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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26332/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società e i soci impugnavano avvisi di accertamento emessi per IVA e IRAP nei confronti della società, e per IRPEF e addizionali nei confronti dei soci, relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello da parte della CTR per la società e per una socia, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000: sostenevano che l'avviso fosse stato notificato prima del decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione/notifica del processo verbale di constatazione, e quindi in violazione dello statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, non vi era stata alcuna attività di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente; l'accertamento era quindi "a tavolino". In tale ipotesi non si applica la garanzia procedimentale dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, che opera solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La previsione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non opera in modo generalizzato, ma è limitata agli accertamenti eseguiti a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente.
  • Quando l'accertamento è svolto a tavolino, senza attività ispettiva presso la sede del contribuente, la notifica dell'avviso prima del decorso di 60 giorni dal PVC non determina di per sé illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso che denunci la violazione di legge deve confrontarsi con l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, e non può fondarsi su una diversa ricostruzione della sequenza procedimentale se questa è stata già esclusa in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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