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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31013/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale per violazione dell'art. 7, comma 14, del Codice della strada, contestata per circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici. L'interessato propose opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia che aveva respinto il ricorso amministrativo. Il Tribunale confermò il rigetto dell'opposizione, ritenendo: i) irrilevante la doglianza sulla sottoscrizione dell'ordinanza da parte del viceprefetto, poiché il funzionario risultava titolare dell'area funzionale competente e la legge gli consentiva di adottare atti nell'ambito delle attribuzioni delegate; ii) infondata la censura sulla scarsa visibilità della segnaletica, non provata dall'opponente; iii) irrilevante, ai fini dell'illecito, la mancanza di intralcio ai mezzi pubblici; iv) sufficiente la sola omologazione dell'apparecchiatura Sirio Ves per il tipo di infrazione contestata. In cassazione il ricorrente articolò tre motivi: 1) nullità per motivazione apparente, perché il Tribunale aveva dubitato dell'ammissibilità dell'appello; 2) violazione di legge sulla competenza del viceprefetto a emettere l'ordinanza-ingiunzione in assenza di specifica delega; 3) omessa pronuncia e ultrapetizione in relazione, da un lato, alla dedotta mancanza di presegnalazione del dispositivo elettronico e, dall'altro, a una questione ritenuta dal giudice di merito ma non effettivamente devoluta dall'appellante. La Corte ha ritenuto assorbito il primo motivo, infondato il secondo e in parte infondato/in parte inammissibile il terzo, chiarendo anche che la presegnalazione non era necessaria per la violazione contestata e che il vizio processuale dedotto non era assistito dalla specifica indicazione del pregiudizio difensivo subito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha precisato che il primo motivo era assorbito perché il Tribunale aveva comunque deciso nel merito; che il secondo motivo era infondato, poiché il viceprefetto, quale dirigente dell'area competente, poteva adottare l'ordinanza-ingiunzione senza che fosse necessaria una delega espressamente menzionata, essendo la facoltà di sostituzione del Prefetto prevista dalla legge; che il terzo motivo non poteva condurre a cassazione perché, quanto all'omessa pronuncia sulla presegnalazione, la questione era di puro diritto e la Corte ha deciso direttamente nel merito escludendo che la mancata presegnalazione incidesse sulla legittimità dell'accertamento per la violazione contestata, mentre la censura di ultrapetizione era inammissibile per difetto di interesse, non essendo stato allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 14, Codice della strada

    La circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici integra la violazione sanzionata, indipendentemente dalla circostanza che non sia stato arrecato intralcio concreto alla circolazione dei mezzi pubblici.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge sostanziali o processuali, ma deve essere fondato; nel caso esaminato la censura sulla competenza del viceprefetto è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di nullità per motivazione apparente è rimasta assorbita perché il giudice di merito aveva comunque esaminato la causa nel merito.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, in presenza di omessa pronuncia su questione di puro diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito evitando la cassazione con rinvio.

  • art. 111 Cost.

    I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo giustificano la decisione nel merito della Corte di cassazione quando la questione è definita in diritto e non richiede istruttoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

  • artt. 1, 2 e 14, d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139

    Il viceprefetto, quale funzionario della carriera prefettizia e dirigente titolare dell'area funzionale competente, può adottare atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto nell'ambito dell'area cui è preposto.

  • art. 13 d.lgs. n. 196 del 1993

    Richiamato solo per chiarire che l'obbligo di preventiva informazione in tema di trattamento dei dati da dispositivi elettronici ha natura di garanzia riservatezza e non incide sulla validità dell'accertamento della violazione stradale.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la competenza a emanare l'ordinanza-ingiunzione può essere attribuita al dirigente prefettizio titolare dell'area funzionale competente; non è necessario che la delega sia espressamente richiamata nel provvedimento, se la facoltà di adottare l'atto deriva dalla disciplina normativa dell'organizzazione prefettizia.
  • La mancata presegnalazione del dispositivo elettronico di rilevamento non incide sulla legittimità dell'accertamento quando la prescrizione di presegnalazione non è prevista per la specifica violazione contestata; il vizio è irrilevante se la contestazione riguarda infrazioni per le quali tale obbligo non opera.
  • Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia su una questione di puro diritto che non richiede nuovi accertamenti di fatto può essere sanata mediante decisione nel merito, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se la parte indica il concreto pregiudizio subito al diritto di difesa; non è sufficiente lamentare un mero errore formale o l'astratta irregolarità del procedimento.
  • La violazione della corsia riservata costituisce illecito autonomamente perfezionato e non richiede la prova di un effettivo intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici per la validità della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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