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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30042/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia riguardava lo scioglimento della comunione su alcuni immobili in comproprietà tra due fratelli. Uno dei comproprietari agiva per la divisione giudiziale e per il rimborso di migliorie sostenute, mentre l'altra parte deduceva l'esistenza di una scrittura privata con cui i fratelli avrebbero già concordato che i beni comuni dovessero essere venduti a terzi e il ricavato diviso in pari quote. La convenuta chiedeva anche la condanna dell'attore al rilascio dell'immobile, al risarcimento del danno per inadempimento rispetto a tale intesa e un indennizzo per l'occupazione indebita del bene a decorrere dal 31 dicembre 2006. Il Tribunale disponeva la divisione secondo le indicazioni del CTU, assegnando i lotti e condannando l'attore al pagamento di un conguaglio e di una somma per occupazione sine titulo, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d'appello accoglieva solo in parte l'appello incidentale della sorella, rideterminando l'indennizzo per l'occupazione esclusiva in base al canone locativo di mercato, e rigettava il resto degli appelli. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) violazione del principio del ne bis in idem per la pendenza di un altro giudizio tra le stesse parti relativo a pretese economiche collegate al godimento dei beni comuni; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 832 e 1102 c.c. per difetto di prova dell'occupazione esclusiva e della sottrazione del godimento alla comproprietaria; 3) violazione degli artt. 1282 e 1219, comma 2, c.c. e dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in relazione alla condanna a rivalutazione e interessi compensativi. Il ricorso incidentale condizionato della resistente, volto a censurare l'interpretazione della scrittura privata, la divisione in natura e la compensazione delle spese, restava assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, escludendo la violazione del ne bis in idem e qualificando il rapporto tra le due cause come ipotesi di continenza/connessone da gestire, semmai, con gli strumenti processuali della riunione o sospensione, senza invalidità della sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, già accertati in modo conforme nei giudizi di merito circa l'occupazione esclusiva del bene comune e la conseguente lesione del pari godimento. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che rivalutazione e interessi compensativi erano già stati riconosciuti in primo grado e non censurati in appello, oltre a osservare che la condotta processuale della controparte, richiamata dal ricorrente, non poteva incidere sul criterio legale di ristoro del danno da mancato godimento del bene comune. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente principale, con obbligo anche del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere ricondotto in modo immediato e inequivocabile a una delle ipotesi tipizzate; se si deduce un error in procedendo occorre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione, altrimenti è inammissibile.

  • art. 39, comma 2, c.p.c.

    nelle controversie pendenti davanti a giudici diversi e in rapporto di continenza, il giudice successivamente adito deve dichiarare la continenza e assegnare termine per la riassunzione davanti al primo giudice.

  • art. 273 c.p.c.

    quando le cause in rapporto di continenza pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, il coordinamento deve avvenire tramite riunione dei procedimenti.

  • art. 295 c.p.c.

    se le cause in rapporto di continenza pendono in gradi diversi, il giudice della causa successivamente proposta deve sospendere il processo in attesa della definizione della causa preveniente.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    nelle cause pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario non opera la disciplina di litispendenza o continenza tra uffici diversi; resta possibile il coordinamento secondo le regole del giudicato o della sospensione.

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito in cassazione quando i giudici di merito abbiano già accertato il fatto con motivazione logica e coerente.

  • art. 832 c.c.

    il diritto di godimento del comproprietario può essere leso dall'occupazione esclusiva che impedisca o limiti la pari facoltà di uso del bene comune.

  • art. 1102 c.c.

    l'uso della cosa comune non può risolversi nella sottrazione del bene al pari godimento dell'altro comproprietario.

  • art. 1282 c.c.

    gli interessi possono essere riconosciuti sulla somma dovuta secondo i criteri applicabili al credito risarcitorio o di valore, una volta accertato il debito.

  • art. 1219, comma 2, c.c.

    la domanda di rivalutazione e interessi è trattata secondo la disciplina del ritardo nell'adempimento e del relativo ristoro, non secondo la condotta processuale della controparte.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la responsabilità aggravata non può essere utilizzata per incidere sul criterio legale di liquidazione del danno da mancato godimento del bene comune in una domanda autonoma di natura sostanziale.

  • art. 720 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di divisione in natura dei beni comuni, ma non esaminato nel merito perché il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato sulle spese di merito, ma non scrutinato per effetto dell'assorbimento.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    alla declaratoria di rigetto del ricorso segue l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste il presupposto processuale per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem richiede la formazione del giudicato su una domanda già decisa; la mera pendenza di un altro giudizio tra le stesse parti, anche se sovrapponibile per oggetto, non rende nulla la decisione resa nel processo impugnato.
  • Quando due cause tra le stesse parti hanno contenuto sovrapponibile o interdipendente, il problema è di continenza o connessione processuale e va risolto con gli strumenti del codice di rito; se pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario, rilevano riunione o sospensione, non l'invalidità della sentenza.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove: la valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici di merito è insindacabile se sorretta da motivazione logica e coerente.
  • Nel rapporto tra comproprietari, l'occupazione esclusiva del bene comune che impedisca o limiti la pari facoltà di godimento dell'altro partecipante giustifica la condanna al ristoro del pregiudizio da mancato godimento, quantificabile secondo il valore locativo di mercato o altro parametro oggettivo equivalente.
  • Gli interessi e la rivalutazione riconosciuti su un credito di valore seguono la disciplina sostanziale del credito stesso e non possono essere ridotti o esclusi per la sola pretesa scorrettezza della controparte nel processo, salvo diversa specifica base normativa o censura tempestivamente dedotta.
  • Le questioni dedotte con ricorso incidentale condizionato restano assorbite quando il ricorso principale viene rigettato e l'accoglimento di quel ricorso incidentale era espressamente subordinato all'esito favorevole del principale.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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