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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22311/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata ha confermato, in sede di rito abbreviato, la condanna dell'imputato a 1 anno di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione e/o cessione di stupefacenti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per un fatto accertato in Palermo il 29 novembre 2024. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) l'erroneità della conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo una lettura alternativa delle risultanze probatorie; 2) la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo mira in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, mentre il secondo motivo è ritenuto infondato perché la fuga dell'imputato alla vista degli operanti è stata legittimamente valorizzata come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente quale base normativa delle attenuanti generiche, negate in ragione di una condotta ostativa valutata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e adeguata.
  • La censura sulla responsabilità penale è manifestamente infondata se si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza evidenziare vizi di motivazione rilevanti in cassazione.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito l'abbia motivata con argomentazioni non illogiche e specifiche, come la fuga dell'imputato alla vista della polizia giudiziaria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo cause ostative, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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