Cassazione Civile, Ordinanza n. 35839/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un cliente aveva convenuto l'intermediario chiedendo il risarcimento dei danni per asserito inadempimento degli obblighi informativi e di correttezza nella prestazione di servizi di investimento relativi all'acquisto di un titolo mobiliare. In fatto, il cliente sosteneva di avere ricevuto un avviso di inadeguatezza dell'operazione ma di non avere poi sottoscritto alcun ordine scritto di esecuzione; lamentava inoltre che, dopo l'acquisto, la banca non lo avrebbe informato del peggioramento dell'investimento e dell'andamento negativo del titolo. La Corte d'appello aveva invece ritenuto, sulla base della documentazione, che l'inadeguatezza fosse stata segnalata al cliente e che questi avesse comunque autorizzato per iscritto l'operazione; aveva poi escluso un obbligo di specifico monitoraggio del titolo da parte dell'intermediario, osservando che il default dell'emittente era sopravvenuto improvvisamente senza segnali d'allarme e che non risultava provato alcun conflitto di interessi. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi: con il primo si denunciavano violazione degli artt. 115, 116 e 217 c.p.c. e degli artt. 16, 18 e 34 del contratto quadro, oltre a omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'obbligo di valutazione di adeguatezza, avesse accertato la comunicazione dell'inadeguatezza sulla base di una sottoscrizione contestata e non avesse disposto una CTU sull'autenticità della firma; con il secondo si deduceva la violazione dell'art. 21 TUF, dell'art. 18, comma 6, del contratto quadro e del regolamento Patti Chiari, sostenendo che il rapporto implicasse un servizio di consulenza con obbligo di verifica periodica dell'adeguatezza del portafoglio e che la Corte avesse erroneamente escluso rilevanza agli obblighi informativi collegati al regolamento consortile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura non si confrontava con la ratio decidendi, perché la Corte territoriale non aveva escluso l'obbligo di valutazione di adeguatezza, ma aveva accertato che tale valutazione era stata effettuata e comunicata al cliente; ha inoltre ribadito che la doglianza in materia di art. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando si risolve nella mera critica al prudente apprezzamento delle prove, e che in ogni caso il vizio di omesso esame non era ritualmente prospettato e comunque era precluso dalla doppia conforme. È stata ritenuta inammissibile anche la censura sulla mancata CTU, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito insindacabile in cassazione se non per vizi motivazionali non dedotti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto circa la natura del rapporto, mentre la sentenza impugnata si fondava sulla qualificazione del rapporto come semplice assistenza generica e, soprattutto, sull'assenza del presupposto per gli obblighi informativi Patti Chiari, ossia la registrazione di una variazione significativa del rischio prima del default dell'emittente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e la parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizzate fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
La violazione presuppone che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola; non è deducibile come semplice errore di valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, poiché la censura è dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di specifici fatti storici decisivi non esaminati; nel caso, la censura non era ritualmente formulata ed era comunque preclusa dalla doppia conforme.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, non è consentita la censura per omesso esame di fatti decisivi nei termini prospettati dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un obbligo di adeguata informazione e di verifica periodica del portafoglio; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché mira a una rivalutazione dei fatti e non coglie la ratio decidendi.
art. 18, quinto comma, contratto quadro del 6 dicembre 2017
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di eseguire il contratto solo previa adeguatezza e corretta sottoscrizione dell'ordine; la Corte non accoglie la censura.
art. 18, sesto comma, contratto quadro del 6 dicembre 2007
Richiamato nel secondo motivo quale fonte di obblighi informativi e di monitoraggio; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 34 contratto quadro del 6 dicembre 2017
Richiamato dal ricorrente; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Regolamento Consorzio Patti Chiari
Gli obblighi informativi derivanti dall'adesione al regolamento sono ritenuti non operanti nel caso concreto per mancanza del presupposto della registrazione di una variazione significativa del livello di rischio prima del default dell'emittente.
Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata come surrogato del riesame del merito: è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia attribuito alle prove un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un accertamento diverso da quello criticato dal ricorrente, la censura è inammissibile.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico decisivo non esaminato; inoltre, in caso di doppia conforme, tale censura è preclusa nei limiti di legge.
- La valutazione circa la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Gli obblighi informativi e di monitoraggio nei servizi di investimento non possono essere affermati in via astratta e generica, ma vanno verificati alla luce della concreta qualificazione del rapporto e del presupposto fattuale previsto dalla disciplina o dal regolamento invocato; se tale presupposto manca, la relativa censura è inammissibile o infondata.
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