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Sentenza

Sentenza del 05/02/2018 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Lecco

Fideiussioni rilasciate dal de cuius - Impossibilità azione di regresso - Deduzione ai fini della dichiarazione di successione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli eredi chiedevano di dedurre dall'attivo ereditario le somme relative a fideiussioni rilasciate dal de cuius, sostenendo che il credito garantito fosse illiquido e non esigibile. Il debitore principale era insolvente e sottoposto a fallimento; inoltre, lo stato del passivo consentiva di soddisfare esclusivamente i creditori privilegiati, rendendo concretamente impossibile per gli eredi esercitare un'azione di regresso utile nei confronti del debitore garantito.

La decisione

La deduzione è stata riconosciuta. La sentenza ha stabilito che le fideiussioni possono essere dedotte nella dichiarazione di successione quando il credito garantito presenta i requisiti di illiquidità e non esigibilità, derivanti dall'insolvenza del debitore principale e dall'impossibilità concreta di recuperare quanto eventualmente pagato dal fideiussore. Il fallimento del debitore, accompagnato da uno stato del passivo incapiente rispetto ai creditori non privilegiati, costituisce prova dell'impossibilità di agire efficacemente in regresso.

Norme richiamate

  • Norme in materia di imposta sulle successioni e deducibilità dei debiti ereditari

    Le passività gravanti sull'eredità possono essere dedotte quando risultano effettive, documentate e non meramente eventuali. Una fideiussione può rilevare come passività deducibile se il debito garantito è divenuto concretamente non recuperabile nei confronti del debitore principale.

  • Disciplina civilistica della fideiussione e dell'azione di regresso

    Il fideiussore che paga il creditore, in linea generale, può agire in regresso contro il debitore principale. Tuttavia, ai fini successori, l'obbligazione può essere considerata deducibile quando, già al momento rilevante, l'insolvenza del debitore rende il regresso concretamente impossibile o privo di effettiva utilità.

  • Disciplina fallimentare dell'accertamento e della graduazione del passivo

    Il fallimento del debitore principale e l'incapienza del patrimonio, tale da consentire il soddisfacimento dei soli creditori privilegiati, possono dimostrare l'impossibilità concreta degli eredi di recuperare il credito di regresso.

Massime di principio

  • Una fideiussione del defunto non è automaticamente deducibile dall'attivo ereditario: occorre dimostrare che il debito garantito sia effettivo, illiquido o non esigibile e che il regresso contro il debitore principale sia concretamente impossibile.
  • L'insolvenza del debitore principale, soprattutto se formalizzata da una procedura concorsuale, è un elemento rilevante per provare la non recuperabilità della somma eventualmente pagata dal fideiussore.
  • Il semplice fallimento non è sempre sufficiente: è opportuno documentare l'incapienza del passivo o del patrimonio e l'assenza di una concreta prospettiva di soddisfacimento del credito di regresso.
  • La valutazione deve essere sostanziale e non meramente formale: ciò che rileva è l'effettiva impossibilità di recuperare il credito, non la sola esistenza astratta dell'azione di regresso.
  • Per sostenere la deduzione nella dichiarazione di successione è necessario conservare e produrre la fideiussione, la documentazione del debito garantito, gli atti della procedura concorsuale e gli elementi che dimostrano l'incapienza del debitore.

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