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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23599/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, collocata in cassa integrazione, che ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento di assegni familiari riferiti al periodo da febbraio a settembre 2010. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; la Corte d'appello di Roma ha parzialmente accolto l'appello sul punto processuale ma ha respinto nel merito la domanda, ritenendo provato il pagamento già effettuato dall'Istituto sulla base dell'estratto archivio anagrafico e del tabulato delle prestazioni in pagamento. In cassazione la ricorrente ha proposto un solo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 1199 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omessa valutazione di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; secondo la ricorrente, l'onere di provare l'avvenuto pagamento gravava sull'INPS e la Corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato una documentazione proveniente dallo stesso debitore, senza coglierne il contenuto confessorio del mancato pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente posto a carico dell'INPS la prova del pagamento; ha inoltre ritenuto infondata la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c., chiarendo che tali norme risultano violate solo se il giudice utilizza prove non acquisite agli atti o attribuisce alle prove un valore legale diverso da quello previsto. È stata poi ritenuta infondata anche la doglianza sull'art. 1199 c.c., poiché il diritto alla quietanza non esclude che il pagamento possa essere dimostrato anche per presunzioni, salvo specifiche prescrizioni di legge non applicabili all'INPS. La censura relativa alla lettura dei documenti è stata dichiarata inammissibile perché il documento non era stato integralmente trascritto né depositato con il ricorso, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sostanziale o processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo

  • art. 1199 c.c.

    il diritto alla quietanza non esclude che il pagamento possa essere provato anche con mezzi diversi, incluse presunzioni, se non esiste una specifica norma che imponga una forma probatoria diversa

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del pagamento grava sul debitore che eccepisce l'estinzione satisfattiva del debito

  • art. 115 c.p.c.

    è violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non acquisite agli atti

  • art. 116 c.p.c.

    è violato solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    il documento su cui si fonda il ricorso deve essere depositato unitamente al ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • art. 55 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato per evidenziare una disciplina speciale dei pagamenti dello Stato non applicabile all'INPS

  • artt. 26 ss. r.d. 23 maggio 1924, n. 827

    richiamati come regolamento di contabilità generale dello Stato, non applicabile all'INPS

Massime di principio

  • Chi eccepisce l'avvenuto pagamento deve provarlo, ma tale prova può essere fornita anche tramite elementi presuntivi, salvo che una norma speciale imponga forme probatorie tipiche o esclusive.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: uso di prove non acquisite al processo o attribuzione a un elemento di prova di un valore legale non consentito.
  • Nel ricorso per cassazione, il documento decisivo deve essere integralmente trascritto e depositato; in difetto la censura sulla sua lettura è inammissibile.
  • Il diritto del creditore alla quietanza non impedisce di dimostrare l'estinzione del debito con mezzi di prova diversi dalla quietanza, quando non vi sia una disciplina speciale che esiga un mezzo probatorio determinato.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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