Cassazione Penale, Ordinanza n. 22311/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato, in sede di rito abbreviato, la condanna dell'imputato a 1 anno di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione e/o cessione di stupefacenti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per un fatto accertato in Palermo il 29 novembre 2024. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) l'erroneità della conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo una lettura alternativa delle risultanze probatorie; 2) la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo mira in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, mentre il secondo motivo è ritenuto infondato perché la fuga dell'imputato alla vista degli operanti è stata legittimamente valorizzata come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato implicitamente quale base normativa delle attenuanti generiche, negate in ragione di una condotta ostativa valutata dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e adeguata.
- La censura sulla responsabilità penale è manifestamente infondata se si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza evidenziare vizi di motivazione rilevanti in cassazione.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito l'abbia motivata con argomentazioni non illogiche e specifiche, come la fuga dell'imputato alla vista della polizia giudiziaria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo cause ostative, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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