Sentenza del 05/02/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un'indagine finanziaria sui conti correnti del contribuente per gli anni 2008-2010, l'Ufficio aveva rilevato movimentazioni complessive per 342.107,54 euro e, dopo il contraddittorio e l'esame delle giustificazioni, aveva recuperato a tassazione 162.173,91 euro. Il contribuente ha contestato l'accertamento deducendo, tra l'altro, l'omessa redazione del processo verbale di constatazione, la propria residenza fiscale in Libia nonostante l'iscrizione AIRE, l'insufficienza della prova sulla natura reddituale dei movimenti bancari, l'inapplicabilità delle presunzioni bancarie a una persona fisica non imprenditore, il mancato riconoscimento dei costi, la tardività della notifica, il difetto di sottoscrizione e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha confermato che il contribuente era fiscalmente residente in Italia, ritenendo non decisiva l'iscrizione AIRE e valorizzando i legami familiari, immobiliari, bancari e societari mantenuti in Italia. Ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento bancario sui versamenti, assistiti dalla presunzione legale relativa di riferibilità a redditi imponibili, applicabile anche a persone fisiche non imprenditori. Ha invece escluso la rilevanza reddituale dei prelevamenti bancari, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, limitandone la presunzione ai titolari di reddito d'impresa. È rimasto fermo l'annullamento della movimentazione di 34.250,00 euro già disposto in primo grado. L'avviso è stato quindi ridotto e le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
I criteri dell'iscrizione anagrafica, della residenza civilistica e del domicilio sono alternativi. L'iscrizione AIRE è necessaria ma non sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana, se il domicilio o il centro degli interessi personali, familiari ed economici rimane in Italia.
Art. 43 Codice civile
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale; il domicilio è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
La residenza fiscale può essere desunta dal luogo in cui si concentra stabilmente il complesso degli interessi personali, familiari, sociali ed economici, anche indipendentemente dalla presenza fisica quotidiana.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973
Dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati ... a norma del numero 7).
I dati risultanti dai conti correnti sono assistiti da una presunzione legale relativa di riferibilità a operazioni imponibili. Il contribuente deve dimostrare analiticamente che i versamenti sono già stati tassati oppure sono fiscalmente irrilevanti.
Art. 38 D.P.R. 600/1973
Il rinvio all'articolo 32 consente l'utilizzo delle presunzioni bancarie anche nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, non soltanto nei confronti di imprenditori o lavoratori autonomi.
Art. 32, comma 3, D.P.R. 600/1973
L'Ufficio aveva eccepito la produzione tardiva di alcuni documenti da parte del contribuente; la sentenza ha comunque deciso nel merito le questioni principali sulla base della documentazione e del contraddittorio già svolto.
Art. 24, Legge n. 4/1929
Non è stata ravvisata violazione per mancata redazione del processo verbale di constatazione, poiché si trattava di un controllo documentale svolto presso gli uffici dell'Amministrazione e non di una verifica con accesso presso i locali del contribuente.
Art. 12, commi 4 e 7, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Le garanzie legate al processo verbale e al contraddittorio non sono state ritenute applicabili nella forma invocata dal contribuente, anche perché il confronto preventivo era stato comunque instaurato mediante invito e tre contraddittori.
Art. 43 D.P.R. 600/1973
La notifica è stata considerata tempestiva perché, ai fini del rispetto del termine decadenziale dell'Amministrazione, rileva il compimento delle formalità nella disponibilità del notificante, non il momento successivo in cui il destinatario ritira materialmente l'atto.
Art. 42 D.P.R. 600/1973
Il difetto di qualifica dirigenziale del funzionario non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, se questo è stato sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato secondo l'organizzazione vigente.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
I vizi di nullità dell'atto tributario devono essere dedotti tempestivamente mediante impugnazione nel termine previsto per il ricorso.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, come interpretato dopo Corte costituzionale n. 228/2014
Dopo la pronuncia costituzionale, la presunzione sui prelevamenti bancari opera soltanto per i titolari di reddito d'impresa; quella sui versamenti continua invece ad applicarsi alla generalità dei contribuenti.
Massime di principio
- L'iscrizione AIRE non esclude automaticamente la residenza fiscale italiana: occorre valutare concretamente dove si trova il centro principale degli interessi familiari, sociali ed economici.
- Per dimostrare la residenza fiscale estera non basta provare di lavorare o soggiornare all'estero; è necessario documentare anche lo stabile trasferimento del centro degli interessi e l'assenza di collegamenti prevalenti con l'Italia.
- Nelle indagini bancarie, i versamenti non adeguatamente giustificati possono essere imputati a redditi imponibili anche nei confronti di persone fisiche non imprenditori. La prova contraria deve essere specifica, documentata e riferita alle singole operazioni.
- I prelevamenti bancari, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non possono essere automaticamente considerati ricavi o redditi per i contribuenti privati non titolari di reddito d'impresa.
- Non è normalmente riconoscibile una deduzione forfetaria dei costi rispetto a un accertamento bancario: i costi o gli oneri devono essere provati concretamente dal contribuente.
- Un controllo documentale svolto presso gli uffici, preceduto da invito e contraddittorio, non richiede necessariamente la redazione di un processo verbale di constatazione come nel caso di accessi o verifiche presso i locali del contribuente.
- Ai fini della decadenza dell'Amministrazione dalla potestà accertativa, la notifica si considera tempestiva quando il notificante compie entro il termine le formalità a lui imputabili, anche se il destinatario riceve o ritira l'atto successivamente.
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