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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21601/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2016 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava l’IVA detratta dalla contribuente sulle fatture emesse da una società di formazione per corsi destinati ai lavoratori somministrati. La contribuente svolge attività di somministrazione di lavoro ed è tenuta, ai sensi della disciplina di settore, a versare un contributo destinato a un fondo bilaterale per finanziare anche la formazione e riqualificazione dei lavoratori. I corsi non erano erogati direttamente dalla contribuente, ma da una società privata di formazione, finanziata tramite il fondo, che emetteva fattura con IVA. In appello la CGT2 aveva ritenuto rilevante il fatto che la fattura fosse stata emessa dal soggetto formatore, ritenendo conseguentemente insorgente il diritto alla detrazione dell’IVA in capo alla contribuente. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 10, comma 1, n. 20, 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, poiché le prestazioni formative erano esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, l’IVA sugli acquisti non era detraibile ex art. 19, comma 2.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha escluso che le prestazioni formative rese da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale per la somministrazione di lavoro rientrino nell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972, affermando invece che tali prestazioni sono imponibili ai fini IVA. Di conseguenza la contribuente poteva detrarre l’IVA assolta sugli acquisti. Il dispositivo della sentenza di appello, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso, è stato ritenuto conforme a diritto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per le incertezze interpretative evidenziate dallo stesso legislatore.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972

    «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS ...»

    L’esenzione richiede cumulativamente un requisito soggettivo e uno oggettivo; nel caso deciso essa non si applica alle prestazioni formative rese da enti e società private finanziati tramite il fondo bilaterale per la somministrazione di lavoro.

  • art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    «Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta ...»

    La non detraibilità opera solo se le operazioni a valle sono effettivamente esenti o non soggette; poiché le prestazioni formative in esame sono imponibili, l’IVA a monte resta detraibile.

  • art. 21, d.P.R. n. 633 del 1972

    La norma è stata evocata nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE

    L’esenzione unionale per la formazione professionale riguarda enti pubblici o altri organismi riconosciuti dallo Stato membro come aventi finalità simili; il riconoscimento è rimesso al diritto nazionale, ma entro i limiti del principio di neutralità fiscale e di parità di trattamento.

  • art. 168, Direttiva 2006/112/CE

    Il diritto a detrazione dell’IVA a monte dipende dal fatto che le operazioni a valle siano imponibili; se l’esenzione nazionale è incompatibile con la direttiva e non applicabile, il soggetto passivo può detrarre l’imposta.

  • art. 1, comma 38, L. n. 207 del 2024

    «Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ... da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale ... sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

    La disposizione è letta come norma di interpretazione autentica, coerente con il diritto unionale, che chiarisce l’imponibilità IVA delle prestazioni formative finanziate dal fondo bilaterale.

  • art. 1, comma 39, L. n. 207 del 2024

    «In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti ... Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.»

    La clausola transitoria conferma la natura interpretativa del comma 38 e consente di salvare i comportamenti pregressi, escludendo rimborsi per il passato.

  • art. 12, commi 1, 4 e 5, d.lgs. n. 276 del 2003

    La disciplina del fondo bilaterale per la formazione dei lavoratori somministrati serve a finanziare e vigilare l’attività formativa, ma non muta la natura privatistica degli enti che erogano la formazione.

  • art. 4, d.lgs. n. 276 del 2003

    È richiamato per individuare i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro destinatari delle prestazioni formative.

  • art. 363-bis c.p.c.

    È richiamato per segnalare un precedente nomofilattico utile all’interpretazione della questione di diritto.

  • art. 375 c.p.c.

    Nel testo novellato prevede, come regola, la decisione in camera di consiglio, salvo ipotesi eccezionali di particolare rilevanza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la forma camerale ordinaria di trattazione del ricorso per cassazione nel regime vigente.

  • art. 391-quater c.p.c.

    È menzionato come eccezione rispetto alla regola della trattazione camerale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall’Agenzia.

Massime di principio

  • Le prestazioni di formazione professionale rese da soggetti privati non diventano esenti IVA solo perché finanziate tramite un fondo bilaterale: occorre verificare anche il requisito soggettivo del soggetto erogatore, che deve essere riconosciuto come organismo avente finalità simili a quelle di un ente pubblico di istruzione.
  • L’esenzione IVA per attività didattiche e formative va interpretata in modo restrittivo, ma senza svuotarne la funzione; il giudice nazionale deve applicare il diritto interno in modo conforme alla direttiva IVA e al principio di neutralità fiscale.
  • Il mero meccanismo di finanziamento pubblico o para-pubblico dell’attività formativa non altera, di per sé, la natura del soggetto che eroga il servizio e non basta a far rientrare l’attività nell’esenzione prevista per gli istituti riconosciuti.
  • Se la prestazione a valle è imponibile, l’IVA assolta sugli acquisti strumentali resta detraibile ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972; la non detraibilità presuppone invece operazioni effettivamente esenti o non soggette.
  • Una norma sopravvenuta che qualifica espressamente come imponibili determinate prestazioni, accompagnata da una clausola che salva i comportamenti pregressi e ne esclude i rimborsi, depone per la natura di interpretazione autentica e può essere utilizzata per confermare l’assetto applicativo anche per annualità anteriori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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