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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19428/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un credito già accertato giudizialmente in favore di un soggetto nei confronti di una società in nome collettivo. Il creditore ha agito per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di trust con cui una socia illimitatamente responsabile aveva segregato e trasferito alcuni immobili al trustee, in favore della figlia. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che l'azione revocatoria investisse, nella sostanza, l'atto dispositivo contenuto nell'atto istitutivo del trust, che si trattava di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito e che non fosse necessaria la preventiva escussione del patrimonio della società debitrice principale. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulle preclusioni assertive, sostenendo che in primo grado era stata proposta solo la revocatoria dell'atto istitutivo del trust e non dell'atto di disposizione patrimoniale, con conseguente novità della domanda precisata successivamente; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., invocando il principio per cui la revocatoria dovrebbe colpire l'atto dispositivo e non l'atto istitutivo del trust, ritenuto neutro rispetto allo spostamento patrimoniale; 3) violazione dell'art. 2304 c.c., sostenendo che, trattandosi di obbligazione sussidiaria della socia illimitatamente responsabile, il creditore avrebbe dovuto prima agire contro la società e soltanto poi esperire la revocatoria. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha interpretato la domanda originaria come rivolta all'intero negozio di trust, comprensivo del trasferimento dei beni; ha affermato che la revocatoria dell'atto istitutivo può colpire anche l'effetto dispositivo quando il trasferimento dei beni è contestuale e dipendente dall'atto istitutivo; ha escluso che il beneficium excussionis osti all'azione revocatoria ordinaria, perché rileva solo nella fase esecutiva e non come presupposto dell'azione conservativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi due motivi, perché la domanda proposta dal creditore investiva l'atto di trust nella sua interezza, comprensivo del trasferimento dei beni al trustee, sicché non vi era stata né domanda nuova né violazione dell'art. 2901 c.c. Ha rigettato anche il terzo motivo, affermando che la preventiva escussione del patrimonio della società debitrice principale non è condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti del soggetto tenuto in via sussidiaria, trattandosi di regola che opera sul piano esecutivo e non su quello conservativo. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    quinto e sesto comma; primo comma, n. 1

    le preclusioni assertive non ricorrono quando la domanda originaria, interpretata nel suo complesso, investe già l'atto di trust nella sua componente dispositiva; la precisazione successiva non integra una domanda nuova se resta nei limiti del thema decidendum iniziale

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria può essere indirizzata contro l'atto istitutivo del trust quando esso include e sorregge il trasferimento dei beni al trustee; la revoca dell'atto istitutivo colpisce, per derivazione, anche l'effetto dispositivo

  • art. 2304 c.c.

    il beneficium excussionis non costituisce un presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ma attiene alle modalità dell'esecuzione forzata e non impedisce al creditore di esperire l'azione conservativa

  • art. 111 c.p.c.

    è ammissibile l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel collegamento con il comma 1-quater per l'ulteriore importo

Massime di principio

  • Nel trust, la domanda revocatoria può essere utilmente formulata anche contro l'atto istitutivo quando il trasferimento dei beni al trustee sia contestuale e dipendente dall'assetto negoziale complessivo, poiché la revoca dell'atto genetico travolge anche l'effetto dispositivo.
  • Ai fini della revocatoria ordinaria, ciò che conta è la sostanza dell'operazione di spossessamento patrimoniale; una lettura atomistica tra atto istitutivo e atto dispositivo non impedisce la tutela conservativa se l'atto introduttivo, nel suo complesso, mira a colpire il fenomeno negoziale unitario.
  • Il beneficium excussionis del socio illimitatamente responsabile opera sul piano dell'esecuzione e non impedisce, di per sé, l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria finalizzata alla conservazione della garanzia patrimoniale.
  • Quando l'atto è gratuito e successivo al sorgere del credito, la prova del pregiudizio può essere desunta dall'idoneità dell'atto a diminuire la garanzia patrimoniale, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare un patrimonio residuo capiente idoneo a escludere l'eventus damni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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