Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33011/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, accogliendo l'appello di Nicoletta Bonadonna, aveva annullato l'avviso di addebito per contributi della gestione separata ritenendo il credito prescritto. La Corte d'appello aveva comunque riconosciuto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per il periodo contestato, ma aveva fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione dal 16/06/2010 e ritenuto che l'atto interruttivo notificato dall'INPS il 30/06/2015 fosse tardivo; aveva inoltre escluso che la mancata indicazione dei compensi nel quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse occultamento doloso ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c. L'INPS ha ricorso per cassazione sostenendo, in sintesi, un errore di diritto sulla decorrenza della prescrizione e richiamando precedenti di legittimità.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16/06/2010 non avendo considerato il differimento stabilito dal D.P.C.M. 10/06/2010 (art.1, comma 1) che posticipava il termine al 06/07/2010 senza maggiorazione. Di conseguenza l'atto interruttivo del 30/06/2015 era tempestivo e i contributi non risultavano prescritti. La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame, anche delle questioni assorbite, e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2935 (prescrizione)

    Disciplina la prescrizione come estinzione del diritto per decorso del tempo; la decorrenza del termine prescrizionale è quaestio iuris che il giudice può determinare d'ufficio.

  • Codice Civile, art. 2941, n. 8 (interruzione per occultamento doloso)

    Prevede la sospensione/interruzione della prescrizione in caso di occultamento doloso del credito; la Corte ha ritenuto che la sola omissione nella dichiarazione non prova automaticamente l'occultamento doloso.

  • Legge n. 335/1995, art. 2, commi 26-31

    Norme istitutive/disciplinari della gestione separata e degli obblighi contributivi per i professionisti non iscritti ad altre casse; usata come riferimento per l'obbligo contributivo della resistente.

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 18

    Attribuisce la possibilità di prevedere tramite provvedimenti regolamentari (D.P.C.M.) differimenti di termini per il versamento dei contributi/tributi; la Cassazione ha riconosciuto valore regolamentare al D.P.C.M. che ha prorogato la scadenza.

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 10, comma 1

    Richiamato come riferimento normativo collegato alle disposizioni in materia di versamenti e modalità di applicazione delle norme tributarie (citato nella motivazione della Corte).

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2010 ... debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento"

    Provvedimento regolamentare che ha prorogato il termine di pagamento dal 16/6/2010 al 6/7/2010 senza maggiorazione per i soggetti indicati; la Corte ha ritenuto applicabile tale proroga anche ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati studi di settore, indipendentemente dall'effettiva applicazione dello studio al singolo contribuente.

  • D.L. n. 98/2011, artt. 12 e 18, convertito nella L. n. 111/2011

    Citato nel ricorso come parte del quadro normativo rilevante in materia tributaria/previdenziale; non è stata la norma decisiva nella motivazione della Cassazione, che si è concentrata sul D.P.C.M. e sulla decorrenza della prescrizione.

Massime di principio

  • Per calcolare la decorrenza della prescrizione contributiva occorre tener conto dei differimenti regolamentari (es. D.P.C.M.) che posticipano la scadenza originaria; il dies a quo può quindi essere la data prorogata prevista da tale atto.
  • La determinazione del dies a quo della prescrizione è una quaestio iuris: il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti e può d'ufficio valutare normative e provvedimenti applicabili.
  • La mera omissione dei compensi nella dichiarazione dei redditi non è sufficiente, di per sé, a configurare l'occultamento doloso ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c.; è necessario provare l'effettivo comportamento doloso volto a celare il credito.
  • Se l'avviso o l'atto interruttivo della prescrizione è notificato entro il termine prorogato dal D.P.C.M., la prescrizione è interrotta e il credito resta dovuto.
  • In contenziosi contributivi è essenziale verificare con precisione le date rilevanti (termine ordinario di pagamento, eventuali proroghe normative, data di notifica degli atti) prima di dichiarare la prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.