Cassazione Civile, Sentenza n. 29582/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte di Equitalia, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio che aveva annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato a Laura Dardano. La CTP originaria aveva annullato il preavviso per mancanza di preventivo invito al contraddittorio e per mancata prova, da parte dell'agente della riscossione, della notifica delle cartelle sottostanti. In sede di causa sono state poi prodotte sentenze della CTR Lazio (n.944/2017 e n.5622/2021) che hanno annullato le cartelle sottesi al preavviso; sono state anche proposte istanze di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 d.l. 119/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Equitalia e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale di Dardano. Ha ritenuto che l'annullamento giudiziale delle cartelle sottese (atti a monte) determini l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria ad esse consequenziale: in una successione di atti, l'assenza dell'atto a monte (la cartella) determina l'annullamento dell'atto successivo (preavviso). Le spese di giudizio sono compensate; è stata disposta la misura relativa al contributo unificato ai sensi dell'art.13, co.1‑quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte e i giudici di merito hanno ritenuto che la mancata osservanza dell'obbligo di preventivo invito al contraddittorio previsto dall'art.50 costituisca motivo di annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria.
art.77, comma 2‑bis, d.P.R. 602/1973
È fatto obbligo all'agente della riscossione di effettuare specifiche comunicazioni; l'ente riscossore deve provare l'effettiva trasmissione di tali comunicazioni e, in mancanza di prova, il titolo esecutivo può essere ritenuto invalido.
art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n.119
Le istanze di definizione agevolata e le relative decisioni amministrative sono rilevanti solo se attinenti al medesimo atto oggetto del giudizio: la Corte ha ritenuto che le istanze prodotte dalla resistente non incidessero sul presente giudizio di legittimità, essendo riferite a questioni diverse o a cartelle distinte.
art.13, co.1‑quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto da tale disposizione.
Principio giurisprudenziale di successione degli atti
La Corte ha affermato il principio per cui l'annullamento dell'atto a monte (cartella di pagamento) implica l'annullamento degli atti successivi ad essa consequenziali (es. preavviso di iscrizione ipotecaria), in quanto l'atto mancante rende privo di fondamento l'atto derivato.
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento (atto impositivo) viene annullata con sentenza definitiva, gli atti esecutivi successivi basati su quella cartella (es. preavviso di iscrizione ipotecaria) vanno anch'essi annullati automaticamente, per mancanza dell'atto a monte.
- L'agente della riscossione deve documentare e provare la notifica delle cartelle e delle comunicazioni previste (es. art.77 c.2‑bis); la mancata prova della notifica è causa comune di annullamento degli atti esecutivi.
- La violazione dell'obbligo di preventivo invito al contraddittorio (art.50 d.P.R. 602/73) è un profilo efficace per impugnare il preavviso di iscrizione ipotecaria.
- Le istanze di definizione agevolata ex d.l.119/2018 e i relativi provvedimenti amministrativi incidono sul giudizio solo se riguardano direttamente lo stesso atto litigioso; istanze relative ad atti diversi non sospendono automaticamente il giudizio di legittimità.
- In caso di sopravvenuto annullamento dei titoli sottesi, i giudici tendono a compensare le spese di giudizio.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe ottenere e depositare l'attestazione di passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli; il soggetto riscossore dovrebbe conservare e produrre le prove documentali delle notifiche e delle comunicazioni previste dalla normativa.
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