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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21814/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti della committente per il residuo prezzo di lavori di ristrutturazione di un appartamento. La committente oppose il decreto sostenendo di avere già versato complessivamente una somma superiore, in parte con bonifici alla società e in parte con due assegni bancari per euro 10.000,00 che, secondo la sua prospettazione, erano stati incassati personalmente dall’amministratore unico della società. In via riconvenzionale chiese anche il risarcimento dei danni per l’asserita imperfetta e incompleta esecuzione dei lavori. Il Tribunale ritenne esistenti due rapporti distinti, uno di appalto con la società e uno di prestazione d’opera intellettuale con l’amministratore in qualità di architetto, riconobbe che i 10.000 euro erano corrispettivo della prestazione professionale e condannò la committente al pagamento di una differenza limitata. In appello, la decisione venne riformata in parte: la Corte territoriale escluse che vi fosse un autonomo rapporto professionale con l’amministratore, imputò quindi i 10.000 euro al rapporto di appalto con la società e operò una compensazione impropria tra il residuo credito della società e il costo necessario per eliminare i vizi delle opere, riducendo così la somma dovuta dalla società alla committente. In cassazione la società e l’amministratore denunciarono, con due motivi, ultra petizione e falsa applicazione delle norme su imputazione del pagamento, compensazione, mandato con rappresentanza, responsabilità nelle s.r.l. e onere della prova, sostenendo anche che il pagamento fatto al professionista non potesse essere imputato alla società e che la prova del carattere indebito del pagamento gravasse sulla committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’appello secondo cui non era provato un autonomo incarico professionale tra la committente e l’amministratore, con conseguente imputazione alla società della somma di euro 10.000,00 che il primo giudice aveva invece ricondotto al compenso del professionista. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che, una volta qualificato diversamente il pagamento e accertate le poste attive e passive derivanti dallo stesso rapporto, il giudice poteva procedere d’ufficio alla compensazione impropria senza necessità di una specifica riproposizione in appello. Ha inoltre confermato che, essendo stato il convenuto a dedurre un fatto modificativo della pretesa creditoria della committente, gravava su di lui l’onere di provare il credito professionale, cioè il conferimento dell’incarico e il suo effettivo espletamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti della domanda, perché la compensazione impropria discende dall’accertamento delle poste reciproche nello stesso rapporto

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato nel motivo ma la Corte ritiene infondata la censura relativa alla valutazione delle prove

  • art. 1241 c.c.

    è richiamato nel motivo sulla compensazione, ma la Corte valorizza la compensazione impropria quale verifica giudiziale delle poste reciproche dello stesso rapporto

  • art. 2271 c.c.

    è invocato dalla ricorrente per escludere la compensazione, ma la Corte non ne accoglie l’applicazione al caso concreto

  • art. 2462 ss. c.c.

    è solo richiamato nel motivo, in relazione alla responsabilità nelle s.r.l.

  • art. 1193 c.c.

    è richiamato nel motivo sull’imputazione del pagamento, ma la Corte ritiene corretta l’imputazione alla società alla luce dell’accertamento di merito

  • art. 1388 c.c.

    è richiamato nel motivo sul contratto concluso dal rappresentante, senza che la censura sia accolta

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che l’onere di provare il credito professionale e l’incarico incombeva su chi lo allegava come fatto modificativo della pretesa avversaria

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso

Massime di principio

  • Se, in appello, viene accertato che un pagamento effettuato a favore di un soggetto è in realtà imputabile al rapporto contrattuale controverso e non a un autonomo rapporto professionale, il giudice può ricollegare quella somma al credito del contraente originario senza incorrere in ultrapetizione.
  • La compensazione impropria tra poste attive e passive derivanti dallo stesso rapporto non richiede una specifica domanda di parte in appello quando l’accertamento si fonda su fatti già acquisiti al processo; si tratta di una mera operazione contabile-ricognitiva delle reciproche posizioni debitorie e creditorie.
  • Chi deduce l’esistenza di un autonomo contratto o di un credito fatto valere come fatto modificativo o estintivo della pretesa altrui ha l’onere di provarne i presupposti, inclusi il conferimento dell’incarico e l’effettivo svolgimento della prestazione.
  • La valutazione della prova compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione coerente e logicamente non incongrua, non è sindacabile in cassazione nei limiti di una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La contestazione dell’imputazione di un pagamento e della compensazione deve confrontarsi con l’accertamento di merito sulla reale causa del versamento e sulla riconducibilità della somma al rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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