Cassazione Civile, Ordinanza n. 20778/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico che aveva frequentato due corsi di specializzazione universitaria a tempo pieno, senza percepire alcuna remunerazione, ha agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e alcuni ministeri chiedendo il riconoscimento del diritto a un'adeguata remunerazione. Il Tribunale ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1137, 2935, 2946 e 2947 c.c. e delle direttive europee 363/75 e 76/82, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 ma solo dal momento della piena attuazione della normativa europea. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese, invocandone la compensazione per la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per tardivo deposito: notificato il 18 maggio 2022, il ricorso era stato depositato l'8 giugno 2022 oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c., scaduto il 7 giugno 2022. Ha poi esaminato ad abundantiam i motivi, ritenendo il primo inammissibile perché la sentenza impugnata si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui, per i medici specializzandi del periodo 1 gennaio 1983 - fine anno accademico 1990/1991, la prescrizione decennale del diritto risarcitorio decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999; nel caso concreto non era stato indicato alcun atto interruttivo nel decennio 27 ottobre 1999 - 27 ottobre 2009. Il secondo motivo è stato ritenuto comunque infondato, perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese segue il principio di soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, alla somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dalla notificazione; il deposito oltre il termine determina improcedibilità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorrente ha dedotto violazione di legge quale vizio di legittimità
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso
richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha dato tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee sul compenso dei medici specializzandi
l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, costituendo per gli altri aventi diritto il dies a quo della prescrizione
direttiva 75/363/CEE
richiamata quale fonte europea relativa al compenso dei medici specializzandi
direttiva 82/76/CEE
richiamata quale fonte europea relativa al compenso dei medici specializzandi
il principio di soccombenza giustifica la condanna alle spese
la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
disposta la condanna ulteriore in presenza di resistenza a tesi già smentite da giurisprudenza consolidata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o improcedibile
Massime di principio
- Nei giudizi promossi dai medici specializzandi per il compenso derivante dalla tardiva attuazione delle direttive europee, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre, per i soggetti compresi nel periodo 1 gennaio 1983 - fine anno accademico 1990/1991, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999.
- Per interrompere la prescrizione è necessario allegare e provare un atto interruttivo compiuto nel periodo utile; in mancanza di tale indicazione, il diritto deve considerarsi prescritto.
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se il deposito del ricorso avviene oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369 c.p.c.
- La censura sulla mancata compensazione delle spese è di regola infondata quando il giudice di merito ha applicato il principio di soccombenza, poiché la compensazione delle spese rientra nel suo potere discrezionale e non richiede una motivazione specifica del mancato esercizio.
- La persistente proposizione di una tesi già ripetutamente smentita dalla giurisprudenza di legittimità può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
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