Cassazione Civile, Ordinanza n. 19946/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di risarcimento proposta da alcuni medici specializzati per la tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi. In primo grado il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di due medici e l'aveva rigettata nei confronti del medico ricorrente principale, ritenendo non provata l'equivalenza tra la specializzazione da lui conseguita ("malattie dell'apparato cardiovascolare") e quella di "cardiologia" oppure altra specializzazione comune ad almeno due Stati membri dell'Unione europea e compresa negli elenchi direttivi. La Corte d'appello aveva confermato tale esito. In cassazione il medico ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1218 c.c., delle direttive 75/362/CEE, del d.lgs. n. 257 del 1991, del d.lgs. n. 368 del 1999 e dei decreti ministeriali del 1993 e 1998, sostenendo che l'equipollenza della sua specializzazione a "cardiologia" fosse già stabilita da fonti normative interne e che quindi non gravasse su di lui alcun ulteriore onere di prova; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che nel motivo di appello aveva indicato espressamente tale equipollenza e la normativa che la prevedeva. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'esclusione dal diritto al risarcimento dei medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1983.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del medico, ritenendo manifestamente infondati i due motivi, perché l'inclusione della specializzazione negli elenchi direttivi o la sua concreta equipollenza a specializzazioni comuni in altri Stati membri costituisce un fatto costitutivo del diritto al risarcimento, che deve essere specificamente allegato e, se necessario, provato. Ha escluso che basti una mera somiglianza terminologica tra le denominazioni dei corsi e ha ritenuto non decisiva la normativa interna successiva invocata dal ricorrente, poiché l'equipollenza deve esistere con riferimento al periodo rilevante e non può derivare da decreti successivi. Ha inoltre osservato che il richiamo ad altra decisione di legittimità non mutava l'esito, trattandosi comunque di apprezzamento di merito insindacabile. La Corte ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché il motivo di appello che mirava a escludere i medici che avevano iniziato il corso prima del 1983 era stato dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., con conseguente preclusione dell'esame delle censure di merito. Le spese sono state regolate per i diversi rapporti processuali, con condanna del ricorrente principale verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della ricorrente incidentale verso i controricorrenti privati.
Norme richiamate
è richiamato come base della responsabilità per inadempimento dello Stato, ma la Corte ribadisce che il diritto al risarcimento presuppone la prova del fatto costitutivo consistente nell'inclusione/equipollenza della specializzazione.
direttiva 75/362/CEE
la Corte la considera, insieme alle altre direttive richiamate, fonte del diritto alla remunerazione/risarcimento per i medici specializzandi solo se la specializzazione rientra negli elenchi o è equipollente a corsi comuni ad almeno due Stati membri.
d.lgs. n. 257 del 1991
è menzionato dal ricorrente tra le fonti invocate, ma la Corte non attribuisce a tale decreto valore idoneo a superare l'onere di provare l'equipollenza nel periodo rilevante.
è citato nel motivo di ricorso, ma non è ritenuto decisivo per fondare il diritto del ricorrente in mancanza del presupposto dell'equipollenza.
D.M. 30 gennaio 1998
la Corte afferma che non può attribuirsi rilievo a una disciplina regolamentare successiva ai fatti, perché l'equipollenza deve sussistere nel periodo in cui il corso è stato frequentato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre violazione di legge nei due motivi del ricorso principale.
norma processuale invocata per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude la decisività della circostanza prospettata.
richiamato nel ricorso incidentale, ma il motivo è dichiarato inammissibile per preclusione derivante dall'inammissibilità del corrispondente motivo di appello.
la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello impedisce l'esame delle censure di merito in cassazione.
art. 117 Cost.
richiamato tra le norme invocate dalla Presidenza del Consiglio, senza esito favorevole per la ricorrente incidentale.
legge n. 370 del 1999, art. 11
usata dai giudici di merito come criterio di liquidazione dell'indennizzo/risarcimento per i medici riconosciuti aventi diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive in materia di medici specializzandi presuppone, come fatto costitutivo, che la specializzazione conseguita rientri tra quelle espressamente previste o sia concretamente equipollente a una specializzazione comune ad almeno due Stati membri; tale presupposto deve essere allegato e, se contestato, provato dall'attore.
- La verifica dell'equipollenza tra specializzazioni non è un giudizio meramente nominalistico fondato sulla sola somiglianza delle denominazioni, ma richiede un accertamento in concreto del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi.
- Non è sufficiente invocare norme interne sopravvenute che abbiano successivamente riconosciuto l'equipollenza: il diritto risarcitorio va valutato con riferimento al periodo in cui lo Stato avrebbe dovuto adempiere alla direttiva e non può fondarsi su equipollenze create da fonti posteriori.
- L'ampliamento delle specializzazioni considerate equivalenti non costituisce un obbligo imposto dalla direttiva comunitaria, ma una facoltà del legislatore nazionale; pertanto la sua mancata previsione, di per sé, non integra illecito comunitario.
- In sede di legittimità non è sindacabile, se sorretto da adeguata motivazione, l'apprezzamento di merito sulla mancanza di prova dell'equipollenza della specializzazione invocata.
- La declaratoria di inammissibilità del motivo di appello preclude l'esame delle corrispondenti censure nel giudizio di cassazione, ove la questione non sia più devoluta validamente al giudice di secondo grado.
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