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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19516 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva accertato maggiori ricavi e rideterminato il reddito d’impresa per un periodo d’imposta non indicato nel testo, sulla base degli studi di settore e ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, art. 54, e del D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Como e la conferma della decisione da parte della CTR della Lombardia, M.F. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nel primo, articolato in quattro censure, contestava la gravità dello scostamento dagli studi di settore (22,5% rispetto al ricavo puntuale e 16,2% rispetto al minimo ammissibile), l’asserito obbligo dell’Ufficio di motivare specificamente tale gravità nell’invito al contraddittorio, l’insufficienza probatoria della sola discrasia dei valori e l’applicabilità temporale della disciplina introdotta dalla L. n. 296/2006 agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2007 ma riferiti a periodi precedenti. Con il secondo motivo denunciava insufficiente motivazione sulla rilevanza della regolare tenuta della contabilità ai fini della valutazione dello scostamento.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione Quinta civile, ha rigettato il ricorso per inammissibilità di entrambi i motivi, lasciando ferma la decisione della CTR. Le quattro censure del primo motivo sono state ritenute inammissibili per difetto di autosufficienza: il ricorso non riportava i passaggi dell’appello in cui le questioni sarebbero state sollevate né quelli della sentenza impugnata che le avrebbero trattate, e non esponeva in modo specifico la regola di diritto applicata erroneamente e quella alternativa invocata. Ciò impediva anche di verificare che le questioni non fossero nuove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava come vizio motivazionale la valutazione di una questione, ossia la rilevanza della contabilità regolare, e non l’omesso o insufficiente esame di un fatto storico controverso e decisivo; la regolare tenuta formale della contabilità era, peraltro, pacifica. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 2.200 euro per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. La decisione impugnata proveniva dalla CTR della Lombardia, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla CTP di Como.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    quando nel ricorso per cassazione è denunziata viOlazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina;

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge deve indicare le norme rilevanti e spiegare puntualmente il contrasto tra la decisione impugnata e tali norme o la loro interpretazione. La mera elencazione delle disposizioni invocate non è sufficiente.

  • Art. 366 c.p.c. (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione)

    Inoltre è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorsotper cassazione che non riporti nella loro integralità i motivi di appello, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.

    Chi ricorre in cassazione deve riportare o indicare in modo puntuale gli atti processuali necessari a dimostrare che le questioni erano già state proposte nei gradi precedenti e a consentire alla Corte di valutarle senza ricercarle nei fascicoli. La mancanza comporta l’inammissibilità.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile

    l'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 , prevede l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

    Nel regime processuale applicato dalla sentenza, il vizio motivazionale doveva riguardare un fatto storico, controverso e decisivo; non poteva essere usato per contestare la motivazione su una questione giuridica o su un’argomentazione. La censura relativa alla contabilità, pacifica nel suo dato formale, non soddisfaceva tale requisito.

  • Art. 2697 c.c.

    La disposizione è menzionata tra le norme invocate dal contribuente, ma la Corte non ne esamina né applica il contenuto, avendo definito il ricorso sulla base di ragioni di inammissibilità.

  • Art. 2727 c.c.

    La disposizione è menzionata tra le norme invocate dal contribuente, ma la Corte non ne esamina né applica il contenuto, avendo definito il ricorso sulla base di ragioni di inammissibilità.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    È indicato come fondamento dell’accertamento dei maggiori ricavi, ma la Corte non decide nel merito la legittimità dell’accertamento e non ne enuncia un’interpretazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    È indicato come fondamento dell’accertamento, ma la Corte non decide nel merito la relativa questione.

  • D.L. n. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies

    Le disposizioni sono richiamate in relazione all’accertamento fondato sugli studi di settore e alle contestazioni del contribuente sulla gravità dello scostamento. La Corte non esamina tali questioni nel merito, poiché le relative censure sono inammissibili.

  • L. n. 146/1998, art. 10

    La norma è richiamata dal contribuente quanto al contraddittorio sugli studi di settore, ma la Corte non ne stabilisce l’applicabilità o l’interpretazione nel caso concreto.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 23

    È menzionata solo nell’ambito della questione temporale sollevata dal contribuente; la Corte non la decide nel merito perché la relativa censura è inammissibile.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 1

    È elencato tra le norme invocate nel primo motivo, ma la Corte non ne esamina il contenuto, avendo dichiarato inammissibile la censura.

  • Art. 91 c.p.c.

    La Corte applica il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese, condannando il ricorrente a rifondere quelle del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, una questione che si assume già proposta in appello deve essere documentata riportando i passaggi pertinenti degli atti e della decisione impugnata; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e non è possibile verificarne la novità.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve spiegare con precisione quale regola è stata applicata dalla sentenza, perché sarebbe errata e quale diversa regola avrebbe dovuto essere applicata.
  • Il vizio di motivazione, secondo il regime processuale applicato in questa decisione, deve riferirsi a un fatto storico controverso e decisivo, non alla rilevanza di una questione o di un’argomentazione.
  • Quando il ricorso è definito per inammissibilità, le questioni sostanziali sottostanti — qui la gravità dello scostamento dagli studi di settore, il contraddittorio e l’efficacia probatoria dei dati — non sono decise nel merito e non si può ricavare dalla sentenza una regola sostanziale su tali temi.
  • La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, come avvenuto in questo caso.

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