Cassazione Penale, Sentenza n. 39864/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mellia impugnava il rigetto, operato dal GIP di Agrigento, della sua richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra reati giudicati separatamente: contestava che i fatti costituissero un medesimo disegno criminoso, rilevando contiguità cronologica e identità strutturale nonché la partecipazione, in entrambe le vicende, degli stessi imputati (in particolare Nicola Zocchi). Denunciava inoltre vizio di motivazione e l'erroneo assunto che le diverse partecipazioni di altri soggetti escludessero la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione così come formulata. Motivo: i reati oggetto erano stati oggetto di sentenze di patteggiamento e, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p., il riconoscimento della continuazione in tali casi presuppone una concorde determinazione della pena con il pubblico ministero (quantificazione del "quantum" per l'aumento per continuazione) e il rispetto dei limiti massimi della pena patteggiabile; mancando tale accordo la richiesta è inammissibile. La Corte dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento affinché, eliminato il provvedimento adottato in forza di richiesta inammissibile, il procedimento esecutivo possa essere rinnovato con una domanda formulata nel rispetto delle forme di legge.
Norme richiamate
Rinvio generale alla disciplina della continuazione dei reati; nel caso di specie la Corte prende atto che la sola sussistenza di un disegno criminoso non è sufficiente quando le condanne derivano da patteggiamento senza accordo sulla pena complessiva.
Richiamato nei motivi del ricorrente con riferimento al concetto di disegno criminoso e responsabilità comune; la Corte però decide sulla base delle norme processuali relative al patteggiamento e alla continuazione.
Norma chiave: stabilisce che, per chiedere la continuazione quando sono intervenute sentenze di patteggiamento, il condannato deve concordare con il pubblico ministero l'entità della pena detentiva; senza tale concordato la richiesta è inammissibile.
Richiamato per indicare i limiti della pena patteggiabile (tetto massimo): la pena complessiva concordata non deve superare i limiti stabiliti per il patteggiamento.
Richiama il principio che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ne trae fondamento per dichiarare l'inammissibilità della domanda anche in sede di legittimità.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio vizi che incidono sulla validità del provvedimento impugnato; qui autorizza la declaratoria di inammissibilità non rilevata in primo grado.
art. 620, comma 1, lett. d) c.p.p.
La Corte lo invoca per annullare senza rinvio i provvedimenti adottati in violazione di norme procedurali essenziali (provvedimenti non consentiti dalla legge).
Massime di principio
- Se le condanne sono state ottenute mediante patteggiamento, la richiesta di riconoscimento della continuazione è ammissibile solo se vi è un accordo con il pubblico ministero sulla quantificazione complessiva della pena (art. 188 disp. att. c.p.p.); una richiesta unilaterale è inammissibile.
- Il giudice dell'esecuzione non può autonomamente rideterminare la pena per continuazione oltre i limiti e le modalità previste per il patteggiamento: una simile pronuncia è illegittima e porta ad annullamento.
- L'inammissibilità per violazione di forme processuali essenziali può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione, e travolge il provvedimento impugnato (annullamento senza rinvio quando il provvedimento non avrebbe dovuto essere pronunciato).
- In presenza di pregresse sentenze di patteggiamento, le questioni riguardanti la quantificazione della pena per la continuazione devono essere risolte negozialmente tra difensore/condannato e pubblico ministero; la fase esecutiva non può supplire a questa negoziazione sostanziale.
- Per ottenere efficacemente il riconoscimento della continuazione in analoghe fattispecie è necessario predisporre una nuova istanza conformemente alle prescrizioni normative: concordare la pena con il PM entro i limiti della pena patteggiabile e formare correttamente la domanda in esecuzione.
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