Cassazione Civile, Ordinanza n. 28117/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stata ordinata, in favore di una società, la consegna di beni mobili oggetto di una pretesa compravendita indicata in fattura oppure, in alternativa, il pagamento del prezzo. La controparte propose opposizione sostenendo che la fattura era stata emessa dalla stessa debitrice indicata nel monitorio, che tra le parti non vi era stata alcuna compravendita e che nessun prezzo era stato pagato. In primo grado l’opposizione fu rigettata, ma in appello il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo ritenendo non provata la vendita e il pagamento del corrispettivo, non utilizzabili alcuni documenti prodotti tardivamente in appello e non riproposte le prove orali. In cassazione la società ricorrente dedusse tre censure: violazione degli artt. 1460 c.c. e 115, 112 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di inadempimento non sarebbe stata proposta e che erroneamente era stato posto a suo carico l’onere di provare il pagamento; violazione dell’art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per aver dichiarato inammissibile la produzione documentale in appello, ritenendo applicabile la disciplina restrittiva dell’art. 345, comma 3, c.p.c.; violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. e nullità per avere il Tribunale considerato specificamente contestati i fatti posti a base del monitorio, in asserita contraddizione con una precedente ordinanza interlocutoria di rigetto della sospensiva.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché dall’atto di opposizione risultava una chiara contestazione sia dell’esistenza della compravendita sia del pagamento del prezzo; di conseguenza era corretta l’applicazione del principio secondo cui, a fronte dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., grava sul creditore l’onere di dimostrare il proprio adempimento o la non scadenza dell’obbligazione. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che, dopo la riforma dell’art. 345, comma 3, c.p.c., in appello non sono ammesse le prove documentali solo perché indispensabili, ma soltanto quelle la cui produzione in primo grado era impossibile per causa non imputabile, e che nel caso di specie la censura era comunque generica. Ha respinto infine il terzo motivo, chiarendo che l’ordinanza interlocutoria sulla sospensiva non aveva effetto preclusivo e che la sentenza poteva legittimamente pervenire a una diversa valutazione dei fatti. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
eccezione di inadempimento
se il debitore convenuto per l’adempimento allega l’altrui inadempimento, il creditore che agisce deve dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione
richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova e sulle allegazioni documentali
richiamato come parametro della censura di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato
dopo la riforma non è ammessa in appello la produzione di documenti solo perché indispensabili; è necessario dimostrare l’impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile
le ordinanze interlocutorie, anche se motivate, non pregiudicano la decisione della causa e non vincolano il giudice del merito
richiamato per la proposta di definizione anticipata e l’opposizione della ricorrente
richiamato per il deposito delle memorie illustrative
applicato, in ragione dell’esito conforme alla proposta, per la condanna ulteriore della parte soccombente a una somma equitativa
richiamato per la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Quando il convenuto in un’azione di adempimento contesta l’esistenza del contratto e deduce il mancato pagamento del corrispettivo, la controversia può integrare un’eccezione di inadempimento e il creditore attore deve provare il proprio adempimento o la persistente inesigibilità della prestazione dovuta.
- In appello, la produzione di nuovi documenti è ammissibile soltanto se la parte dimostri che non era possibile produrli nel primo grado per causa non imputabile; non basta invocare la loro utilità o indispensabilità ai fini della decisione.
- Le ordinanze interlocutorie o istruttorie non hanno efficacia preclusiva sulla decisione finale: il giudice può rivalutare liberamente i fatti e la prova in sentenza, senza essere vincolato da un precedente provvedimento provvisorio.
- La censura di inammissibilità o di errata valutazione della prova deve essere specifica, indicando puntualmente contenuto, collocazione processuale e rilevanza dei documenti invocati; la genericità del motivo ne determina l’infondatezza.
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