Cassazione Civile, Ordinanza n. 12252/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso, proposta da una società nel 2016, avente ad oggetto gli interessi maturati su un credito IVA relativo al 2006, il cui capitale era stato già restituito nel 2012. Il credito era stato originariamente chiesto a rimborso nel 2007 dalla società precedente e poi ceduto all’attuale contribuente. L’Ufficio riconosceva solo una parte degli interessi richiesti, escludendo sia il periodo di ritardo nella produzione della documentazione integrativa sia il periodo in cui non era stata prestata la fideiussione richiesta dalla disciplina sui rimborsi IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva integralmente il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale accoglieva solo parzialmente l’appello dell’Agenzia, confermando la spettanza degli interessi salvo che per il periodo di ritardo nell’integrazione documentale. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 38-bis del d.P.R. 633/1972 e degli artt. 1224, 1282 e 2697 c.c., oltre all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la mancata prestazione della fideiussione, quando necessaria per il rimborso IVA, comporta la sospensione del decorso degli interessi e impedisce di ritenerli dovuti per quel periodo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato, in linea con un orientamento consolidato, che nei rimborsi IVA la maturazione degli interessi resta sospesa per il tempo in cui il contribuente non fornisce la documentazione richiesta dall’Amministrazione, e tale documentazione comprende anche la garanzia fideiussoria quando essa è richiesta dalla legge per procedere al rimborso. Ha quindi censurato la decisione regionale nella parte in cui aveva escluso la rilevanza della mancata fideiussione, ritenendola irrilevante ai fini della liquidità ed esigibilità del credito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La sospensione del decorso degli interessi opera durante il tempo in cui il contribuente non produce la documentazione richiesta dall’Amministrazione; tra i documenti necessari rientra anche la garanzia fideiussoria quando prevista dalla disciplina del rimborso IVA.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Costituisce la base normativa della richiesta di rimborso dell’IVA versata in eccedenza, cui si applica la disciplina degli interessi prevista dall’art. 38-bis.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina degli interessi sulle somme dovute.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla decorrenza degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al riparto dell’onere della prova circa i presupposti del credito agli interessi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge.
art. 183 direttiva 2006/112/CE
La sospensione degli interessi nei periodi di mancata produzione documentale non contrasta con il principio unionale di neutralità fiscale, poiché il termine di quindici giorni previsto dalla disciplina interna preserva la decorrenza degli interessi nel periodo iniziale non imputabile al contribuente.
Massime di principio
- Nei rimborsi IVA la decorrenza degli interessi a favore del contribuente è sospesa per il periodo in cui il rimborso non può essere liquidato a causa della mancata produzione, da parte del richiedente, della documentazione necessaria richiesta dall’Amministrazione.
- La garanzia fideiussoria, quando prevista dalla disciplina applicabile al rimborso IVA, integra la documentazione necessaria ai fini della liquidazione e la sua mancata prestazione impedisce la maturazione degli interessi per il relativo periodo.
- La sospensione degli interessi sui rimborsi IVA non viola il principio di neutralità fiscale dell’Unione europea, purché il sistema interno assicuri un termine ragionevole durante il quale gli interessi continuino a decorrere prima dell’eventuale sospensione imputabile al contribuente.
- Non è corretto equiparare un credito IVA astrattamente rimborsabile a un credito già liquido ed esigibile quando manchi una condizione legale necessaria alla sua erogazione, come la prestazione della garanzia richiesta dalla legge.
Come è indicizzato
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