Cassazione Penale, Ordinanza n. 01528/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per falsa indicazione reddituale ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza del reato per carenza dell'elemento soggettivo e, inoltre, l'erronea individuazione dell'anno di imposta rilevante, che a suo dire sarebbe dovuto essere il 2017 e non il 2018. Con il secondo motivo ha contestato la misura del trattamento sanzionatorio. La difesa ha insistito in memoria soprattutto sull'asserita inesatta individuazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica la doglianza sulla dichiarazione reddituale di riferimento, poiché il ricorrente non aveva allegato di aver percepito nell'anno di imposta 2017 redditi inferiori alla soglia di legge. Sul dolo ha richiamato il principio per cui il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 richiede dolo generico, o anche dolo eventuale, restando esclusa solo la responsabilità per colpa, e ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, che avevano evidenziato l'omessa indicazione del reddito familiare, in particolare del reddito del coniuge, notevolmente superiore a quello dichiarato. Quanto alla pena, ha rilevato che la motivazione era sufficiente e che la sanzione irrogata era ben al di sotto del medio edittale. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La falsa indicazione o l'omissione, anche parziale, nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato integra il reato quando sorretta da dolo generico, rigorosamente provato, o anche da dolo eventuale; è esclusa solo la responsabilità per colpa.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se dà conto dell'uso dei criteri legali anche con formule sintetiche, salvo il caso di pena molto superiore alla media edittale.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di false indicazioni o omissioni ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la consapevolezza dell'inesattezza delle informazioni reddituali rilevanti; non basta una mera irregolarità formale, ma è sufficiente anche il dolo eventuale, mentre la semplice colpa non è punibile.
- La censura sull'anno di imposta o sulla dichiarazione reddituale di riferimento è inammissibile quando sia generica e non sia accompagnata dall'allegazione concreta dei dati reddituali idonei a dimostrare la rilevanza decisiva della diversa annualità.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice di merito richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la pena irrogata resta entro un range non eccentrico rispetto alla media edittale; una spiegazione particolarmente analitica è necessaria solo per pene di gran lunga superiori al medio edittale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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