Cassazione Civile, Ordinanza n. 09540/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare stipulata tra un venditore che si era dichiarato proprietario dei beni e la dante causa degli odierni resistenti. Dopo che, in separati giudizi promossi contro i conduttori degli immobili, era stato accertato che il precedente atto del 1979 non aveva trasferito la proprietà dei cespiti ma soltanto quote di azione di un consorzio proprietario, gli eredi della compratrice hanno agito contro il venditore e contro il notaio rogante del successivo atto del 2002, chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha risolto il contratto e ha condannato il notaio a un risarcimento parziale; la Corte d’appello ha confermato la responsabilità del notaio, aumentando la somma liquidata e affermando la responsabilità solidale del venditore e del notaio. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato in modo erroneo l’atto del 1979, che a suo dire andava letto come compravendita diretta degli immobili e non come cessione di quote consortili; ha richiamato, a sostegno, diversi indici esterni e comportamenti successivi delle parti e del notaio. Gli eredi hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; il notaio ha resistito anche a tale ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale del notaio. Ha osservato che la ricostruzione della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva interpretato in modo plausibile e adeguatamente motivato l’atto del 1979, valorizzandone il tenore letterale e il complessivo contenuto. Ha inoltre rilevato che gli elementi invocati dal ricorrente non erano decisivi e che, comunque, in presenza di dubbi sull’esatto oggetto del titolo di provenienza, il notaio avrebbe dovuto approfondire le verifiche e informare le parti, in adempimento del suo dovere professionale di informazione e consiglio. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che i canoni ermeneutici contrattuali sono applicati dal giudice di merito e che la loro censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una diversa interpretazione del contratto quando quella adottata sia plausibile e motivata.
L’interpretazione deve tenere conto del senso complessivo delle clausole; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente valorizzato l’insieme del testo contrattuale.
È richiamato nel ricorso incidentale condizionato come norma sulla forza del giudicato, ma il motivo resta assorbito e la Corte non si pronuncia nel merito.
È richiamato nel ricorso incidentale condizionato come norma sul giudicato formale, ma il motivo resta assorbito.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nella ricostruzione del contenuto negoziale.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.
art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La ricostruzione della volontà negoziale e dell’oggetto di un contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non è censurabile se sorretto da motivazione adeguata e non illogica.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non è ammissibile quando si limita a proporre una lettura alternativa e più favorevole del testo negoziale, senza mostrare un effettivo errore nell’applicazione delle regole interpretative.
- Nell’interpretazione di un contratto, il dato letterale e il senso complessivo delle clausole restano centrali; elementi esterni o comportamenti successivi possono rilevare solo se idonei a superare un testo chiaro o a incidere in modo decisivo sull’esito interpretativo.
- Il notaio, quando stipula un atto avente ad oggetto diritti reali immobiliari, non deve limitarsi alla mera redazione formale dell’atto: ha un obbligo professionale di informazione e consiglio e deve compiere le verifiche necessarie a garantire certezza degli effetti tipici del contratto.
- Se l’esatto oggetto del titolo di provenienza non è univoco, il notaio deve approfondire le indagini sulla titolarità del bene e segnalare alle parti ogni possibile criticità, non potendo affidarsi a una lettura apodittica del precedente atto.
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