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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32828/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia origina da un appalto per opere su un immobile di proprietà del committente. L'appaltatore otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di un saldo relativo a presunte opere extra-contratto. Il committente proponeva opposizione sostenendo di avere già integralmente pagato quanto dovuto, di non avere mai commissionato ulteriori lavorazioni, di contestare l'effettiva esecuzione delle opere pretese e di dedurre vizi e difetti dell'opera. Il Tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione e la Corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione il committente deduceva: 1) nullità degli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, assumendo che il processo si fosse automaticamente interrotto con l'apertura della procedura e che, quindi, gli atti successivi fossero nulli; 2) violazione delle norme sull'interruzione del processo, per non avere la Corte territoriale accolto il motivo d'appello fondato sulla medesima questione; 3) violazione degli artt. 2697 e 1659 c.c., sostenendo che la prova dell'autorizzazione alle varianti non potesse desumersi da elementi generici o dal solo stato di avanzamento lavori, in mancanza di una specifica dichiarazione scritta di consenso, e che le testimonianze avrebbero dimostrato l'assenza di consapevolezza del committente, anche perché questi si trovava all'estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative all'interruzione del processo, richiamando il principio secondo cui, pur essendo automatica l'interruzione per fallimento, il termine per riassumere decorre solo dalla conoscenza legale dell'evento, ossia dalla dichiarazione/notifica/comunicazione dell'evento stesso alle parti o al difensore; fino a quel momento gli atti del processo restano efficaci. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva accertato in fatto che le varianti erano state richieste dal committente, autorizzate dal direttore dei lavori e comunque approvate dal committente tramite la supervisione della moglie; inoltre, la censura non si confrontava con la decisiva qualificazione della variante come meramente quantitativa e non qualitativa e non allegava specificamente che si trattasse di opere tali da integrare una notevole modificazione dell'opera. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. n. 267 del 1942

    L'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo, ma gli effetti sulla prosecuzione e sulla riassunzione dipendono dalla conoscenza legale dell'evento.

  • art. 41 D.Lgs. n. 5 del 2006

    Norma richiamata in relazione alla disciplina fallimentare dell'interruzione del processo.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti successivi all'evento interruttivo.

  • art. 304 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di effetti dell'interruzione del processo.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi processuale sulla necessaria partecipazione delle parti.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine per riassumere decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, non dalla mera conoscenza di fatto.

  • artt. 52 e 93 R.D. n. 267 del 1942

    Sono evocati dalle Sezioni Unite come ipotesi che incidono sull'improcedibilità delle domande di credito nel fallimento.

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    La dichiarazione dell'interruzione può risultare conosciuta se pronunciata in udienza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere un preteso errato riparto dell'onere della prova in ordine all'autorizzazione delle varianti.

  • art. 1659 c.c.

    Vieta all'appaltatore variazioni non autorizzate; la Corte osserva che la norma non opera nel modo rigoroso invocato quando la variante è stata richiesta dal committente o ha scarsa rilevanza rispetto alla prestazione.

  • art. 1661 c.c.

    Le variazioni ordinate dal committente sono ammesse entro il limite del sesto del corrispettivo e purché non comportino una notevole modificazione della natura dell'opera o dei quantitativi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre soltanto dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo portata a conoscenza delle parti o del loro difensore mediante dichiarazione, notificazione o comunicazione assistita da fede privilegiata.
  • La conoscenza dell'evento interruttivo deve investire il difensore e non la sola parte personalmente, poiché il decorso del termine processuale presuppone una conoscenza giuridicamente qualificata idonea a consentire la valutazione degli effetti processuali dell'evento.
  • Le censure di legittimità che investono l'accertamento di merito sulle varianti in appalto sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decisiva della sentenza impugnata e non specificano in modo puntuale se la variante fosse qualitativa, quantitativa, richiesta dal committente o tale da determinare una notevole modifica dell'opera.
  • Nel contratto di appalto, la disciplina delle variazioni dipende dalla loro fonte e consistenza: le variazioni richieste o approvate dal committente e quelle di scarsa rilevanza non ricadono nel medesimo rigore probatorio delle variazioni unilateralmente introdotte dall'appaltatore.
  • L'apprezzamento del giudice di merito circa la natura della variante, la sua autorizzazione e la sua incidenza sull'economia complessiva dell'appalto è decisivo e non può essere efficacemente censurato in cassazione senza una critica specifica e coerente alle relative premesse fattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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