Sentenza del 05/02/2018 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avvisi di accertamento Ici su aree edificabili - Mancata notifica, non sussiste - Motivazione "per relationem" , efficacia - Valore delle aree edificabili, congruità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato gli avvisi di accertamento ICI principalmente per la presunta mancata o irregolare notificazione, per l'insufficiente motivazione dell'atto, eventualmente formulata per relationem, e per l'asserita incongruità dei valori attribuiti alle aree edificabili ai fini del calcolo dell'imposta.
La decisione
La Commissione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, senza necessità di applicare le regole generali degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. Il plico ricevuto dal contribuente produce quindi pienamente gli effetti notificatori. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione per relationem, purché il richiamo ad altri atti o documenti consenta di comprenderne il contenuto essenziale. Infine, la determinazione della base imponibile è stata considerata congrua perché fondata sui valori deliberati dall'ente per zone omogenee, aggiornati anche mediante indicizzazione ISTAT e riferiti ai valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 161
È data facoltà agli Enti locali di emettere l'avviso dell'imposta richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica degli avvisi di accertamento ICI può essere effettuata direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la ricezione del plico è idonea a produrre gli effetti della notificazione.
Codice di procedura civile, artt. 137 e seguenti
Le regole generali sulle notificazioni degli atti giudiziari non trovano applicazione quando la disciplina speciale tributaria consente la notifica dell'avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Norme in materia di motivazione degli atti tributari
La motivazione può essere effettuata per relationem, mediante il richiamo ad altri atti o documenti, purché questi siano collegati all'avviso e ne sia reso conoscibile il contenuto essenziale, così da permettere al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e difendersi.
Disciplina ICI sulla determinazione del valore delle aree edificabili
Il valore imponibile può essere determinato facendo riferimento ai valori venali in comune commercio e a valori deliberati dall'ente per zone omogenee, anche aggiornati mediante indicizzazione ISTAT, purché i criteri siano coerenti con la normativa vigente.
Massime di principio
- Per gli avvisi ICI, una raccomandata con avviso di ricevimento può costituire una notificazione valida secondo la disciplina speciale tributaria; la contestazione della notifica deve quindi dimostrare uno specifico vizio della spedizione o della ricezione.
- La motivazione per relationem è generalmente ammissibile quando l'atto richiamato è identificabile e il suo contenuto essenziale è conoscibile dal contribuente; non è invece sufficiente un richiamo generico o non verificabile.
- La contestazione del valore di un'area edificabile richiede elementi concreti, come perizie, comparazioni di mercato o dati oggettivi, idonei a dimostrare che i valori applicati dall'ente siano irragionevoli o non rappresentativi del valore venale.
- I valori deliberati dal Comune per zone omogenee possono costituire un parametro presuntivo utile per la base imponibile, ma devono essere applicati secondo criteri trasparenti, coerenti e riferiti alle caratteristiche effettive dell'area.
- La ricezione dell'avviso, la comprensibilità della motivazione e la ragionevolezza dei valori costituiscono profili distinti: la validità di uno non implica automaticamente la validità degli altri.
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