Sentenza del 05/02/2018 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato d'ufficio, dopo quasi otto anni dalla denuncia DOCFA del 2007, il classamento dell'immobile da A/7 (abitazione in villini) ad A/8 (abitazione in ville), aumentando la rendita catastale da euro 1.480,94 a euro 2.041,30. Ha dedotto, principalmente, la tardività della rettifica, il difetto di motivazione dell'avviso, la necessità di un sopralluogo preventivo e l'assenza delle caratteristiche di pregio richieste per la categoria A/8, richiamando la posizione periferica dell'immobile, la vicinanza a edifici di edilizia popolare, le finiture ordinarie e la presenza di immobili analoghi classificati A/7.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato integralmente la decisione, ritenendo che il termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 701/1994 sia ordinatorio e non comporti la decadenza dell'Amministrazione, fermo restando che la nuova rendita produce effetti ex nunc. Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello e, comunque, infondato, poiché l'avviso indicava criteri sufficienti. È stata inoltre esclusa la necessità di un sopralluogo preventivo. Nel merito, le rilevanti dimensioni dell'immobile, le finiture, l'ampia area pertinenziale e il contesto urbanistico sono state ritenute sufficienti a giustificare la categoria A/8. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, anche in considerazione del notevole ritardo dell'Amministrazione, idoneo a ingenerare un affidamento, seppur infondato, nella contribuente.
Norme richiamate
Art. 1, comma 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Il termine di dodici mesi per la verifica e l'eventuale rettifica del classamento proposto dal contribuente è stato qualificato come ordinatorio, non come termine di decadenza. Il suo superamento non impedisce all'Amministrazione di intervenire, ma la nuova rendita opera dal provvedimento di rettifica e non retroattivamente.
D.M. 37/1997
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate quale fondamento dell'intervento di rettifica del classamento in autotutela.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Ha consentito la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel ritardo quasi ottoennale dell'Amministrazione nella definizione della pratica.
Art. 57, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992
"Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove"; "Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio".
Il contribuente non può introdurre per la prima volta in appello un vizio di invalidità dell'atto, come il difetto di motivazione, se non lo ha dedotto tempestivamente nel ricorso introduttivo.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
I vizi di annullabilità dell'atto devono essere fatti valere entro il termine decadenziale previsto per l'impugnazione; in mancanza, l'atto si consolida e il vizio non può essere rilevato d'ufficio.
Art. 3, comma 58, Legge 662/1996
Disciplina la revisione delle rendite catastali urbane e, secondo la giurisprudenza richiamata, non impone necessariamente un sopralluogo o un contraddittorio preventivo.
Art. 1, comma 335, Legge 311/2004
Prevede la revisione del classamento in caso di ripartizione del territorio comunale in microzone; anche in tale ambito, in assenza di specifiche variazioni edilizie, non è stato ritenuto necessario un sopralluogo preventivo.
Art. 11, comma 1, D.L. 70/1988, convertito nella Legge 154/1988
È stato richiamato per affermare che il nuovo classamento conseguente a una denuncia catastale del contribuente può essere effettuato anche senza preventiva visita sopralluogo.
D.M. 20 gennaio 1990, art. 1, comma 3
"Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonché per le rendite catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, sarà determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988 - 1989".
I valori catastali devono essere riferiti al biennio economico di riferimento previsto dalla normativa, sicché la maggiore o minore anzianità degli immobili utilizzati per il confronto non rende di per sé inattendibile la comparazione.
Art. 24 della Costituzione
È stato invocato dalla contribuente in relazione alla presunta lesione del diritto di difesa derivante dalla carenza di motivazione dell'avviso, ma la censura non è stata accolta.
Art. 97 della Costituzione
È stato richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, senza che la Commissione ravvisasse una violazione rilevante ai fini dell'annullamento dell'atto.
Massime di principio
- Il superamento del termine ordinatorio previsto per la rettifica del classamento non comporta automaticamente la decadenza dell'Amministrazione, soprattutto se la nuova rendita produce effetti solo dal momento della rettifica e non retroattivamente.
- La categoria catastale A/8 può essere attribuita sulla base di una valutazione complessiva delle caratteristiche dell'immobile: dimensioni eccezionali, ampia area pertinenziale, qualità delle finiture, dotazione di impianti, elementi architettonici e pregio del contesto urbanistico.
- La presenza di edifici classificati in categorie inferiori nella stessa zona non impedisce l'attribuzione della categoria A/8, se l'immobile presenta caratteristiche intrinseche ed estrinseche significativamente superiori.
- Il sopralluogo preventivo non è sempre necessario per rettificare il classamento; può essere sufficiente la documentazione catastale, planimetrica e fotografica disponibile, salvo specifiche circostanze che rendano indispensabile l'accertamento diretto.
- Il difetto di motivazione dell'avviso deve essere contestato nel ricorso introduttivo. Se viene dedotto soltanto in appello, il motivo può essere dichiarato inammissibile come domanda o eccezione nuova.
- Un avviso di rettifica è generalmente adeguatamente motivato se consente al contribuente di comprendere le ragioni della variazione e di contestare concretamente le caratteristiche valorizzate dall'Ufficio.
- Il notevole ritardo dell'Amministrazione può non annullare il classamento, ma può giustificare la compensazione delle spese di giudizio quando abbia creato un affidamento ragionevole, sebbene giuridicamente non decisivo, nel contribuente.
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