Cassazione Penale, Ordinanza n. 21968/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sorveglianza)
La controversia
Il giudizio riguarda la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale già concesso al ricorrente, a seguito della sopravvenuta applicazione di una misura cautelare personale, dapprima la custodia cautelare in carcere e poi gli arresti domiciliari, in relazione a fatti qualificati come partecipazione ad associazione mafiosa e estorsione/reati connessi. Il ricorrente deduceva tre profili: 1) violazione degli artt. 47 e 51-ter ord. pen., sostenendo che la revoca ex tunc fosse stata disposta automaticamente per il solo fatto della misura cautelare, senza valutare il percorso trattamentale già svolto e senza considerare che il riesame aveva affievolito la misura escludendo l'aggravante mafiosa; 2) violazione degli artt. 666, 678 e 125 c.p.p., lamentando un erroneo riferimento nel decreto ai reati di cui agli artt. 416-bis e 629 c.p. invece del delitto di cui all'art. 390 c.p., nonché la mancata considerazione dell'ordinanza del riesame e l'omessa valutazione di soluzioni meno drastiche, come la prosecuzione con prescrizioni più stringenti o la sostituzione con detenzione domiciliare; 3) vizio di motivazione, perché il giudice di sorveglianza non avrebbe rivalutato la pericolosità sociale nonostante l'attenuazione della misura cautelare e l'esclusione dell'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del provvedimento di revoca fosse ampia e coerente, fondata sia sull'intervenuta misura cautelare per il corretto titolo di reato sia sulla valutazione di una non genuina adesione al programma di recupero, desunta dal mantenimento di rapporti con la criminalità organizzata nonostante la misura in atto e la detenzione già sofferta. I motivi del ricorso sono stati giudicati aspecifici e sostanzialmente reiterativi di questioni già esaminate e disattese dal giudice impugnato, senza effettivo confronto critico con le ragioni della decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 51-ter ord. pen. per contestare la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Norma ritenuta correttamente applicata dal giudice di sorveglianza nella revoca della misura alternativa in presenza di sopravvenute esigenze incompatibili con il trattamento.
Richiamato dal ricorrente per dedurre vizi procedurali del procedimento di sorveglianza.
Richiamato dal ricorrente per censurare la decisione del giudice di sorveglianza.
Invocato per lamentare difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Indicata dal ricorrente come corretta qualificazione del fatto cui sarebbe stata riferita la misura cautelare.
Reato originariamente richiamato nel provvedimento cautelare e nel provvedimento di revoca come indice di pericolosità e di collegamento con la criminalità organizzata.
Reato richiamato nel provvedimento di revoca in relazione al titolo cautelare e alla valutazione di pericolosità.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è aspecifico quando non si confronta con le ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese.
- La revoca di una misura alternativa può essere sorretta non solo dalla sopravvenienza di una misura cautelare personale, ma anche da una valutazione complessiva sulla mancata adesione genuina al percorso trattamentale e sul permanere di collegamenti con ambienti criminali.
- Il giudice di sorveglianza non è tenuto a sostituire automaticamente la revoca con misure meno restrittive quando ritenga, con motivazione congrua, che debba prevalere l'esigenza di contenimento della pericolosità sociale.
- La deduzione di un vizio motivazionale richiede una reale critica alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente allegare l'omesso esame di elementi che dal provvedimento risultano invece considerati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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