso per tre cartelle, ritenendo provate le notifiche e non maturata la prescrizione. Ha invece accolto il ricorso per la cartella n. 04320090007976528000, limitatamente ai canoni televisivi, poiché l'amministrazione non aveva prodotto la prova della relativa notifica; per tale parte ha dichiarato nulla l'intimazione di pagamento. L'avviso di accertamento non è stato esaminato perché già oggetto di un separato ricorso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.
La costituzione tardiva comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi, ma non impedisce alla parte resistente di contestare i fatti, sostenere l'applicazione delle norme e produrre documenti.
Artt. 24 e 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Anche il resistente costituito tardivamente può produrre documenti nei limiti previsti dalle disposizioni sul deposito degli atti e dei documenti processuali.
Art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163
La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
L'obbligo di proseguire con modalità telematiche riguarda la parte che abbia scelto tale modalità e non obbliga necessariamente la controparte a utilizzare la stessa forma di costituzione.
Art. 2946 del codice civile
In assenza di una diversa previsione normativa, i crediti tributari come IRPEF, canone televisivo e diritti camerali sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale.
Art. 35 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È la disposizione processuale richiamata dalla Commissione per la pronuncia definitiva sul ricorso.
Massime di principio
- Quando un'intimazione di pagamento si fonda su atti presupposti, l'amministrazione deve poter dimostrare la loro regolare notifica. Se manca la prova della notifica di una cartella, l'intimazione è nulla limitatamente a quel credito.
- La tardiva costituzione dell'ente resistente non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti prodotti: comporta soprattutto la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, purché tali attività siano state effettivamente esercitate.
- La contestazione del difetto di motivazione dell'intimazione può essere respinta quando l'atto ha funzione riepilogativa e gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati e quindi erano conoscibili dal contribuente.
- Gli interessi indicati nell'intimazione non richiedono necessariamente una nuova esposizione analitica del calcolo se derivano da criteri stabiliti dalla legge; tuttavia, una contestazione specifica e documentata di errori di calcolo può assumere rilievo.
- La prescrizione deve essere valutata in relazione alla natura del singolo credito. Per diversi crediti tributari, in assenza di termini speciali, può applicarsi il termine ordinario decennale, mentre per crediti previdenziali o altri crediti possono valere termini differenti.
- Il giudice tributario non ha giurisdizione sulle controversie relative a contributi INPS e INAIL; tali pretese devono essere contestate davanti al giudice ordinario competente.
- Per le tasse automobilistiche, la competenza territoriale può spettare alla commissione tributaria della provincia dell'ente impositore, come nel caso della Regione Puglia e della CTP di Bari.
- La violazione di una regola processuale produce effetti invalidanti solo se viene dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa o all'esito del giudizio.
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