Cassazione Civile, Ordinanza n. 25096/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario dominante)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dei proprietari della strada di ottenere la rimozione o eliminazione dell'aggravio della servitù di passaggio insistente sulla loro proprietà, con inibizione del transito e della sosta pedonale e carrabile e con ripristino dello stato originario della stradina. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda di inibitoria del transito ma aveva inibito alla convenuta l’uso della stradina quanto alla sosta dei veicoli. In appello i proprietari della stradina sostenevano che la trasformazione del fondo dominante da agricolo a campeggio/turistico-commerciale avesse reso più gravoso l’esercizio della servitù, in violazione degli artt. 1063, 1065 e 1067 c.c., e lamentavano anche un vizio di motivazione per non avere la corte territoriale comparato correttamente il peso attuale con quello originario al momento della costituzione della servitù nel 1977. La Corte d’Appello ha però interpretato il titolo costitutivo nel senso che il passaggio era previsto pedonale e carrabile con ogni mezzo sulla stradina di terra che porta al mare, senza limitazioni quantitative o qualitative e senza vincolare l’utilitas alla sola destinazione agricola del fondo dominante; ha quindi ritenuto prevedibile, già al momento genetico, la successiva destinazione a campeggio e ha escluso che l’uso stagionale del campeggio determinasse di per sé un aggravamento della servitù. In cassazione i ricorrenti hanno insistito sulla violazione delle norme in tema di servitù e sulla nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, sostenendo che ogni innovazione sul fondo dominante che aumenti il traffico o il peso sul fondo servente integra aggravamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione del titolo costitutivo compiuta dalla corte di merito e ha affermato che l’aggravamento della servitù non è mai in re ipsa, ma va verificato caso per caso in base alle concrete circostanze, con accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e comprensibile. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, richiamando il perimetro ristretto del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012 e osservando che la sentenza impugnata esponeva chiaramente le ragioni della decisione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in tema di contenuto e modalità di esercizio della servitù; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma conferma la centralità dell’interpretazione del titolo costitutivo.
Richiamato dai ricorrenti; la decisione valorizza il titolo costitutivo per determinare l’estensione dell’utilitas e del peso imposto al fondo servente.
La norma vieta al proprietario del fondo dominante solo le innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente; l’aggravamento non è automatico ma va accertato in concreto caso per caso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione rileva solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente il mero difetto di sufficienza motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti e non consente una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di servitù di passaggio, l’eventuale aggravamento derivante da innovazioni o da diverse modalità di esercizio non si presume automaticamente, ma deve essere accertato in concreto, verificando se la maggiore utilità del fondo dominante comporti un effettivo e non previsto incremento del peso sul fondo servente.
- L’estensione dell’utilitas e del peso della servitù va ricavata anzitutto dal titolo costitutivo: se le parti non hanno posto limitazioni quantitative o qualitative al passaggio, non è possibile introdurre ex post vincoli non emergenti dal negozio.
- Il mutamento di destinazione del fondo dominante rileva ai fini dell’aggravamento solo se, alla luce delle circostanze del caso e della prevedibilità al momento della costituzione della servitù, determini un sacrificio ulteriore per il fondo servente rispetto a quello originariamente convenuto.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi confinato alle sole anomalie motivazionali gravi e strutturali; non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove sotto il pretesto della insufficienza della motivazione.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito quando la decisione impugnata abbia dato conto, in modo logico e comprensibile, delle ragioni del convincimento.
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