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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23133/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione allo stato passivo di un credito vantato da una società fornitrice per corrispettivi relativi a forniture di azoto e aria compressa eseguite dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria della debitrice, in esecuzione di un contratto stipulato prima della procedura. Il giudice dell’opposizione ha riconosciuto l’intero credito in prededuzione, ritenendo che, nell’amministrazione straordinaria, i contratti pendenti proseguano fino a eventuale scioglimento del commissario e che i crediti sorti per la prosecuzione dell’impresa siano prededucibili. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’amministrazione straordinaria e sulla prededuzione, sostenendo che la prededuzione spetterebbe solo se il commissario straordinario fosse subentrato nel contratto, circostanza che nella specie mancava; 2) ulteriore violazione delle stesse disposizioni e della norma interpretativa del 2008, insistendo sull’assenza di subentro; 3) violazione delle norme sulla sospensione del decorso degli interessi, motivo dichiarato assorbito; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che il tribunale avrebbe riconosciuto l’intero credito senza adeguata prova del quantum, poiché l’accordo tariffario richiamato era scaduto e non rinnovato automaticamente, e quindi la creditrice avrebbe dovuto dimostrare il corrispettivo effettivamente pattuito per le forniture successive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese il contratto pendente prosegue ope legis fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di scioglimento, ma tale prosecuzione non coincide con un formale subentro nel rapporto. Nonostante l’assenza di subentro, i crediti maturati dal contraente in bonis per prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura, in funzione della continuazione dell’attività d’impresa, sono prededucibili ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 111, comma 1, n. 1, l.fall., anche nel successivo fallimento. Il terzo motivo è stato assorbito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione sul quantum e sull’asserita scadenza dell’accordo tariffario non risultava trattata nel decreto impugnato né adeguatamente riportata come dedotta nei gradi di merito, introducendo così una questione nuova in sede di legittimità. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito in tema di effetti dell’amministrazione straordinaria; nel caso, il credito derivava dalla prosecuzione dell’attività d’impresa e non veniva meno la prededuzione

  • art. 20 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito nella disciplina dei crediti sorti durante la procedura

  • art. 52 d.lgs. n. 270/1999

    "i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione"

    la Corte lo considera norma espressa che attribuisce prededuzione ai crediti maturati per la prosecuzione dell’attività d’impresa, anche nel fallimento successivo all’amministrazione straordinaria

  • art. 50 d.lgs. n. 270/1999

    il contratto pendente continua ad avere esecuzione fino a quando il commissario straordinario non si scioglie dal contratto; la prosecuzione non implica di per sé subentro

  • art. 51 d.lgs. n. 270/1999

    i diritti previsti in caso di subentro del commissario non sorgono automaticamente con la semplice esecuzione del contratto

  • art. 1-bis d.l. n. 134/2008, conv. in l. n. 166/2008

    norma interpretativa che chiarisce che l’esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione non fanno perdere la facoltà di scioglimento e non comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro, gli effetti propri del subentro

  • art. 111, comma 1, n. 1, l.fall.

    richiamato quale base della prededuzione per i crediti sorti in funzione della continuazione dell’impresa

  • art. 72 l.fall.

    usato come termine di raffronto: nel fallimento i contratti pendenti sono sospesi ex lege fino alla scelta del curatore, a differenza dell’amministrazione straordinaria

  • art. 1378 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1373 e 1460 c.c. per affermare che gli effetti dello scioglimento non incidono sulle prestazioni già eseguite

  • art. 1373 c.c.

    richiamato per sostenere che lo scioglimento non può operare retroattivamente sulle prestazioni già rese

  • art. 1460 c.c.

    richiamato per escludere che l’eccezione di inadempimento o lo scioglimento possano colpire prestazioni già eseguite

  • art. 2697 c.c.

    il motivo sul quantum è stato dichiarato inammissibile perché la questione probatoria era nuova in cassazione

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo inammissibile sulla prova del credito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione all’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • Cass. S.U. n. 22438 del 2018

    richiamata per respingere l’eccezione di inammissibilità del controricorso notificato in copia analogica non autenticata, in assenza di disconoscimento della conformità

  • Cass. n. 28797 del 2018

    precedente conforme: in amministrazione straordinaria i crediti maturati dopo l’apertura della procedura sono prededucibili anche prima dell’espresso subentro

  • Cass. n. 19146 del 2022

    precedente conforme: la prededuzione opera anche nel fallimento successivo all’amministrazione straordinaria

Massime di principio

  • Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, i contratti pendenti alla data di apertura della procedura proseguono ope legis fino all’eventuale esercizio della facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario; la prosecuzione dell’esecuzione non equivale, di per sé, a formale subentro nel rapporto.
  • I crediti maturati dal contraente in bonis per prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura, quando tali prestazioni siano funzionali alla continuazione dell’attività d’impresa, devono essere ammessi in prededuzione anche in mancanza di espressa dichiarazione di subentro del commissario.
  • La disciplina dell’amministrazione straordinaria è distinta da quella fallimentare: nel fallimento i contratti pendenti sono sospesi ex lege, mentre nell’amministrazione straordinaria la regola è la continuazione del rapporto salvo scioglimento.
  • Lo scioglimento del contratto da parte dell’organo della procedura non può incidere retroattivamente sulle prestazioni già eseguite in un contratto a esecuzione continuata o periodica.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o contestazioni probatorie sul quantum del credito se non risultano trattate nella decisione impugnata e nei gradi di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La mera notificazione in copia analogica di un atto processuale formato digitalmente non ne determina l’inammissibilità se la controparte non disconosce la conformità all’originale informatico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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